Enasarco: in scadenza il versamento FIRR 2015

Il prossimo 31 marzo 2016 scade il versamento annuale del contributo Firr (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto).

 

Tale Fondo è interamente gestito dalla Fondazione Enasarco, la quale obbliga le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo le aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi.

Le quote così accantonate verranno poi liquidate all’agente al termine del mandato, quando la ditta preponente, dal canto suo, dovrà comunicare alla Fondazione la cessazione del rapporto, entro un mese, specificandone la data e i dati anagrafici e fiscali dell’agente.

L’ammontare del contributo, a carico della ditta preponente, dipende: dall’importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, dalla tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario) e dal numero di mesi di durata del mandato.

Affinché le aziende siano obbligate all’accantonamento FIRR occorre:

  • l’iscrizione alla Fondazione Enasarco (ed essere in possesso del “numero di posizione”, identificativo delle mandanti);
  • aver conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale.

 

Hanno diritto al FIRR: gli agenti operanti in forma individuale; gli agenti operanti in forma di società di persone (sas, snc) e gli agenti operanti in forma di società di capitale (spa, srl).

Le aliquote FIRR, che si differenziano a secondo che l’agente sia monomandatario o plurimandatario, sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:

Monomandatario

  • 4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno;
  • 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno;
  • 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 €/anno.

Plurimandatari

  • 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 €/anno;
  • 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno;
  • 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 €/anno.

 

Infine, bisogna ricordare che l’importo da versare verrà calcolato in automatico, previa compilazione, nell’area riservata all’azienda, della distinta online, dove occorre inserire le provvigioni dei propri agenti. Quanto alle modalità di pagamento è possibile scegliere tra: bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema; addebito su C/C bancario (RID).

24/03/2016

Partite IVA cessate e comunicazioni “pazze” dell’Agenzia delle Entrate

Migliaia sono le lettere dell’Agenzia delle entrate che in questi giorni giungono al domicilio di altrettanti contribuenti che, loro malgrado, scoprono di essere ancora titolari di una partita Iva per attività cessate, magari, da svariati decenni.

 

Il documento recapitato, qualificato come “comunicazione”, rende noto al contribuente che l’Agenzia procederà alla chiusura d’ufficio della partita Iva indicata nella medesima lettera, attribuendo un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della violazione di omessa comunicazione della chiusura dell’attività.

 
Le disposizioni normative

Ai sensi dell’art. 35, comma 3 del DPR n. 633/1972, il contribuente titolare di partita Iva, in caso di cessazione dell’attività, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni, compilando un apposito modulo.

 
A norma del successivo comma 15-quinquies (inserito dal DL 98/2011 e poi modificato dal DL 16/2012), l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la predetta dichiarazione di cessazione di attività; successivamente, l’ufficio comunica a tali soggetti che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA.

 Ricevuta tale comunicazione il contribuente, che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio, può fornire i chiarimenti necessari entro i trenta giorni successivi.

La sanzione

L’omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell’attività, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi, è punita, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs n. 471/1997, con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 .

Il citato comma 15-quinquies dell’art. 35 prevede che la somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, in deroga all’art. 16 del D.Lgs n. 472/1997 (ai sensi del quale la sanzione amministrativa tributaria deve essere irrogata mediante atto di contestazione), è iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo.

Tuttavia, il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo, versando, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, una somma pari a un terzo del minimo edittale sanzionatorio (ossia €. 167,67 ).

 
Le comunicazioni dell’Agenzia

 Ai sensi della normativa citata, l’Agenzia delle entrate può legittimamente contestare la mancata comunicazione di chiusura della partita IVA da parte del contribuente qualora la stessa risulti ancora attiva al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, ma non sia di fatto utilizzata (nel senso che il contribuente da anni non effettua operazioni attive e/o passive e non presenta la dichiarazione annuale Iva); contestualmente l’Ufficio può disporre la chiusura d’ufficio della medesima partita Iva.

In concreto, al contribuente viene recapitata una comunicazione (a mezzo raccomandata), formalizzata dalla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate, nella quale vengono riepilogate le informazioni risultanti sulla partita Iva ancora aperta a sistema, con gli avvisi previsti dalla citata normativa, ivi compresa la possibilità di rivolgersi al Call center (nr. 848.800.4449 per fornire chiarimenti o ricevere informazioni.

Peraltro, le comunicazioni recapitate in questi giorni a molti contribuenti, poi pervenute sulle scrivanie dei loro consulenti, dimostrano un clamoroso difetto di aggiornamento della citata Direzione Centrale; vengono infatti riportate misure sanzionatorie non più in vigore dal 1° gennaio 2016, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs n. 158/2015.

Si legge, in particolare, negli avvisi che il contribuente può regolarizzare la sua posizione versando la somma di 172 euro entro 30 giorni (in luogo del corretto importo di €. 167,67) dalla data della comunicazione e che se lo stesso non provvederà a tale versamento, l’Agenzia applicherà la sanzione intera di euro 516 (in luogo del corretto importo di €. 500) affidandone l’incasso all’Agente della riscossione.
Trattasi, evidentemente, di comunicazioni non corrette sotto il profilo formale e, come tali, quanto meno da rivedere in autotutela da parte dell’Agenzia delle entrate, mediante correzione degli importi secondo le misure attualmente previste dal citato art. 5, comma 6 del D.Lgs n. 471/1997, misure valide, in virtù del principio del favor rei, anche per la violazioni commesse entro il 31/12/2015, come peraltro evidenziato dalla stessa Agenzia nella circolare n. 4/E del 04/03/2016.

