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Il Tfr in busta paga dal 2015

L’approvazione in via definitiva del testo della Legge di Stabilità 2015, porta con sé un importante norma per i lavoratori del settore privato.

 

Stiamo parlando, in particolare, della possibilità concessa all’art. 1 c. 26 di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto mensilmente in busta paga.

Negli ultimi mesi la nuova misura è stata oggetto di intense discussioni e dibattiti politici, criticando in primis la tassazione che verrà applicata per godere della quota di Tfr ogni mese.

Infatti, anziché la tassazione separata, l’anticipazione mensile dovrà avvenire con applicazione delle “aliquote Irpef ordinarie”.

Ciò comporterà, quindi, un prelievo fiscale a carico dei lavoratori più pesante rispetto al Tfr considerato come “buonauscita” o a quello investito nella previdenza integrativa, che rimangono le due alternative per riscuotere il Tfr maturato.

 
La nuova facoltà, introdotta in via sperimentale, vale per un triennio, ossia dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018 (40 mesi in tutto).

Mentre il Tfr maturando, cioè quello che va in busta paga, dipende dal momento in cui si fa la scelta. Inoltre, qualora il lavoratore opti per l’anticipo non può revocare la proprio scelta fino al 30 giugno 2018.

L’anticipo in busta paga è riservato non solo ai lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, ma anche i lavoratori che hanno già deciso di destinare il Tfr ai fondi di previdenza integrativa. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere il Tfr in busta paga.

Altri punti importanti sono la decorrenza e il termine di scelta per far confluire la quota di TFR nelle buste paga. In particolare, il termine per poter esprimere tale volontà verrà fissato da un apposito decreto cui è rimessa l’attuazione della nuova misura (da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità).

30/12/2014

La nuova “Naspi” dal 2015

Il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre ha visto dar luce a ben due decreti attuativi del Job Act: non solo la riforma degli ammortizzatori sociali, ma novità importanti anche in tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Sono ben tre le nuove forme di tutela introdotte con i decreti attuativi dell’articolo 1 del Job act:

1. La “NASpI”, è la nuova prestazione a sostegno di coloro che perdono il posto di lavoro.

Per accedervi è sufficiente aver maturato 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 18 giornate effettive negli ultimi 12 mesi.

La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

È tuttavia previsto un tetto massimo agli importi erogabili.

 

2. L’”ASDI”, è una prestazione a sostegno di coloro che, una volta scaduta la Naspi, non hanno ancora trovato impiego e si trovano in condizioni di necessità, in quanto appartengono a nuclei familiari con minorenni o sono in età vicina al pensionamento.

L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale.

E’ tuttavia da ricordare che il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego.

 

3. La “DIS-COLL”, è una prestazione a favore degli iscritti alla gestione separata (co.co.pro.).

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Ad oggi, però, manca ancora la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, per problemi di copertura.

 

Importanti novità sono state introdotte anche in tema di licenziamenti collettivi.

Rimane ferma la possibilità di reintegro, in caso di licenziamenti discriminatori, nulli e quelli intimati in forma orale.

Sparisce invece il reintegro nel caso dei licenziamenti economici (prima previsto qualora fosse stata rilevata la manifesta insussistenza del fatto). Per i nuovi licenziamenti economici spetterà soltanto un indennizzo economico pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 a un massimo di 24.

Nuovo impulso, infine, alle conciliazioni: il datore di lavoro potrà offrire al lavoratore un assegno circolare di importo pari a un determinato numero di mensilità (da 2 a 18). L’accettazione, da parte del lavoratore, dell’assegno, fa cessare il rapporto, con rinuncia, da parte del dipendente, di impugnare il licenziamento.

Infine, nel caso dei licenziamenti disciplinari, non è rimessa nessuna valutazione al Giudice in merito alla sproporzione del licenziamento.

30/12/2014

 

Legge di Stabilità 2015 – approvazione finale

La Legge di Stabilità per il 2015 ha trovato la sua approvazione definitiva il 22 dicembre 2014.

 

Il testo prevede nei suoi 755 commi, diverse misure anche eterogenee, che comportano il taglio del cuneo fiscale (costo del lavoro), per imprese (sgravi IRAP sulla componente lavoro) e dipendenti (Bonus IRPEF in busta paga da 80 euro), la possibilità di anticipo del TFR in busta paga, assunzioni agevolate con azzeramento per tre anni dei contributi sui nuovi contratti a tempo indeterminato, numerose novità in materia di IVA e la conferma dei bonus fiscali (eco-bonus e ristrutturazione).

Viene introdotto dal 2015 il nuovo regime forfetario per gli autonomi e le imprese, che va a sostituire tutti i regimi semplificati in vigore, con una sostitutiva (al 15%) triplicata rispetto a quella precedente del 5% e con il limite dei compensi o ricavi a 40.000 euro, oltre all’ulteriore tetto per coloro che svolgono una doppia attività di lavoro autonomo e dipendente (20.000 euro).

Nella manovra finanziaria da 36 miliardi di euro non sono previsti interventi relativi alla riforma delle pensioni, se non uno slittamento al 10 del mese per il pagamento degli doppi assegni previdenziali INPS-INPDAP e un aumento della tassazione su fondi pensione e previdenza privata.

Saltata anche la norma che avrebbe dovuto unificare (con l’introduzione della tassa unica) le due imposte sulla casa TASI-IMU, che slitta al 2016, nonché scongiurato l’aumento della TASI, che avrebbe potuto raggiungere l’aliquota del 12 per mille.

Fa discutere la norma che prevede il pagamento dei crediti della PA ai fornitori al netto dell’IVA (c.d. split payment), oltre alla maledetta “clausola di salvaguardia” in coda al provvedimento (con la quale l’IVA al 10% salirebbe al 12% nel 2016 e al 13% dal 2017; contemporaneamente l’IVA al 22% aumenterebbe al 24% dal 2016 per arrivare al 25% dal 2017 e al 25,5% dal 2018). Non dimentichiamo, poi, che viene prorogata di un anno la vecchia clausola di salvaguardia prevista dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), che prevede dal 2015 il taglio delle detrazioni, se fosse necessario (entro il 15.01.2016 il Governo verificherà come intervenire sulle detrazioni e deduzioni se non sarà garantito un risparmio di 3,3 miliardi nel 2016 e di 6,3 miliardi dal 2017).

Nel testo trovano spazio anche le modifiche in materia di giochi con vincita in denaro: viene eliminato l’aumento del Preu (prelievo erariale unico) e ridotto l’aggio per i concessionari a partire dal 2015. Non dimentichiamo il “condono” per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro, senza essere collegati al totalizzatore nazionale. Essi possono entro il 31.01.2016 regolarizzare la loro posizione, presentando una dichiarazione all’Agenzia dei monopoli e versando 10.000 euro a titolo di emersione.

 

Non da ultimo va ricordato l’aumento dell’IVA sulle cessioni dei pellet, misura quanto mai contestata e discutibile ovvero dal 10% al 22%.

 

30/12/2014

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