Perdite su crediti
Legge di stabilità 2014
Si può dire che le perdite su crediti sono deducibili fiscalmente solo se:
– risultano dal elementi certi e precisi;
– se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso:
– quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese;
– quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto (in tal caso è necessario far riferimento alle disposizioni codicistiche, ma il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni);
– in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
In ogni caso, uno dei presupposti per procedere alla deduzione del credito è rappresentato dall’aver esposto in bilancio le suddette perdite.
Si pensi quindi al caso di un credito di modesta entità che non si vuole stralciare dal bilancio d’esercizio: in tal caso ben si potrà contabilizzare una svalutazione integrale del credito, la quale sarà comunque interamente deducibile.
Più precisamente, in tal caso:
– l’importo relativo alla svalutazione analitica va considerato interamente deducibile (in quanto ai fini fiscali è una vera e propria perdita su crediti);
– il credito andrà eliminato dal calcolo del plafond ai fini della deducibilità della svalutazione crediti in quanto ormai non più esistente.
Gli altri importi accolti nella voce B10.D del conto economico (svalutazione crediti) seguiranno invece la disposizione generale e saranno deducibili nella misura dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa.
In ogni caso il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti non deve superare il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio.
Le perdite sui crediti saranno deducibili limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Pertanto, qualora debba essere rilevata una perdita su crediti deducibile dovrà in primo luogo essere utilizzato il fondo svalutazione crediti.
Tuttavia, nel caso in cui la perdita su crediti non sia rilevata in bilancio non sarà mai possibile procedere con una variazione in diminuzione del modello Unico, al fine di dedurre fiscalmente il costo.
Questo indipendentemente dalla presenza o meno dei presupposti richiamati dal Tuir.
Pertanto, nel caso di un credito di modesta entità, scaduto da più di sei mesi, qualora gli amministratori non vogliano riportare la perdita su crediti in bilancio (perché il credito sia ritenuto ancora esigibile), non sarà in alcun caso possibile procedere a una rettifica degli imponibili fiscali.
Ma cosa avviene nel caso in cui il credito di modesta entità sia stralciato in bilancio prima dello scadere dei sei mesi richiesto dalla disciplina fiscale?
Ebbene, in questo caso la perdita sarà deducibile, ma solo nell’esercizio in cui saranno decorsi i sei mesi previsti dalla norma.
28/01/2014