Il problema della “intempestività” della comunicazione

Il problema che molti contribuenti si trovano ad affrontare nel momento in cui ricevono un avviso di tal sorta, è soprattutto di natura probatoria; spesso, infatti, si tratta di attività cessate da decenni, attività in relazione alle quali i contribuenti stessi non possiedono più alcun documento (non essendone, peraltro, obbligati nemmeno sotto il profilo civilistico).

Ovviamente sarebbe tutto più semplice se l’Agenzia procedesse ai controlli automatizzati sulle partite Iva in tempi ragionevoli e non a distanza di decenni, come peraltro segnalato dal Direttore di Fiscal Focus, Antonio Gigliotti, nell’intervista rilasciata ieri a “Mi manda Rai Tre”.
Ma i casi più paradossali, emersi anche nel corso della predetta trasmissione, sono i seguenti:

 
– il contribuente non è mai stato titolare di partita Iva;

il contribuente ha effettivamente presentato la comunicazione di cessazione dell’attività in tempi remoti, in formato cartaceo (non esisteva ancora il canale telematico), ad esempio presso l’Ufficio distrettuale delle II.DD. allora esistente, o ad altro ufficio finanziario, ma tali dati per qualche motivo non sono stati inseriti poi a sistema e, considerato il tempo trascorso, la documentazione probatoria non è più disponibile;

– il contribuente ha effettivamente cessato l’attività decenni or sono, non ha presentato entro 30 giorni la comunicazione di cessazione richiesta dalla norma e quindi ha commesso una violazione che, tuttavia, non potrebbe essere più perseguita sotto il profilo amministrativo, per intervenuta decadenza ex art. 20 del D.Lgs n. 472/1997.

 

Misure difensive

E’ evidente come spesso i contribuenti, raggiunti da comunicazioni ex art. 35, comma 15-quinquies per attività chiuse anni or sono, possano non essere più in grado di provare la data certa della chiusura della partita Iva o dell’attività; pur tuttavia, si forniscono i seguenti spunti che potrebbero essere considerati decisivi dall’ufficio, al fine di escludere la responsabilità per la violazione dell’art. 35, terzo comma del DPR n. 633/1972, perché non commessa, ovvero in quanto decaduta sotto il profilo accertativo.

Trattasi evidentemente di elementi indiziari, da rapportare al caso concreto, che tuttavia, se caratterizzati da precisione e concordanza, possono assurgere ad dignità probatoria; sotto tale profilo, il contribuente potrebbe, ad esempio dimostrare:

 
– lo svolgimento da anni attività di lavoro dipendente a tempo pieno, intrapresa dopo aver cessato quella di lavoro autonomo o d’impresa (incompatibile, ad esempio, con la posizione di pubblico dipendente);

– la presentazione della comunicazione di cessazione alla camera di commercio o ad altri enti pubblici;

– l’impossibilità di svolgere l’attività corrispondente alla partiva Iva per la perdita dei requisiti che ne autorizzavano l’esercizio;

– la chiusura della sede di esercizio dell’attività;

– la chiusura delle utenze (gas, acqua, luce, telefono);

– il perfezionamento della fase liquidatoria (cessione dei beni strumentali, licenziamento del personale dipendente);

– di aver presentato per uno svariato numero di anni la dichiarazione dei redditi con mod. 730, circostanza questa incompatibile con il possesso di una partiva Iva (ragion per cui l’Agenzia avrebbe potuto e dovuto evidenziare l’irregolarità in modo tempestivo);

– di aver presentato da anni la dichiarazione dei redditi con mod. Unico, priva del quadro Iva e del quadro Irap, senza che l’ufficio abbia mai evidenziato irregolarità di sorta.

I predetti elementi possono utilmente essere integrati da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, anche ai fini penali, la data in cui l’attività riconducibile alla partita Iva dormiente sia stata effettivamente cessata. 

Adempimenti per usufruire del Bonus efficientamento energetico

La Legge n° 208 del 28 dicembre 2015, ha prorogato la detrazione del 65% per gli interventi di efficientamento energetico sugli immobili residenziali e non; ai fini del riconoscimento del beneficio e quindi per l’inserimento nel 730, è opportuno andare a ricordare quelli che sono gli adempimenti a carico del contribuente.

 

E’ necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

– Le fatture dell’impresa che esegue i lavori;
– Asseverazione, di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori.

Inoltre, l’asseverazione può essere:

– sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);

– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo.

Nell’ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;

– attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal Decreto Interministeriale del 7 aprile 2008 e dal Decreto Interministeriale del 6 agosto 2009. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione). Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

Comunicazione all’Enea – Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA: copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto) la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) Se, per la tipologia di intervento non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’ENEA (www.acs.enea.it).

Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.

Documenti da conservare – Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’Amministrazione Finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

16/03/2016

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