L’art. 31, comma 8-sexies, del decreto legge n. 69/2013, cd. “Decreto del Fare”, convertito con modifiche in legge 98/2013, ha stabilito che nel settore dell’edilizia privata la validità del DURCdal 1° gennaio 2015 è di 90 giorni e non più di 120 come era previsto fino al 31 dicembre 2014.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale la validità del DURC resta di 120 giorni dalla data del rilascio.
Il Durc è il certificato unico che attesta la regolarità dell’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Il Durc viene richiesto esclusivamente in modalità telematica e recapitato esclusivamente tramite Pec.
La Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 118) ha introdotto nuove assunzioni agevolate, ovvero degli sgravi contributivi per i datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo) che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2015.
Tempo indeterminato
Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 è previsto uno sconto dei contributi INPS per una durata massima di tre anni (36 mesi) per un totale massimo di 8.060 all’anno.
Il bonus sarà fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare lavoratori già presenti in azienda, ovvero procedano con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o a progetto in tempo indeterminato.
Contributi e assunzioni escluse
Da precisare che lo sgravio non comprende e quindi lascia a carico del datore:
il TFR;
i premi e i contributi INAIL.
Il bonus non spetta in caso di assunzioni di lavoratori apprendisti e domestici e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Lavoratori destinatari
Il bonus potrà essere fruito dal datore di lavoro a patto che assuma un lavoratore che:
– non abbia avuto nei 6 mesi precedenti all’assunzione rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
presso qualsiasi datore;
– non abbia avuto nei 3 mesi precedenti il 1° gennaio 2015 un contratto a tempo indeterminato con
lo stesso datore che realizza l’assunzione agevolata, anche attraverso aziende collegate.
Tutto pronto per gli incentivi previsti in favore delle imprese che investono in sicurezza.
Infatti, le imprese interessate al “Bando Incentivi ISI 2014”, che mette a disposizione delle aziende oltre 267 milioni di euro a titolo di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro o all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, potranno inserire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione “Servizi online” dell’INAIL.
Destinatarie degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per realizzare il progetto, a netto Iva.
Il contributo massimo erogabile, in particolare, è di 130 mila euro, quello minimo di 5 mila euro.
Mentre per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo. I finanziamenti ISI, inoltre, sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle pmi e da Ismea).
Essi vengono erogati dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.
I progetti ammessi al finanziamento sono: i progetti di investimento; i progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi.
L’intervento richiesto, in particolare, può riguardare tutti i lavoratori facenti capo a un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. Inoltre, si può presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, per una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
La procedura per accedere al suddetto finanziamento si articola in tre fasi: inserimento online del progetto; inserimento del codice identificativo e invio del codice identificativo.
La prima fase parte dal 3 marzo 2015 e dura fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015; durante tale fase le imprese registrate al sito INAIL (www.inail.it) hanno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda. In particolare, tale applicazione permette di: effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificando il raggiungimento del punteggio “soglia” di ammissibilità; salvare la domanda inserita.
Nella seconda fase invece, operativa dal 12 maggio 2015, le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato la domanda possono accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le individua in maniera univoca.
Mentre nella terza e ultima fase le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.