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Detrazioni per carichi di famiglia

Sono considerati familiari fiscalmente a carico, i membri della famiglia che hanno posseduto un reddito complessivo, uguale o inferiore, a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite del reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, sebbene le stesse non siano comprese nel reddito complessivo:

  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98);
  •  il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della L. n. 388/2000 – Finanziaria 2001);
  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente, prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo, da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

In tema di familiari a carico è necessario richiamare la seguente distinzione.

 

Anche se non conviventi con il dichiarante (possono risiedere anche all’estero):

–          il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

–          i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età.

 

 

Solo se conviventi

con il dichiarante o se ricevono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

– i discendenti dei figli;

– i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

– i generi e le nuore;

– il suocero e la suocera;

– i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

– i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

 

Attenzione – La detrazione prevista per i familiari a carico, va rapportata all’effettivo numero di mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico.

Ad esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2013, la detrazione spetta solo per cinque mesi.

Non è, tuttavia, possibile riproporzionare la detrazione in base ai mesi di effettiva percezione dei redditi.

Ad esempio, se il coniuge ha lavorato solo 3 mesi, percependo tuttavia un reddito superiore a 2.840,51 lorde, il contribuente non potrà beneficiare di una detrazione per 9 mesi

 

 

IL CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta unicamente per il coniuge a carico, mentre non può essere concessa ai soggetti conviventi.

La misura della detrazione è modulata in base al reddito complessivo del soggetto dichiarante al lordo degli oneri detraibili (non spetta alcuna detrazione se il reddito supera gli 80.000,00 euro).

 

 

I FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

 

Genitori non  legalmente ed effettivamente separati = 50% CIASCUNO

I genitori,però, possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato, per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. L’intera detrazione non può essere attribuita al genitore con reddito inferiore.

 

 

Separazione legale ed effettiva o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio = 100% al genitore affidatario, oppure, in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50% ciascuno

(salvo eventuali accordi tra le parti). Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato.

 

100% ad un genitore:

–          Un Genitore fiscalmente a carico dell’altro genitore;

–          Genitore rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente Separato;

–          Figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato

 

Anche la detrazione per figli a carico varia a seconda del reddito complessivo del contribuente e va riproporzionata in base al periodo di tempo in cui il figlio è effettivamente a carico.

Esempi:

–          Figlio nato nel mese di settembre : la detrazione spetta per 4 mesi;

–           Il figlio si sposa nel mese di agosto e diventa fiscalmente a carico del coniuge: la detrazione spetta per 8 mesi.

 

 

DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE

Chi ha a carico almeno quattro figli, per i quali spetti una detrazione per figli a carico, può fruire di un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro

La detrazione per famiglie numerose:

  • non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo;
  • non varia se il numero dei figli è superiore a quattro;
  • deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione, come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete per intero;
  • In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

 

 

ALTRI FAMILIARI A CARICO

Per gli altri familiari a carico la detrazione prevista è pari ad euro 750.

La stessa, tuttavia, deve essere sempre ricalcolata in base al reddito del soggetto.

Sono considerati “altri” familiari a carico:

– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

– i discendenti dei figli;

– i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

– i generi e le nuore;

– il suocero e la suocera;

– i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

– i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

 

Anche in questo caso, se il reddito complessivo è superiore a 80.000 euro, non spetta alcuna detrazione.

28/01/2014

 

Contributi Gestione Separata INPS

E’ stata disposta l’accelerazione del percorso di innalzamento dell’aliquota contributiva

per i soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali (come professionisti e i pensionati).

 

Più specificamente l’aliquota si innalza al 22% per il 2014 (a al 23,50% dal 2015).

E’ stata mantenuta invece al 27,72%, per il 2014, l’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di Partita Iva, iscritti alla Gestione Separata e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatorianè pensionati.

Per i NON titolari di Partita Iva, che non risultano iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria i contributi per il 2014 salgono al 28,72%.

27/01/2014

Nuovi codici tributo per la registrazione dei contratti di locazione

L’Agenzia delle Entrate, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

Ricordiamo che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014, sono state estese le modalità di versamento relative alle somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato.

I codici tributo sono i seguenti:

  • 1500 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione”;
  • 1501 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive”;
  • 1502 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per cessioni del contratto”;
  • 1503 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”;
  • 1504 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto”;
  • 1505 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo”;
  • 1506 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi”;
  • 1507 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
  • 1508 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
  • 1509 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”;
  • 1510 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”.

Per identificare l’altro contraente della locazione, viene inoltre istituito il codice “63” denominato “Controparte”.

Nella sezione “Contribuente” del modello vanno riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento.

Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della controparte unitamente al codice identificativo “63”.

Nella sezione “Erario ed altro” bisogna indicare: nei campi “codice ufficio e “codice atto”, nessun valore, nel campo “tipo”, la lettera F, nel campo “elementi identificativi”, nessun valore in caso di pagamenti relativi alla prima registrazione ovvero, in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, il codice identificativo del contratto.

Nel campo “codice”, il codice tributo, nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto (o di decorrenza, se anteriore) in caso di prima registrazione ovvero, in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, l’anno di scadenza dell’adempimento.

Per consentire il versamento degli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle stesse locazioni immobiliari, la stessa risoluzione 14/E ha istituito i seguenti codici tributo:

  • A135 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”;
  • A136 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”;
  • A137 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”;
  • A138 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”.

27/01/2014

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