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La dichiarazione protegge meglio dalla responsabilità solidale

Le imprese appaltatrici che vogliono stare al riparo dai problemi connessi alla responsabilità di quelle subappaltatrici su mancati versamenti di Iva e contributi dovranno acquisire un’autocertificazione dagli stessi.

L’articolo 13-ter del Dl 83/12, ha previsto – in caso di appalti di opere e servizi (cui il comma 28-ter aggiunge le forniture) – una duplice “morsa” se il committente o l’appaltatore pagano le prestazioni alle controparti senza avere l’attestazione della regolare esecuzione degli adempimenti su Iva e ritenute sui dipendenti relative a tali contratti.

Per l’appaltatore è prevista la responsabilità solidale col subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto; il committente rischia una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro.
Non ci sono ostacoli normativi però, relativi all’uso di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del Dpr 445/00, con cui l’appaltatore e/o il subappaltatore, consapevoli delle sanzioni penali per falsa dichiarazione, attestano il regolare adempimento degli obblighi richiesti.

L’attestazione dovrebbe impedire che gli organi di controllo mettano in dubbio la buona fede di chi riceve la certificazione (salvo conclamata complicità).

 

In allegato troverete un fac-simile, che prevede sial’attestazione della regolarità IVA sia quella relativa alle ritenute.

Fac-simile di dichiarazione sostitutiva

Circolare Ag. Entrate 40/E

19/10/2012

Bonus stabilizzazioni lavoratori – condizioni da rispettare

Gli aiuti economici per favorire assunzioni e stabilizzazioni di lavoratrici di qualunque età e giovani under 30 (Circolare 18/10/2012)  sono legati al rispetto di alcune condizioni da rispettare.

In sintesi:

 ›  Rispetto del “de minimis”

›  Mantenimento in servizio per almeno 6 mesi

›  Rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine

›  Assenza di sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale (fatte salve diverse professionalità)

›  Presenza di regolarità contributiva

›  Rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi

›  A carico del datore di lavoro, non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30 dicembre 2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro (Dm 24 ottobre 2007 articolo 9)

›  Gli incentivi sono riconosciuti sino a un massimo di 10 assunzioni, trasformazioni, stabilizzazioni 8 Il bonus è concesso nei limiti delle somme stanziate allo scopo e sulla base di un ordine cronologico che tiene conto della data di presentazione delle istanze

19/10/2012

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