Per caldaie e condizionatori nuovi libretti dal 1° giugno
Cambiano i documenti da custodire e aggiornare per le verifiche di sicurezza.
Un unico libretto, composto da più schede modulabili a seconda delle caratteristiche dell’impianto. Quattro tipologie di rapporto di efficienza energetica, studiate per mettere a fuoco e mappare le prestazioni delle tradizionali caldaie, dei sistemi di condizionamento, di teleriscaldamento e di cogenerazione.
A partire dal 1° giugno cambiano i modelli che certificano l’efficienza degli impianti installati in casa, in ufficio o in azienda. E diventano obbligatori anche per i dispositivi di climatizzazione estiva.
Il libretto di impianto deve essere presente per tutti gli apparecchi mentre il rapporto è obbligatorio solo per i sistemi soggetti a verifiche periodiche, cioè di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kw e di condizionamento di potenza maggiore di 12 kw. A loro volta, le verifiche scattano, ogni qual volta s’intervenga sull’impianto modificandone l’efficienza o per disposizione di legge, con una tempistica diversa a seconda della tipologia e potenza dell’impianto (Dpr 74/2013). Ad esempio, per le caldaie a gas o metano normalmente installate in una singola unità immobiliare s’interviene ogni quattro anni, mentre si scende a due per gli impianti condominiali, se superiori ai 100 kWw Salvo diverse indicazioni regionali.
Nel definire i documenti si è tenuto conto dei progressi tecnologici e della presenza sempre più diffusa, accanto alle caldaie e ai condizionatori “tradizionali”, di nuovi sistemi, come le pompe di calore geotermiche, i cogeneratori, il teleriscaldamento o i dispositivi alimentati da fonte rinnovabile (solare, biomasse, etc).
Il nuovo libretto si fonda su di un modello unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate e assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell’impianto.
I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica sono, invece, quattro: il principale è per gli impianti di riscaldamento con generatore a fiamma e combustione; poi per il condizionamento, il teleriscaldamento e gli impianti di co-trigenerazione.
Il libretto viene compilato per la prima volta dall’installatore, all’atto della messa in funzione e aggiornato dal responsabile dell’impianto o dal manutentore.
Con l’entrata in vigore, dal 1° giugno, del nuovo libretto, il responsabile (che nei piccoli impianti è l’utente stesso mentre in condominio può essere l’amministratore o la ditta abilitata da questi delegata) dovrà scaricare il nuovo modello di libretto dai modelli già disponibili sul sito del Ministero Sviluppo economico e trascrivere sulla prima pagina di questo i dati identificativi dell’impianto così da consegnarlo, all’atto del controllo, al manutentore per l’aggiornamento.
Il rapporto di efficienza, invece, viene compilato direttamente dal manutentore, che ha anche il compito di trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all’ente locale che tiene aggiornato il catasto.
Nel documento è indicato il risultato dei controlli, che devono essere conformi a quanto previsto dalle norme Uni o ai limiti indicati dal Dpr 74/2013.
In caso contrario, il rapporto risulterà negativo e l’impianto sarà da sostituire.
Incaricati dei controlli sono gli enti locali che ricevono il report delle verifiche e che, da parte loro, organizzano campagne ispettive a campione.
Le sanzioni dipendono dal Dlgs 192/2005 o da eventuali disposizioni delle Regioni. Si va da 500,00 ai 3.000,00 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile.
Da 1.000,00 ai 6.000,00 euro per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.
Come per le caldaie, anche per i condizionatori è necessario compilare il libretto dell’impianto e – laddove la potenza sia maggiore di 12 kW – diventa obbligatorio anche sottoporre l’apparato agli opportuni controlli.
Accertandosi che, nel tempo, i consumi non siano cresciuti troppo rispetto all’iniziale rendimento.
È bene infine ricordare che la normativa dei controlli per l’aria condizionata s’incrocia con quella del cosiddetto “patentino per i frigoristi” e con la verifica dei gas impiegati per il raffreddamento.
IN SINTESI
L’OBBLIGO
Il libretto d’impianto e i rapporti di controllo per l’efficienza energetica cambiano e diventano documenti obbligatori per tutte le tipologie d’impianto, compresi i condizionatori fino ad oggi esonerati.
LE SCADENZE
L’obbligo di utilizzare i nuovi modelli scatta dal 1° giugno prossimo.
Per gli impianti già dotati di vecchio libretto, questo dovrà essere rinnovato dal 1° giugno, trasferendo i dati del vecchio libretto sul nuovo modello.
I MODELLI
Il libretto diventa unico (non più distinto in centrale ed impianto), personalizzabile, costituito da tante schede assemblate in funzione delle componenti del sistema a cui si riferisce. I rapporti sono, invece, quattro, relativi a: caldaie con o senza produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento, teleriscaldamento e cogenerazione.
I SOGGETTI
Il libretto dovrà essere sostituito con il nuovo modello a cura di chi ha la responsabilità dell’impianto (l’utente, in caso di apparati per singole unità immobiliari; l’amministratore o terzo responsabile per gli altri impianti). Il rapporto di controllo sarà invece compilato dal manutentore o da chi effettua interventi.
I SISTEMI
Il libretto è obbligatorio per tutti gli impianti e va compilato per la prima volta all’atto dell’installazione.
Il rapporto deve invece essere redatto solo per i sistemi soggetti a verifiche periodiche, cioè quelli di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kw e di condizionamento di potenza maggiore di 12 kw.
LE SANZIONI
La multa va da 500 ai 3.000,00 euro per il proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile che non ottemperino ai propri obblighi. Da 1.000,00 ai 6.000,00 euro per l’operatore che non redige il rapporto di controllo.
31/03/2014
Fonte: Il sole 24Ore
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