Archivio Autore

TFR anticipato – esempi di calcolo

Quanto aumenta la busta paga mensile con il TFR anticipato

 

e quanto si perde nel lungo periodo per effetto della tassazione ordinaria meno conveniente: calcoli Cgia Mestre.

Un operaio con uno stipendio di € 1200,00 netti al mese che sceglie di farsi versare la liquidazione maturanda in busta paga prenderà 71,00 euro al mese di TFR anticipato, un impiegato che guadagna € 1600,00 prenderà 112,00 euro in più, un quadro o un dirigente che prende € 3.000,00 al mese, avrà 214,00 euro aggiuntivi.

Sono i calcoli della CGIA di Mestre sul TFR anticipato, possibilità che dal primo marzo è riconosciuta ai dipendenti del privato con anzianità aziendale di almeno sei mesi in base alla Legge di Stabilità.

In estrema sintesi, il dipendente può effettuare la scelta del TFR anticipato entro il prossimo mese di settembre 2015 e avrà versamenti mensili fino al giugno 2018 sulla quota maturanda di liquidazione.

La scelta può essere fatta una sola volta ed è irreversibile fino al 2018.

Il TFR anticipato è sottoposto a tassazione ordinaria, non alla più favorevole tassazione separata prevista per la liquidazione che viene accantonata. 

Vediamo in tabella,  quando prendono in più ogni mese diverse tipologie di lavoratori e quanto perdono, sul lungo periodo, a causa della differenza di tassazione.

busta paga e TFR

operaio

impiegato

quadro/dirigente

stipendio mensile netto

1200 euro

1600 euro

3000 euro

TFR anticipato

71 euro

112 euro

214 euro

busta paga + TFR anticipato

1271 euro

1712 euro

3214 euro

TFR lordo

106 euro

166 euro

369 euro

TFR netto accantonato

93 euro

134 euro

253 euro

Differenza TFR anticipato e accantonato

-22 euro

-22 euro

-39 euro

 

Nella seguente tabella altri calcoli, effettuati dai Consulenti del Lavoro:

retribuzione annua

TFR anticipato mensile

TFR anticipata annuo

TFR accantonato annuo

Differenza annua

Differenza al giugno 2018

15mila euro

66 euro

798 euro

798 euro

–

–

20mila euro

85 euro

1008 euro

1058 euro

-50 euro

-167 euro

25mila euro

105 euro

1261 euro

1311 euro

-50 euro

-167 euro

35mila euro

125 euro

1499 euro

1806 euro

-307 euro

-1022 euro

50mila euro

178 euro

2141 euro

2448 euro

-307 euro

-1022 euro

75mila euro

255 euro

3057 euro

3501 euro

-444 euro

-1481 euro

95mila euro

312 euro

3740 euro

4310 euro

-570 euro

-1897 euro

 05/03/2015

Buoni pasto, esenzioni fiscali e novità 2015

Sale il limite di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici grazie alla Legge di Stabilità 2015: importi, beneficiari, normativa e obblighi del datore di lavoro.

 

La  Legge Stabilità 2015 ha previsto un aumento del limite di esenzione fiscale applicabile ai buoni pasto acquistati per i dipendenti, che passa da 5,29 a 7 euro per ciascuno buono emesso su base giornaliera. La novità entra in vigore però dal 1 luglio 2015 e solo per i ticket emessi in formato elettronico che danno al possessore il diritto di ottenere, con gli esercizi convenzionati con la società, l’emissione di buoni.

I buoni pasto sono benefit che l’azienda concede ai dipendenti, in alternativa al servizio di mensa aziendale, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Il datore di lavoro non ha l’obbligo di rilasciarli, ma la loro concessione deve essere specificata nel contratto di lavoro o in seguito a contrattazione con le rappresentanze sindacali.

