E’ stata rilasciata dall’INPS una nuova funzionalità all’interno dell’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino” che permette di consultare i dati di dettaglio dei pagamenti
dei trattamenti di disoccupazione (indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, indennità di disoccupazione agricola, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria, ecc.).
Possono accedervi sia i cittadini che gli operatori INPS.
In entrambi i casi, selezionata la sottovoce “Pagamenti” appare il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, vale a dire la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato.
Successivamente, dal “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, selezionando poi la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, cioè i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno.
Infine, dalla schermata recante le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento appare il “Dettaglio pagamenti”, cioè un prospetto che indica le singole voci che compongono l’importo in pagamento.
Aumentano le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti per l’anno 2014.
Per quest’anno l’aliquota si attesta al 22,20% (artigiani) e 22,29% (commercianti).
L’aliquota contributiva va calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2013 per la quota eccedente il minimale di € 15.516 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.031.
Qualora il lavoratore superi il predetto limite, dovrà corrispondere un punto percentuale in più, ai sensi della L. n. 438/1992.
Quanto al reddito annuo massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS, l’INPS specifica che questi ammontano, per quest’anno, a 76.718 euro.
L’INPS ricorda che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza).
Le scadenze 2014 che interessano gli artigiani e commercianti sono: 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015.
Tali scadenze valgono per i contributi dovuti sul minimale di reddito; mentre per la quota di reddito eccedente il minimale, la scadenza segue il termine per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Si rammenta, infine, che l’INPS già dall’anno scorso non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite il Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.
Pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico una circolare con cui viene chiarita la questione del contratto di ‘affitto di poltrona’ e ‘di cabina’ per le attività di acconciatore ed estetista.
I parrucchieri e gli estetisti potranno, d’ora in poi, affittare ad altri professionisti spazi interni dei loro negozi.
In base alla normativa nazionale l’ipotesi di “affitto di poltrona” o “affitto di cabina” è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico, concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo.
L’attività congiunta può essere esercitata tra due distinte imprese, ma anche che all’interno della stessa impresa possono operare soggetti in possesso di titoli abilitativi diversi (estetista e/o acconciatore).
Ne deriva che un’impresa singola può esercitare l’attività in entrambi i campi purché al suo interno vi siano operatori in possesso dei rispettivi titoli abilitativi.
Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, conseguirebbe che l’esercente dell’attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista possa consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori che estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.
Le suddette possibilità di affitto di poltrona e di affitto di cabina, consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente come sopra esposto, naturalmente non devono prescindere dal rispetto dalle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.