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INAIL – sportello virtuale lavoratori

Attivo il nuovo servizio online INAIL dedicato a utenti infortunati e tecnopatici

 

che consente di ottenere in tempo reale informazioni sullo stato delle pratiche avviate e di consultare i dati anagrafici, le modalità di pagamento, i pagamenti e la Certificazione Unica.

Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di virtualizzazione della relazione con l’utenza intrapreso dall’Istituto in questi ultimi anni, attraverso la graduale informatizzazione dei servizi offerti e lo sviluppo di una multicanalità integrata delle modalità di accesso.

Un percorso che prevede un front end digitale sempre più accessibile da aziende, lavoratori e intermediari per la fruizione di tutti i servizi basati sul solo scambio informativo, in modo totalmente virtuale.

Dopo una prima fase di sperimentazione, l’INAIL ha reso disponibile lo sportello virtuale su tutto il territorio nazionale e presto lo Sportello sarà accessibile anche tramite smartphone e tablet.

Ovviamente l’accesso potrà essere effettuato anche utilizzando la carta nazionale dei servizi (Cns) ovvero le credenziali fornite presso tutte le sedi dell’Istituto.

20/03/2015

Co.co.pro. cancellate dal 2016

Trasformati in legge i primi due decreti attuativi del Jobs act

 

che istituiscono il contratto a tutele crescenti e l’ammortizzatore Naspi, per il governo Renzi resta da sciogliere il nodo dello schema di decreto sul riordino dei contratti, bloccato da venti giorni dai rilievi della Ragioneria generale dello Stato che ha sollevato dubbi sulla copertura.

Il nodo per la Ragioneria  è relativo alla trasformazione delle collaborazioni a progetto (cancellate dal 1° gennaio 2016) in contratti a tutele crescenti.

Una parte consistente dei co.co.pro. (si stima circa 200 mila) probabilmente sarà stabilizzata con il nuovo contratto a tempo indeterminato, altri, se rientreranno nei requisiti del lavoro autonomo, diventeranno collaborazioni coordinate e continuative o resteranno per un anno collaboratori a progetto (se previsto da un accordo confederale, per professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione ad un albo professionale, se componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, in caso di prestazioni per associazioni sportive dilettantistiche), saranno trasformati in contratti a tempo determinato o potrebbero rientrare tra le prestazioni occasionali pagate con i voucher.

 Fonte: Il Sole 24 Ore

18/03/2015

 

Debutta la DIS-COLL

Entra in scena la nuova indennità di disoccupazione per i co.co.co. e co.co.pro.: ossia la DIS-COLL.

Il nuovo ammortizzatore sociale, infatti, scatta in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel periodo “1° gennaio – 31 dicembre” di quest’anno. Restano esclusi dal campo di applicazione gli amministratori e i sindaci.

La novità deriva dal D.Lgs. n. 22/2015 – attuativo del Jobs act (L. n. 183/2014) – che, oltre alla suddetta tutela, ha introdotto anche il nuovo ammortizzatore sociale unico (NASpI) e l’ASDI, che entreranno in vigore il 1° maggio 2015.

Per poter accedere alla DIS-COLL è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

• stato di disoccupazione al momento della domanda di presentazione;

• maturazione di tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

• maturazione, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, di un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Quanto all’importo mensile, esso è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

Sul punto, va precisato che qualora l’importo sia pari o inferiore ad € 1.195,00 (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), l’assegno è pari al 75% della retribuzione mensile.

In caso contrario, l’importo (ossia per importi superiori a 1.195 euro) dell’assegno è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso, la DIS-COLL non può superare l’importo mensile di € 1.300,00.

Passando alla durata, che non può in ogni caso essere superiore ai sei mesi, è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

Per accedere alla nuova tutela, il lavoratore ha 68 giorni di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro per presentare la domanda in via telematica all’INPS.

Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Non bisogna dimenticare che l’erogazione della DIS-COLL è condizionata:

• alla permanenza dello stato di disoccupazione;

• alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;

• ai percorsi di riqualificazione professionale.

Tuttavia, esistono anche dei casi di decadenza dalla tutela, ossia nel caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni.

Qualora il beneficiario della DIS-COLL intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne.

Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

In tal caso, come per la NASpI, il trattamento è ridotto di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

18/03/2015

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