Deducibilità perdite su crediti
La Legge di stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di dedurre la perdita su crediti contabilizzate in bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali.
In generale si può affermare che possono essere dedotte fiscalmente le perdite su crediti che risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, o quelle sorte in occasione di procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione dei debiti.
Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza, quando il diritto alla riscossione è prescritto e quando i crediti sono stati cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
Sarà quindi necessario dimostrare l’oggettiva situazione di insolvenza, dando altresì dimostrazione che la stessa non è temporanea.
Più precisamente, la “definitività” di una perdita è rinvenibile allorquando sia possibile escludere l’eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria. Invece, qualora sia possibile ritenere che l’inesigibilità del credito sia una condizione solo temporanea, non sussistono i requisiti di “definitività” della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite “potenziali”, quindi non deducibile fiscalmente.
Affinché sia possibile dedurre una perdita su crediti sarà necessario produrre apposita documentazione che attesti l’esito negativo delle azioni esecutive promosse dal creditore.
Sarà necessario dimostrare che, da una valutazione complessiva del debitore, risulti che la documentazione in oggetto comprovi una situazione ormai irreversibile e definitiva.
Tuttavia, non sempre è necessario dimostrare l’esito negativo delle azioni esecutive: in alcuni casi è infatti possibile anche dimostrare che l’incapienza patrimoniale e finanziaria del debitore è tale da sconsigliare l’instaurazione di procedure esecutive.
Risulta comunque essenziale allegare le lettere dei legali (o dell’agenzia di recupero crediti) che, incaricati alla riscossione del credito, attestino l’attività svolta per il recupero del credito e i motivi per i quali l’inesigibilità sia ormai da considerarsi definitiva.
La Giurisprudenza ha inoltre introdotto un ulteriore caso in cui si possono ritenere sussistenti quegli elementi certi e precisi che consentono la deducibilità della perdita. Nel caso di revoca degli affidamenti al debitore da parte degli istituti di credito la sentenza n.12431 del 18 luglio 2012 della Corte di Cassazione ha infatti ritenuto sussistente in capo al creditore la possibilità di svalutare il credito.
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale Marche 113/2010, estendendo ancora di più la possibilità in capo al creditore di dedurre il credito, ha sancito che è possibile dedurre la perdita su crediti nel caso in cui l’insolvenza emerga dall’analisi del bilancio del debitore e sia attestata dalle relazioni dei professionisti e dell’organo di controllo della società creditrice.
Nell’anno in cui la perdita su crediti può considerarsi inesigibile, in quanto sono dimostrabili gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma, sarà necessario procedere con la rilevazione della perdita.
Non è invece possibile rinviare la perdita ad un esercizio successivo, così come è stato recentemente chiarito dalla Cassazione con la Sentenza n. 9218 del 21 aprile 2011.
05/02/2014