L’Italia apre le porte a 17.850 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
Infatti, a partire dalle ore 8,00 di ieri è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda per le nuove quote di ingresso previste dal Decreto Flussi 2014. Le domande, tuttavia, potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. A stabilirlo è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2014 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014”. Il decreto, registrato alla Corte dei Conti il 18 dicembre 2014, è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Rispetto all’anno scorso non vi sarà una ripartizione territoriale preventiva bensì, al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate, le quote per lavoro subordinato verranno ripartite dalle DTL sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione. In particolare, le quote saranno così suddivise:
• stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (art. 23 del D.Lgs. n. 286/1998);
• 2.400 lavoratori autonomi;
• 100 stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
• 4.050 titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
• 6.000 titolari di permesso di soggiorno per studio, tirocini e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
• 1.050 titolari di permesso di soggiorno per studio, tirocini e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
• titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro UE da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
• 250 titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro UE da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Come precisato in premessa, le domande potranno essere presentate in maniera telematica collegandosi al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp.
Attualmente è possibile effettuare solamente il pre-caricamento dei moduli di domanda, i quali potranno poi essere inviati il giorno successivo alla pubblicazione del Dpcm sulla Gazzetta Ufficiale. Le domande saranno trattate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.
L’art.1 del D.M. ministeriale dell’11 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15.12.2014, modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Essa viene fissata allo 0,5 % in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Va detto che l’interesse legale è quello a cui far riferimento qualora le parti non convengano tra loro una misura diversa. Quest’ultima, se superiore all’interesse legale, deve risultare per iscritto, mentre se diversamente manca la forma scritta, gli interessi sono dovuti sulla base del tasso legale approvato dal Ministero.
I parametri su cui si basa la variazione – I parametri stabiliti dalla Finanziaria 1997 per procedere a un’eventuale modifica del tasso di interesse legale sono:
– il rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi (esempio i Bot);
– il tasso di inflazione registrato nel corso dell’anno.
Dato che tali parametri negli ultimi 12 mesi hanno subito una riduzione significativa, il Ministero ha dovuto rideterminare il saggio degli interessi legali per adeguarlo alla nuova situazione economica italiana.
La riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5% farà sì che la posizione debitoria di qualsiasi soggetto venga alleggerita (rispetto al precedente tasso dell’1%), a qualsiasi titolo, nei confronti dei creditori. Ad esempio si applicherà il tasso ridotto in caso di condanne al pagamento di somme di denaro, di rimborsi, di risarcimenti danni, di depositi cauzionali nei rapporti locatizi.
Oltre a incidere sull’articolo 1284 del c. c., la riduzione dell’interesse legale ha effetti anche sugli articoli:
• art. 1224 del c.c. che disciplina i danni nelle obbligazioni pecuniarie;
• art. 1282 in tema di interessi nelle obbligazioni pecuniarie;
• art. 1499 per gli interessi compensativi sul prezzo;
• art. 1652 per le anticipazioni all’affittuario;
• art. 1714 per gli interessi sulle somme riscosse, nel contratto di mandato;
• art. 1720 per le spese e compenso del mandatario;
• art. 1815 per gli interessi nel contratto di mutuo;
• art. 1825 per gli interessi nel contratto di conto corrente;
• art. 2788 per la prelazione per il credito degli interessi nel pegno di beni mobili;
• art. 2855 per l’estensione degli effetti dell’iscrizione nell’ipoteca.
Infine, conseguenze dirette si avranno sul calcolodella base imponibile per le rendite, le pensioni, le successioni aperte, le donazioni e l’usufrutto.
L’art. 3, comma 164, della Legge 662/1996 dispone, infatti, che qualora intervenga la variazione del saggio legale, il MEF di concerto con il Ministero del Tesoro, deve adeguare con un proprio decreto, le condizioni per il calcolo del valore delle rendite e delle pensioni, nonché elaborare la nuova tabella per la determinazione del valore dell’usufrutto vitalizio (ossia quello che dura sinché vive l’usufruttuario), entro il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica è intervenuta.
Dunque entro il 31.12.2014 ci si dovrà attendere tale decreto.
La riduzione del tasso di interesse legale dall’1% allo 0,5% ha effetti anche fiscali: a partire dal calcolo del ravvedimento operoso, per il pagamento contestuale del dovuto oltre sanzioni ed interessi al tasso legale (D.Lgs. 471/97) per arrivare all’accertamento con adesione (per il perfezionamento dell’adesione è ammesso il pagamento rateale maggiorato degli interessi al tasso legale).
Infine, per i capitali dati a mutuo, il diritto agli interessi si presume nella misura del saggio legale, salvo prova contraria.
L’INPS, con la circolare n. 169/2014, ha fornito le tempistiche e le modalità operative in merito al diritto della madre lavoratrice di richiedere la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting,
ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per il biennio 2014-2015.
Per accedere al bonus bebè, l’interessata dovrà presentare relativa domanda all’INPS, entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015), indicando: a quale dei due benefici intende accedere e, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore; il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi; la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale; di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.
Il bonus bebè trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che ha previsto nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli. In particolare, l’art. 4, c. 24, lett. b) della suddetta legge introduce in via sperimentale, per il triennio “2013 – 2015”, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale: voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting; ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. A tal proposito, si rammenta che il recente decreto del 28 ottobre 2014 (MLPS-MEF e Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione), ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione.
Possono accedere ai suddetti incentivi: le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata INPS.
A tal proposito si rammenta che tutte le lavoratrici (autonome) iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata).
La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale. Restano invece esclusi: le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità. Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.
L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere), ammonta a 600 euro mensili.
Per quanto concerne invece il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, esso verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Si precisa, inoltre, che le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
I voucher per i servizi di baby-sitting sono unicamente quelli cartacei e possono essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.
I voucher possono essere ritirati, entro 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accompagnamento della domanda tramite i canali telematici, in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente.
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby-sitting la madre è tenuta a effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
• contact center INPS/INAIL: contattando da telefono fisso il numero gratuito 803.164, oppure da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante;
• fax al numero gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
• online sul sito www.inail.it, nella sezione “Punto cliente”;
• la sede INPS.
Nel caso in cui la madre lavoratrice intenda rinunciare al beneficio, potrà farlo dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito dell’INPS.
Qualora la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i buoni lavoro non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
A tal proposito, si precisa che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 600 euro ovvero a multipli di 600 euro.