Con messaggio n. 9152, del 26 novembre 2014, l’Inps ha chiarito in che modo poter regolarizzare i debiti in caso di DURC interno negativo.
Ai fini della regolarizzazione il versamento è possibile effettuarlo entro 15 giorni.
Il datore di lavoro nel caso in cui il preavviso di DURC risultasse non reale potrà erogare richiesta di annullamento per corrispondenti addebiti errati.
Devono essere versati, relativamente alla contribuzione, anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni.
I datori di lavoro, per ottenere l’annullamento del DURC interno negativo, devono rilasciare domanda tramite la sezione “contatti” del Cassetto previdenziale con oggetto “Agevolazione contributiva – Durc interno (regolarità contributiva)”.
Sono, in ogni caso, rinviate al mese di gennaio 2015 tutte le spedizioni di preavvisi di DURC.
Solo il medico può valutare l’idoneità del dipendente al rientro anticipato al lavoro durante il periodo di malattia.
L’INPS interviene sul rientro anticipato del lavoratore dalla malattia, affermando che in questi casi è sempre necessario il certificato medico di rettifica.
Questo perché il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia, non della diagnosi e, pertanto, non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente, che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto, abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro.
Il rischio per il datore potrebbe consistere nell’impossibilità di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’assenza per malattia dei dipendenti è attualmente attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalle norme. La normativa prevede, inoltre, che i medici possano inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (per es. in caso di errori o refusi) o li rettificano.
La rettifica viene utilizzata nel caso in cui i medici riscontrino nel paziente un decorso più favorevole della malattia, tale da indurre una riduzione della prognosi.
Il datore di lavoro, da parte sua è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, mentre il lavoratore è obbligato a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Tra gli obblighi del dipendente c’è anche quello di osservare le norme del contratto collettivo di comparto, anche in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.
Queste motivazioni, assieme a quelle espresse in precedenza e relative all’l’impossibilità di fatto per il datore di lavoro che non conosce la diagnosi, di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comportano la necessità di ottenere un certificato medico che rettifichi la prognosi. In altre parole, ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
La Riforma del Lavoro del luglio 2012, tra le varie cose, ha rivisto le presunzioni presenti in un rapporto di collaborazione a partita iva, indicando i limiti per il disconoscimento del rapporto autonomo.
Presunzioni che saranno oggetto di verifiche ispettive dal 1° gennaio 2015.
In considerazione di ciò, si riepilogano i presupposti di legge e le scriminanti per il corretto uso di questa tipologia contrattuale.
Le presunzioni assolute per il disconoscimento della partita iva
Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita Iva sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa4, qualora ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti:
Durata
La collaborazione ha una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi,
– il massimale annuo da non superare è di 240 gg/anno, anche non continuativi; la sommatoria avviene considerando convenzionalmente la durata mensile pari a 30 giorni (30 giorni per 8 mesi).
– per la verifica del periodo vanno considerate tutte le prove documentali che siano in grado di fornire, anche indirettamente, informazioni sulla durata dell’attività svolta (lettere di incarico,fatture, ecc.) e tutti gli elementi testimoniali che l’ispettore potrà raccogliere all’interno o all’esterno dell’azienda (lavoratori, clienti, fornitori, ecc.).
L’operatività di questa presunzione potrà essere considerata soltanto al termine del 1° biennio dalla data di vigenza della riforma, e cioè dalla fine del 2014.
Corrispettivo
Il corrispettivo derivante da prestazioni autonome, nei rapporti con quel determinato committente, non potrà superare l’80% del totale dei compensi ricevuti nell’arco dei 2 anni civili consecutivi. Si intendono:
– corrispettivi fatturati, indipendentemente da un effettivo incasso delle somme, anche a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi.
– solo compensi derivati da prestazioni autonome.
Postazione fissa
Il collaboratore ha una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. La verifica va fatta nell’arco temporale utile alla realizzazione delle altre 2 condizioni.
Per “postazione fissa di lavoro” deve intendersi anche una postazione, ubicata in locali in disponibilità del committente, non necessariamente di uso esclusivo del collaboratore ma che quest’ultimo possa usufruirne, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività.
Non operatività della presunzione
Le presunzioni suindicate non si applicano qualora la prestazione sia effettuata nell’esercizio dell’attività professionale per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad un ordine professionale (albo, ruolo, registro, ecc.).
Il Decreto del Ministero del Lavoro del 20 dicembre 2012 fornisce una lista esemplificativa delle categorie esentate:
Ordini professionali riconosciuti:
Consiglio Nazionale del Notariato, Consiglio Nazionale Ingegneri;Consiglio Nazionale dei Chimici;Consiglio Nazionale Forense;Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Cons. Naz. Architetti);Ordine Nazionale degli Attuari;Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani;Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani; Ordine Nazionale dei Giornalisti;Consiglio Nazionale dei Geologi;Ordine Nazionale dei Biologi;Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro;Ordine Nazionale degli Psicologi;Ordina degli Assistenti Sociali;Ordine dei Tecnologi Alimentari;Ordine dei consulenti in proprietà industriale;Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Collegi riconosciuti:
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati;Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia;Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale;Collegio Nazionale degli Agrotecnici degli Agrotecnici Laureati;Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine;Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.
Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale:
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali; Albo unico dei Promotori Finanziari.
Inoltre, vi è esenzione dalle presunzioni legali qualora la prestazione presenti, congiuntamente, i seguiti requisiti:
1. competenze di grado elevato
• La prestazione è connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero
• La prestazione è connotata da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
2. reddito
• soggetto titolare di un reddito annuo (lordo) da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.
Le verifiche ispettive, circa la genuinità dei rapporti autonomi instaurati con possessori di partita iva, avverranno dal 1° gennaio 2015, in quanto gli ispettori avranno a disposizione i 2 anni civili (2013 e 2014) idonei al controllo dei primi due presupposti di legge (durata e corrispettivo).
Il Ministero ha comunque sottolineato che l’eventuale disconoscimento del rapporto autonomo potrà avvenire anche con l’assenza delle presunzioni suindicate, qualora il personale ispettivo evidenzi la sussistenza dei criteri “ordinari” di qualificazione ed i relativi indici sintomatici di un rapporto di lavoro subordinato.