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F24 cartaceo: dal 1° ottobre possibile solo in casi limitati

In generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli di banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare:

– senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.
Dunque, una delega relativa alla TASI che scade il 16 ottobre 2014, che ammonta a 400 euro, senza utilizzo di compensazioni, può essere pagata in posta anche dopo il primo ottobre 2014.

La presentazione del modello F24 in forma cartacea è inoltre ammessa nei seguenti casi particolari:

– F24 precompilati dall’ente impositore anche se superano i 1.000 euro, ma senza compensazioni.

Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (es. Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;

 – versamenti rateali in corso, di ogni tipo, possibili fino al 31.12.2014.

Dato che numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione (1° ottobre 2014), devono versare le rate residue dei tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;

– i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.

Ulteriori aperture – I versamenti dovuti da contribuenti, oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente, e in particolare:

a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi:

 
• a un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente;

• o a intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;

• i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche appena richiamate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.

 23/09/2014

In arrivo le richieste di regolarizzazione della Gestione Separata

I committenti che nel 2013 non hanno versato i contributi dovuti per i collaboratori coordinati e continuativi o per altri lavoratori iscritti alla gestione separata del lavoro autonomo, stanno per ricevere la richiesta di regolarizzazione dall’Inps.

L’Istituto informa che, per le aziende committenti che hanno comunicato tramite la denuncia Emens il pagamento di compensi agli iscritti alla gestione separata, gli importi che risultano dovuti sono visualizzabili alla voce “Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata” del sito dell’Istituto.

Dell’inserimento dei dati l’Inps invia un doppio avviso, con una comunicazione inviata all’email dell’azienda committente e/o dell’intermediario ad essa collegato.

Si evidenzia che l’inadempienza è rilevata automaticamente dal confronto fra i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24 e quelli del flusso Emens con cui datori di lavoro e committenti comunicano, mensilmente, gli importi delle retribuzioni maturate a favore dei dipendenti e dei compensi pagati ai co.co.co., con o senza modalità a progetto.

La richiesta potrebbe essere da annullare anche per una mancata acquisizione da parte dell’Istituto dei dati del pagamento o per l’omessa presentazione di un modello F24 con saldo zero a seguito di compensazioni effettuate dal committente.

In ogni caso, poiché il “Cassetto previdenziale” non consente al momento di rispondere alla comunicazione dell’Inps, la richiesta di correzione o di annullamento va trasmessa all’Istituto tramite posta elettronica certificata.

Nulla ricevendo e persistendo la posizione debitoria, l’Inps provvederà all’emissione dell’avviso di addebito iniziando così la fase della riscossione.

16/09/2014

Versamento al fondo di solidarietà residuale

Il Fondo di solidarietà residuale è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

E’ operativo a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed è volto a tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale.

Sono tenute al versamento le imprese che impiegano, in media, più di 15 dipendenti.

È importante che tale soglia dimensionale venga verificata ogni mese, sul semestre precedente.

Il versamento è stato rinviato al 16 di dicembre il termine entro il quale le imprese appartenenti al Fondo di solidarietà residuale dovranno versare il contributo dello 0,50%, riferito al periodo “gennaio–settembre 2014”, senza nessun interesse.

La scadenza del primo appuntamento, invece, coincide con il 17 di novembre e interessa i contributi del mese di ottobre. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 6897/2014 indicando altresì i soggetti obbligati e quelli esclusi dal nuovo contributo sulla base dei codici statistici contributivi e dei codici attività Ateco 2007.

16/9/2014

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