ai Finanziamenti dei soci sempre all’ordine del giorno nelle società a ristretta base. La crescente necessità di richiedere apporti ai soci, a seguito della crisi economica, rende opportuno un riepilogo aggiornato delle regole fiscali da applicare in presenza di finanziamenti fruttiferi e infruttiferi.
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L’articolo 45, comma 2, del testo unico stabilisce una presunzione (che si affianca a quella dell’articolo 1815 del Codice civile) di percezione di interessi sulle somme date a mutuo, per un importo calcolato al tasso legale di cui all’articolo 1284 del Codice civile. Presunzione che può essere vinta, stabilendo una differente misura, ed eventualmente l’infruttuosità (in deroga anche alla norma civilistica), mediante un atto scritto tra socio e società, il quale dovrà avere data certa per essere opponibile al fisco. Riassumendo, in assenza di diversa pattuizione scritta, sui finanziamenti dei soci si considerano percepiti interessi al tasso legale. Se il contratto di finanziamento nulla prevede con riguardo alla liquidazione degli interessi, il pagamento si considera effettuato al termine di ogni anno. Le società eroganti devono applicare la ritenuta del 20% prevista dall’articolo 26, comma 5, del Dpr 600/73, da versare nel modello F24 con il codice tributo 1030. Si tratta, è bene ricordarlo, di una ritenuta d’acconto che obbliga dunque il socio percettore (anche se la percezione è, come detto, solo presunta) a dichiarare il reddito di capitale nel modello Unico, facendolo concorrere alla formazione dell’imponibile Irpef complessivo soggetto ad aliquota progressiva. Se il socio finanziatore è una società, vale la medesima presunzione sopra indicata circa la misura degli interessi (articolo 89, comma 5, Tuir), ma non va applicata la ritenuta, trattandosi di reddito di impresa. Gli interessi sostenuti sui finanziamenti dei soci sono ordinariamente deducibili dal reddito delle società debitrici.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
La Manovra Monti ha introdotto alcune novità normative finalizzate a “scovare” redditi non dichiarati.
In particolare gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Amministrazione Finanziaria le movimentazioni bancarie utilizzate per elaborare liste di contribuenti da sottoporre a controllo.
Secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere comunicati:
– i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari (nel caso di intestazione a più soggetti);
– i dati relativi al saldo iniziale al 1° gennaio e al saldo finale al 31 dicembre. Per i rapporti avviati nel corso dell’anno il saldo iniziale ovviamente dovrà tener conto della data di apertura, mentre per quelli chiusi nel corso dell’anno il saldo andrà contabilizzato al momento della data di chiusura;
– i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua.
Dovranno essere segnalati oltre ai conti correnti, anche i conti deposito di risparmio, le gestioni individuali e collettive (i fondi), i rapporti fiduciari, le cassette di sicurezza, gli acquisti e le vendite di oro e di metalli preziosi, i finanziamenti, le garanzie e anche le polizze assicurative. Sono esclusi, invece, fondi pensione e finanziamenti.
I dati comunicati saranno conservati per 6 anni (fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a ogni anno d’imposta) dopo di che saranno automaticamente cancellati.
L’Agenzia delle Entrate per utilizzare i predetti dati ai fini dell’attività di accertamento dovrà essere autorizzata.
L’INPS con circolare nr 40 del 14/03/2013 (che si allega) ribadisce che il padre dipendente ha diritto a un giorno di congedo obbligatorio aggiuntivo e indipendentemente da quello della madre.
Inoltre, ha la facoltà di chiedere, con un preavviso di 15 giorni e in alternativa al congedo della madre, ulteriori 2 giorni di congedo.
Le nuove disposizioni obbligano i datori di lavoro a prestare al lavoratore padre alcune attenzioni che erano fin qui riservate solamente alla lavoratrice madre.
Infatti, a differenza della maternità (un evento sempre noto al datore di lavoro) la condizione del lavoratore padre richiede al datore di lavoro annotazioni prima non necessarie poiché, se è obbligatorio per il lavoratore fruirne, altrettanto obbligatorio per il datore di lavoro concederlo.
Diventa necessario, pertanto, annotare la data di nascita del figlio (o di ingresso dello stesso in caso di adozione/affido) poiché entro 5 mesi dalla nascita/affido il padre deve obbligatoriamente usufruire di un giorno di congedo.
Meno difficoltoso è la gestione dei due giorni di congedo facoltativo. In questo caso il datore di lavoro deve acquisire la dichiarazione della madre relativa alla rinuncia del congedo a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre.