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Lavoro dipendente all’estero e la tassazione dei redditi

Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente deve verificare la tipologia dei redditi posseduti nell’anno d’imposta.

Tra le categorie di reddito vi sono anche i redditi prodotti all’estero,

 

(con riferimento al principio della tassazione universale contenuto nell’art. 3 Tuir, il quale prevede che in capo al soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, sono imponibili tutti i redditi da lui posseduti, anche se prodotti all’estero).

Affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente all’estero, un cittadino italiano deve risultare per la maggior parte del periodo d’imposta non iscritto nell’anagrafe della popolazione residente e, allo stesso tempo, non domiciliato né residente nel territorio dello Stato.

Il soggetto deve altresì provvedere all’iscrizione all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) e il trasferimento all’estero deve costituire la dimora abituale nonché il centro principale degli interessi vitali.

Con il trasferimento della residenza fiscale all’estero, invece, questo reddito risulterà non imponibile in Italia, in quanto prodotto al di fuori del territorio dello Stato.

Ne consegue che i redditi di fonte estera potrebbero essere soggetti anche alla tassazione concorrente dello Stato in cui questi sono prodotti, con il conseguente rischio di potenziale doppia imposizione.

Per evitare che questo accada, è possibile servirsi delle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate tra i due Stati oppure ricorrere all’istituto del credito per le imposte pagate all’estero (c.d. foreign tax credit)

La doppia imposizione potrebbe non essere completamente annullata dal regime del credito di imposta, considerato che esso consente il recupero soltanto delle imposte estere pagate a titolo definitivo e nel limite dell’imposta dovuta in Italia sullo stesso reddito.

04/06/2013

Incentivo assunzioni e stabilizzazioni

L’Inps, con il messaggio n. 8820/2013, ha autorizzato la fruizione del premio assunzioni straordinario relativo alla creazione di nuovi rapporti di lavoro od alla stabilizzazione di rapporti in essere,

 

in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età, ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012).

Sono stati ammessi a fruire dell’incentivo i datori di lavoro che hanno inoltrato l’istanza e le corrispondenti dichiarazioni di responsabilità mediante il modulo “DON-GIOV” dell’applicazione “Di.Res.Co.” (l’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine cronologico di presentazione delle istanze, in relazione alla risorsa complessivamente stanziata dal decreto ministeriale citato, pari a € 232.108.953).

I datori di lavoro ammessi potranno conguagliare l’incentivo con i contributi dovuti per i mesi giugno, luglio e agosto 2013.

 04/06/2013

730/2013: proroga ufficiale

Firmato il decreto in cui viene rivisto il calendario che riguarda la presentazione del modello 730/2013.

 

Il termine per la consegna da parte dei contribuenti ai Caf o ai professionisti abilitati slitta, dal 31 maggio al 10 giugno 2013.

Il Governo ha accolto l’appello dei Caf, secondo cui il congelamento dell’acconto Imu per l’abitazione principale avrebbe comportato la necessità di rifare circa 100.000 dichiarazioni già presentate. Altra motivazione della proroga è stata la difficoltà nel reperire il CUD dell’INPS (in quanto è stato abolito l’invio automatico del modello da parte  dall’Ente).

 
La proroga al 10 giugno per la presentazione del 730, ovviamente fa slittare di conseguenza anche le scadenze per gli adempimenti successivi a carico di Caf e professionisti abilitati.

La consegna della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione al contribuente dovrà essere effettuata entro lunedì 24 giugno.

L’adempimento successivo sarà la comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione telematica entro l’8 luglio 2013 all’Agenzia delle Entrate.

04/06/2013

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