Per fruire delle agevolazioni previste per i leasing abitativi gli utilizzatori possono acquisire un’unità abitativa, a prescindere dalle relative caratteristiche in quanto il bonus si applica anche alle unità censite nelle categorie “A/1”, “A/8” e “A/9”, ai fabbricati da costruire, da completare o in corso di costruzione da destinare ad abitazione principale.
Legge di Stabilità 2016
I co. 76 – 82, 84 della Legge di Stabilità 2016 hanno introdotto un regime di favore per incentivare il ricorso all’acquisto dell’abitazione principale in leasing, con applicazione limitata al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020.
Detrazione IRPEF
Sono, infatti, previste specifiche agevolazioni ai fini IRPEF (imposte sui redditi delle persone fisiche) per tutti coloro che stipulano contratti di leasing aventi per oggetto immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.
Età inferiore a 35 anni
Sotto i 35 anni di età è possibile fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro annui e di una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro.
Età superiore ai 35 anni
Dai 35 anni di età è possibile fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro annui e di una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 10.000 euro.
Abitazione principale
Per fruire delle detrazioni IRPEF previste dalla Legge di Stabilità 2016 è necessario che l’immobile oggetto dell’operazione di leasing immobiliare abitativo venga destinato dall’utilizzatore ad abitazione principale entro un anno dalla consegna; a tal fine si considera abitazione principale secondo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi “quella nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente” (art. 10, comma 3bis e art. 15, comma 1, lett. b, TUIR).
Familiare
Non è quindi richiesto che nell’immobile dimori abitualmente l’utilizzatore in prima persona. È sufficiente che vi dimori un familiare. Per familiari, sempre ai fini delle imposte sui redditi, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 5, comma 5 TUIR).
Caratteristiche
L’agevolazione in oggetto, invece, prescinde dalle caratteristiche oggettive dell’immobile: le detrazioni spettano a qualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (escluse invece dalle agevolazioni prima casa in tema di imposta di registro).
L’Italia apre le porte a 17.850 stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
Le domande di nulla osta potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito del Ministero dell’Interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C-stag.
In particolare, le istanze possono essere presentate fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016.
A stabilirlo è il DPCM del 14 dicembre 2015 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2016”.
Il decreto è stato già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Lavoratori non stagionali
La quota complessiva dei lavoratori non stagionali prevista dal predetto Decreto è così ripartita:
– 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine;
– 100 lavoratori stranieri cittadini di Paesi che hanno partecipato all’Esposizione Universale di Milano del 2015;
– 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività d’ interesse per l’economia italiana che prevede l’impiego di risorse proprie inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro; liberi professionisti riconducibili a posizioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione d’ imprese “start-up innovative” ai sensi della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
– 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Le restanti 14.250 quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo, ossia: 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea.
Lavoratori stagionali
Possono accedere alla quota complessiva di 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale, coloro che appartengono ai seguenti paesi non comunitari: Albania, Algeria, BosniaHerzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.
Nulla osta stagionale pluriennale
Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
In tali casi, si ricorda, la legge prevede la possibilità che venga rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale.
La durata temporale di ogni anno è la stessa dell’ultimo dei due anni precedenti.
Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda. Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità. Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nulla osta triennale, con l’indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
Invio istanze
Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), registrandosi e compilando il modulo di domanda C–stag.
In particolare, le domande possono essere presentate: per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dalle ore 9.00 del 10.2.2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016; per lavoro stagionale dalle ore 09:00 del 17 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016. Il sistema di gestione dei procedimenti – rispettando l’ordine cronologico di presentazione – consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del richiedente.
In tema di rateazione degli avvisi bonari, il contribuente non decade dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Per il principio di legalità, la fattispecie del “lieve inadempimento”, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 159/2015 (in vigore dal 22 ottobre 2015), deve ritenersi applicabile anche retroattivamente.
È quanto emerge dalla sentenza n. 377/03/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Novara.
Una società, dopo il ricevimento di un avviso bonario, ha optato per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di IVA, ma ha versato la prima rata con un ritardo di due giorni.
Dal che la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, con conseguente notifica della cartella di pagamento, che è stata impugnata con successo davanti alla competente CTP di Novara.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 472/97 contempla il principio di legalità per il quale, “salvo diversa previsione di legge,
nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato” (comma 2).
La suddetta disposizione di legge ha consentito alla CTP di Novara di applicare retroattivamente l’esimente del “lieve inadempimento” di cui al neo introdotto art. 15-ter del D.P.R. n. 602/73 , in base alla quale, in ipotesi di rateazione degli avvisi bonari, è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro.