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Sicurezza: si potrà ricorrere nuovamente all’autocertificazione

Una delle novità del decreto fare è legata alla nuova procedura standardizzata prevista per le microimprese (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori), entrata in vigore lo scorso 1° giugno 2013.


In pratica, le microimprese potranno ora scegliere di ricorrere (nuovamente) all’autocertificazione dei rischi, senza redigere il più complesso DVR (Documento della Valutazione dei Rischi).

In particolare, la semplificazione riguarda e aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico che saranno individuati con apposito decreto ministeriale.

Tuttavia, resta fermo che fino alla emanazione di tale D.M. non si applica la deroga, ma dovranno essere seguite obbligatoriamente le procedure standardizzate.

Altre modifiche riguardano il DUVRI (Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze), cui è obbligato il datore di lavoro committente in caso di affidamento di servizi e forniture all’imprenditore se appaltatrice o al lavoratore autonomo all’interno della propria azienda.

In questo caso avrà la possibilità, qualora operi in settore di attività a basso rischio infortunistico, di poter individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionale, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento.

26/6/2013

Per gli infortuni basterà la denuncia INAIL

L’abrogazione, non immediata, dell’articolo 54 del Dpr, prevede che le autorità di pubblica sicurezza e le direzioni del lavoro potranno accedere all’archivio dell’INAIL, esonerando pertanto il datore di lavoro all’obbligo di denuncia dell’infortunio alla P. Sicurezza entro 2 giorni dall’evento.

Le novità nulla modificano relativamente alla tenuta del libro infortuni che tutti i datori di lavoro sono tenuti a istituire e tenere aggiornato.

26/6/2013

Bonus arredamento anche per chi acquista i mobili

Il bonus arredamento, introdotto dall’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, è entrato in vigore dal 6 giugno 2013. Si tratta, in sostanza, di un’agevolazione cumulabile con lo sconto principale della ristrutturazione che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013.

Esso è accessorio all’agevolazione del 50% sul recupero edilizio, dunque riguarda i medesimi soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione.
Qualora non vi sia coincidenza tra l’intestatario della fattura di acquisto dei mobili e l’ordinante il bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché sulla fattura sia annotato che la spesa è stata sostenuta da chi intende usufruire della detrazione; mentre qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quello che ha sostenuto le spese per l’arredo della stessa abitazione, quest’ultimo non ha diritto di usufruire della detrazione delle spese per arredi, in quanto il bonus mobili è accessorio alla detrazione per la ristrutturazione edilizia.

In caso di immobile in comproprietà, il limite di euro 10.000 va ripartito tra i comproprietari tutti. 

Nell’ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, quest’ultima detrazione non può essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. In sostanza, la detrazione spetta allo stesso soggetto che fruisce del 36% (50%).

26/6/2013

 

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