Nel Decreto Semplificazioni-bis, è previsto che il medico debba provvedere alla trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica. In questo modo viene soppresso l’obbligo per il datore di lavoro, di inviare all’INAIL tali certificati.
La legge 143/2012 (legge di conversione D.L. 83/2012) ha modificato alcune norme introdotte dalla Legge 92/2012 (riforma Fornero) che disciplinano le prestazioni lavorative rese dai soggetti titolari di Partita IVA ed il loro inquadramento come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
In particolare, dopo le ulteriori modifiche, la presunzione come rapporto co.co.co. opera qualora ricorrano almento due dei seguenti elementi:
1) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’arco di due anni consecutivi;
2) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione (“anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi”) costituisca più dell’ 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi; su tale base si commisura, per ciascuno dei due anni solari, il corrispettivo annuo derivante dalla collaborazione in oggetto;
3) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
La legge di Stabilità, ha introdotto una franchigia di € 250,00 per alcune deduzioni IRPEF ed un tetto massimo di € 3.000,00 per le detrazioni.
Le nuove misure sugli sconti fiscali si applicano per i contribuenti che oltrepassano i 15.000,00 euro di reddito, già nelle dichiarazioni relative al 2012 poichè le modifiche apportate hanno effetto retroattivo dal 01 Gennaio 2012.
DEDUZIONI
E’ prevista l’applicazione di una franchigia di € 250 per le tipologie di deduzioni disciplinate dall’articolo 10 del Tuir
DETRAZIONI
A quasi tutte le tipologie di detrazioni si applicherà un tagli olineare di € 250 e, inoltre, viene introdotto un tetto massimo di € 3.000