Ancora in stand-by il meccanismo degli incentivi collegati alle assunzioni.
Tra i bonus autorizzati da tempo, in attesa però della pubblicazione del decreto attuativo e delle disposizione da parte dell’INPS, ci sarebbero:
– quelli in favore delle donne “svantaggiate“;
– quelli per i lavoratori over 50 disoccupati.
Stessa situazione per i fondi stanziati a ottobre 2012 per la stabilizzazione di donne e giovani, che devono ancora essere assegnati dall’INPS (a breve dovrebbe essere pubblicato l’elenco stilato dall’Istituto Previdenziale con le aziende ammesse all’incentivo da 3.000,00 a 12.000,00 euro per le stabilizzazioni o le assunzioni di donne e giovani, utilizzabili mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per il mese di giugno 2013).
A completare il quadro degli incentivi inutilizzabili c’è anche il bonus per l’assunzione di personale altamente qualificato. Anche in questo caso si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di regolazione che avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge ovvero dal 26 giugno 2012, oltre al provvedimento che definisce i contenuti della domanda di accesso all’agevolazione, le istruzioni operative, l’avviso dell’avvio della procedura di trasmissione delle istanze, e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per la determinazione dei codici tributo da utilizzare.
L’Inps, con circolare n. 38/2013, ha dettato le indicazioni per la presentazione dei co.co. pro. che non sono destinatari della nuova ASpI.
A beneficiarne sono solo i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata. Figurano pertanto tra gli esclusi tutti coloro che, per espressa previsione normativa, sono titolari di redditi di lavoro autonomo, nonché i lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo ma non inquadrabili all’interno dell’ambito applicativo dei contratti di collaborazione a progetto, come sancito dall’art. 61 del dlgs n. 276/03, gli individui assicurati presso altre casse previdenziali, che risultano già titolari di pensione o coperti da altre forme pensionistiche obbligatorie.
Per procedere alla liquidazione della prestazione in oggetto, occorre preliminarmente istruire la domanda e verificare la presenza dei requisiti che devono essere soddisfatti “in via congiunta”.
Inoltre, per fruire dell’indennità è necessario che il lavoratore:
a) abbia operato, in tutto l’anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbia conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT (reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore);
c) abbia accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento;
d) abbia avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata INPS.
Nel caso il collaboratore non sia in possesso dei predetti requisiti, riceverà una lettera di reiezione che farà venir meno il beneficio.
Per ottenere l’indennità in questione, occorre presentare la domanda entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. A tal fine, la presentazione delle domande, oltre che con le consuete modalità, può essere effettuata in via telematica sul sito dell’INPS (www.inps.it), utilizzando il Mod. “CoCoPro 2013 COD. SR135”. Mentre per gli eventi fine lavoro intervenuti entro il 31 dicembre 2012, è ancora possibile utilizzare il “modello SR92”. Il servizio d’invio telematico è disponibile nella sezione “servizi online” dedicati al cittadino; una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” –> “Indennità Una Tantum Co.Co.Pro.”.
Per quanto riguardo invece le domande respinte o giacenti, da un primo monitoraggio effettuato dall’INPS è emerso che alcune domande di prestazione per l’anno di riferimento 2013 sono state inviate mediante una modulistica non conforme. In tali casi, le Sedi INPS interessate dovranno procedere a riesaminare le predette domande e a liquidare la prestazione in presenza dei nuovi requisiti di legge.
Infine, il messaggio INPS chiarisce che per evitare il superamento del 120° giorno dalla presentazione della domanda – che determina il riconoscimento degli interessi legali – è data facoltà ai Direttori di Sede di autorizzare, per le istanze ad oggi giacenti, i pagamenti delle mensilità arretrate con cadenze anche più ravvicinate rispetto alla mensilizzazione normativamente prevista, ma non in unica soluzione.
Sono disponibili gli incentivialle imprese che assumono lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti.
Il decreto del ministero del Lavoro è stato firmato, approvato della Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
A disposizione ci sono 20 milioni di euro per le imprese, di qualsiasi dimensione, che assumono lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti da imprese sotto i 15 dipendenti.
Il beneficio è pari ad € 190,00 al mese e viene erogato per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e per 6 mesi per i contratti a termine. Nel caso di assunzioni part-time, l’incentivo deve essere riproporzionato in base all’orario di lavoro.
Per poterne usufruire, il datore di lavoro deve anche garantire «interventi di formazione professionalesul posto di lavoro» a favore del neo-assunto, anche mediante «il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale».
Il datore di lavoro deve presentare istanza telematica all’Inps, con modalità che l’istituto previdenziale comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Sarà poi la stessa Inps a verificare i requisiti (attraverso le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione) e ad autorizzare il beneficio.
Ricevuta l’autorizzazione, l’erogazione avviene attraverso conguaglio sulle dichiarazioni contributive mensili.
E’ vietato presentare un’istanza con data antecedente a quella di assunzione.
Rammentiamo che si tratta di un provvedimento che ha l’obiettivo di compensare la mancata prorogadegli incentivi all’assunzione di lavoratori che vengono licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti e non hanno diritto allamobilità.