Come noto, si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
L’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014.
Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Occorre, inoltre, che le spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012. La detrazione del 50%, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici). Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato: la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione); il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
È consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Sarà quindi necessario conservare: i pagamenti, ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito), documentazione di addebito sul conto corrente, fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può accedere al bonus mobili anche pagando a rate tramite finanziamento.
In questo caso è necessario che la società di finanziamento effettui il pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale che contenga tutti i dati previsti dalla norma: causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986), codice fiscale di chi acquista i mobili, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Attenzione alle assenze strategiche sul lavoro da parte dei propri dipendenti,
da oggi il loro posto di lavoro è a rischio: la Corte di Cassazione con la sentenza n.18678/2014 ha reso legittimo il licenziamento in questi casi anche se il lavoratore non ha superato il numero di giornate consentite di allontanamento dal lavoro.
Il caso riguardava un dipendente di una società di materiale edile di Chieti il quale aveva presentato ricorso contro il licenziamento intercorso per via delle sue numerose assenze per malattia “tatticamente” ravvicinate ai giorni di riposo.
I giudici hanno ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore assenteista anche se il numero di assenze non aveva superato il numero massimo di giorni di malattia consentiti.
Il mancato superamento del periodo di comporto rappresentava il punto contestato dal lavoratore, il quale parlava pertanto di licenziamento premeditato, senza giusta causa.
La corte d’Appello dell’Aquila, ascoltando i colleghi, aveva accertato il comportamento “strategico” del dipendente il quale veniva accusato di assenze sistematiche costantemente agganciate” ai giorno di riposo o del turno di notte.
La Corte, pur ricordando che il datore di lavoro non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità dell’assenza, ha ritenuto che in questo caso il comportamento del dipendente abbia reso la prestazionelavorativa“inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale” e più in particolare le assenze“comunicate all’ultimo momento determinavano la difficoltà, proprio per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto”.
Se prima della sottoscrizione del contratto definitivo il cliente ha versato gran parte della somma necessaria all’acquisto dell’immobile viziato,
la responsabilità del notaio, per l’omessa effettuazione delle visure catastali, è limitata alla cifra residua.
È quanto emerge dalla sentenza n. 18244/14, pubblicata il 26 agosto dalla Terza Sezione Civile della Cassazione.
Si tratta di una pronuncia che chiarisce entro quali limiti il notaio è responsabile per essere venuto meno al dovere di informare il cliente dell’esistenza di iscrizioni pregiudizievoli sui beni immobili oggetto di vendita.
Responsabilità contrattuale
Gli Ermellini osservano, in particolare, che il notaio incaricato della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare è tenuto, “salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti”, alla preventiva verifica della libertà e della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei pubblici registri, attraverso la loro visura. L’inosservanza di un siffatto obbligo dà luogo a responsabilità ex contractu del notaio per inadempimento della prestazione d’opera intellettuale demandatagli.
Ma per i supremi giudici l’azione di responsabilità contrattuale può essere accolta nei limiti del danno che si è effettivamente verificato. Ai fini dell’accertamento di tale danno è dunque necessario valutare in quale situazione economica si sarebbe trovato il cliente qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.
Nel caso specifico, il cliente ha versato la gran parte della somma richiesta dal venditore prima della sottoscrizione del contratto definitivo; pertanto – osservano dal Palazzaccio – “buona parte del pregiudizio, costituito dal versamento del corrispettivo per l’acquisto di un immobile gravato da iscrizioni pregiudizievoli, si era irreversibilmente prodotto”, e per una serie causale del tutto indipendentedall’attività del professionista.
Ne deriva, per la Suprema Corte, “che dall’ammontare dei danni che il notaio è stato condannato a pagare alla controparte, a titolo di ristoro delle perdite determinate dal suo negligente comportamento, vanno detratte le somme corrisposte dall’acquirente prima della sottoscrizione dell’atto”.