I buoni pasto non sono cedibili, cumulabili o convertibili in denaro. Sono esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a un certo importo (attualmente 5,29 euro su base giornaliera, dal 1 luglio 2015 si passerà appunto a 7 euro). L’importo del valore nominale del buono che eccede questo limite giornaliero costituisce una retribuzione imponibile e come tale concorre a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. Per il datore di lavoro i costi dei buoni sono qualificati come costi deducibili per competenza, in relazione alla data in cui il lavoratore dipendente ne ha usufruito.

 

26/02/2015

I nuovi ammortizzatori sociali

Si sta delineando sempre di più il quadro degli ammortizzatori sociali.

Infatti,  nell’importante Consiglio dei Ministri di Venerdì scorso, tra i diversi schemi di Decreti Legislativi approvati, spunta quello sul riordinodella normativa in materia di ammortizzatori sociali.

In particolare, sono bene tre le nuove forme di tutela introdotte: la NASpI, la DISCOLLe l’ASDI, che prendono il posto di ASpI, Mini-ASpI e una tantum per i collaboratori.

 

 

La NASpI(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), che entrerà in vigore dal 1° maggio 2015, è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).

 

Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamentela propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

– siano in stato di disoccupazione;

– possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;

– possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

 

Quanto alla misura, l’assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 annidivisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Inoltre, bisogna tenere conto che la NASpI si riduce del 3%ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Passando alla durata, essa è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

 Non bisogna dimenticare che l’erogazione del NASpI è condizionata:

–          alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;

–          nonché ai percorsi di riqualificazione professionale.

 

Esistono anche dei casi in cui il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipatadell’intero importo del trattamento, in un’unica soluzione, ovvero:

1. incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma;

2. incentivo all’avvio di impresa individuale;

3. sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

 

La NASpI prevede anche dei casi di compatibilitàcon il rapporto di lavoro subordinato, purché il reddito non superi gli 8.000 euro (reddito minimo escluso da imposizione fiscale), salvo il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore ai sei mesi. In quest’ultimo caso, infatti, la prestazione è sospesa d’ufficioper la durata del rapporto di lavoro.

 

Lo schema di Decreto Legislativo prevede anche dei casi di decadenzadalla NASpI, che illustriamo di seguito:

– perdita dello stato di disoccupazione;

– inizio di un’attività lavorativa subordinata senza comunicazione;

– raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

– acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Il secondo ammortizzatore sociale introdotto è la DIS-COLL(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata). Essa è rivolta ai co.co.co. e co.co.pro., con esclusione degli amministratori e dei sindacati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di

partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e varrà esclusivamente per l’anno 2015 (1/1-31/12).

Per accedervi è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

– stato di disoccupazioneal momento della domanda di presentazione;

– possano far valere almeno tre mesi di contribuzionenel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

– possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzioneoppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mesee che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

L’importo dell’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenzialirisultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

La durata, che non può in ogni caso essere superiore ai sei mesi, è corrisposta mensilmenteper un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

La domanda va presentata telematicamente all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giornidalla cessazione del rapporto di lavoro.

Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Non bisogna dimenticare che l’erogazione della DIS-COLL è condizionata:

– allo stato di disoccupazione;

– alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;

– nonché ai percorsi di riqualificazione professionale.

Il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL nel caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni.

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 giorni la DIS-COLL è sospesa d’ufficio.

Qualora il beneficiario della DIS-COLL intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne.

Nel caso di mancata comunicazione del redditoprevisto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

In tal caso, come per la NASpI, il trattamento è ridotto di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

L’ASDI, operativo in via sperimentale a decorrere dal 1° maggio 2015, ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

In particolare, nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni, quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.

Molti sono però ancora i punti da stabilire mediante decreto di natura non regolamentare del MLPS, di concerto con il MEF, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’ASDI.

Nel dettaglio, bisogna definire:

– la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, che identifica la condizione di bisogno per accedere all’assegno di disoccupazione;

– i criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti;

– gli incrementi dell’ASDI per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;

– i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI;

– i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;

– il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;

– le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

L’ASDI è erogato mensilmenteper una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale.

La corresponsione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.

26/02/2015

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *