Casse edili, Inps e Inail dal prossimo 2 settembre recapiteranno il DURC alle imprese esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata).
Sul DURC che viene spedito via posta elettronica certificata è apposto il cosiddetto glifo, contrassegno generato elettronicamente che assicura provenienza e conformità all’originale cartaceo, come previsto dal dl 235/2010.
L’INPS precisa che nel calcolo dell’anzianità aziendale ai fini del c.d. “ticket licenziamento” sono irrilevanti sia l’aspettativa non retribuita che il congedo straordinario.
E’ stato chiarito che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere il contributo in commento anche qualora quest’ultimo interrompa il periodo di prova e generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI. Infatti, durante il periodo di prova vigono tra le parti i diritti e gli obblighi tipici del rapporto di lavoro subordinato come la maturazione delle ferie e del TFR.
La recente “Legge di Stabilità 2013” (L. n. 228/2012) all’art. 1, c. 250, lett. f) ha rivisto il testo contenuto dalla Riforma Fornero (art. 2, c. 31, della L. n. 92/2012) in merito al contributo dovuto nei casi di interruzione di apporti di lavoro a tempo indeterminato, chiarendo quanto segue:
“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
I datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Rammentiamo che il contributo in commento è pari al 41% del massimale mensile dell’ASpI, che ammonta a 1.180 euro per l’anno 2013 (annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumi per le famiglie degli operai e degli impiegati).
Per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180 * 41%). Ne consegue che per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,40 (€ 483,80 * 3 anni).
Al riguardo, l’INPS precisa quanto segue:
– il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale, di conseguenza lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
– per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro;
– nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%;
– la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
– Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.
Lunedì 24 giugno è partita la nuova anagrafe dei conti: le banche e gli altri operatori finanziari devono inviare all’Amministrazione i dati e le movimentazioni bancarie di ciascun correntista.
Viene così applicata la disposizione del D.L. 201/2011 che ha imposto a tutti gli intermediari (banche, Sim,poste e così via) di informare le Entrate dei saldi dare-avere risultanti all’inizio e al termine di ciascun esercizio.
Con l’emanazione del provvedimento 25 marzo 2013, prot. n. 37561, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini per l’invio periodico delle informazioni in questione.
La comunicazione ha il fine di rafforzare le misure di contrasto all’evasione fiscale, ampliando la base informativa a disposizione da parte del Fisco.
In sintesi:
Rapporti da comunicare:
– conto corrente;
– conto deposito titoli e/o obbligazioni;
– conto deposito a risparmio libero/vincolato;
– gestione collettiva del risparmio;
– gestione patrimoniale;
– certificati di deposito e buoni fruttiferi;
– cassette di sicurezza;
– carte di credito/debito;
– crediti di firma;
– finanziamenti;
– fondi pensione.
Dati da comunicare:
Saldo iniziale: Saldo contabile alla data di fine anno precedente o
alla data di apertura del rapporto finanziario se
intervenuta nel corso dell’anno di riferimento
Saldo finale: Saldo contabile alla data di fine anno o alla data di
chiusura del rapporto finanziario se intervenuta
nel corso dell’anno di riferimento
Totale movimentazioni
Avere: Importo totale degli accrediti effettuati nell’anno
Totale movimentazioni
Dare: Importo totale degli addebiti effettuati nell’anno
Termine per l’invio:
Periodo di riferimento Termini
2011 31 ottobre 2013
2012 31 marzo 2014
Anni seguenti 20 aprile dell’anno successivo a quello
a cui si riferiscono le informazioni
Come chiarito nel provvedimento direttoriale del 25 marzo 2013, i dati e le notizie che pervengono dall’Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.