Scadenzario Agosto 2013
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Gentile Cliente,
con la presente intendiamo metterLa a conoscenza dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella recente Risoluzione n.49/E/2013, in merito alla non necessità di applicazione della ritenuta per i rimborsi spese sostenuti dai collaboratori occasionali.
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Il reddito di lavoro autonomo occasionale
Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54, comma 1, Tuir)
Il reddito di lavoro autonomo occasionale è, invece, costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (articolo 71, comma 2, Tuir).
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TIPOLOGIA DI REDDITO |
DETERMINAZIONE |
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LAVORO AUTONOMO (art. 54 Tuir) |
COMPENSI PERCEPITI NEL PERIODO D’IMPOSTA – SPESE SOSTENUTE NELL’ESERCIZIO DELL’ARTE O PROFESSIONE |
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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (art. 71 co.2 Tuir) |
COMPENSI PERCEPITI NEL PERIODO D’IMPOSTA – SPESE SPECIFICAMENTE INERENTI ALLA LORO PRODUZIONE |
Dunque, mentre nella determinazione del reddito di lavoro autonomo abituale non è necessario effettuare alcun collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, nel calcolo dell’imponibile del professionista non abituale, tale nesso è determinante.
I redditi dei lavoratori autonomi occasionali sono, infatti, determinati proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo.
Sulla scorta di queste riflessioni, l’Amministrazione Finanziaria ha valutato che, nell’ipotesi prospettata, si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, in quanto il compenso è pari alle spese sostenute. Non rileva in merito la circostanza che le stesse siano state sostenute in un diverso periodo d’imposta.
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TIPOLOGIA DI REDDITO |
NATURA E QUADRI DI UNICO |
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LAVORO AUTONOMO (art. 54 Tuir) |
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO (QUADRO RE O LM DI UNICO PF) |
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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (art. 71 co.2 Tuir) |
REDDITO DIVERSO (QUADRO RL DI UNICO PF) |
Compenso pari alle spese necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale
Se le spese sostenute da un lavoratore autonomo occasionale sono pari al compenso percepito per l’attività (si pensi all’attività di relatore, svolta solitamente dai docenti a titolo di lavoro autonomo occasionale), non si forma alcun compenso personale, ma soltanto un rimborso analitico delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio).
Quindi, tenuto conto del fatto che i lavoratori autonomi occasionali non percepiscono reddito imponibile e considerato che, in sostanza, compensi e spese coincidono, ci si è chiesti se sia necessaria l’applicazione, in questi casi, della ritenuta alla fonte.
Per evitare che il soggetto erogatore (committente) sia gravato dall’obbligo di effettuare e versare la ritenuta alla fonte per attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, l’Agenzia ha precisato che, se le spese sono solo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività, il committente non è tenuto ad assoggettare a ritenuta alla fonte i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.
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NOTA BENE – Questa soluzione, peraltro, alle medesime condizioni, si applica anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente. Resta, in ogni caso, ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche ai fini Irap. |
| ATTENZIONE – Di conseguenza, il percipiente non sarà tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi. |
Compenso superiore alle spese necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale
Diverse, invece, le conclusioni quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa.
In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta.
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PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – APPLICAZIONE DELLA RITENUTA ALLA FONTE |
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COMPENSO = SPESE SOSTENUTE |
– NO RITENUTA (art.25 DPR 600/73);
– NO DICHIARAZIONE DEL REDDITO IN UNICO PER IL PERCETTORE; – RILEVANTE AI FINI IRAP L’IMPORTO EROGATO PER IL COMMITTENTE. |
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COMPENSO > SPESE SOSTENUTE |
– SI RITENUTA (art.25 DPR 600/73);
– SI DICHIARAZIONE DEL REDDITO IN UNICO PER IL PERCETTORE; – RILEVANTE AI FINI IRAP L’IMPORTO EROGATO PER IL COMMITTENTE. |
24/07/2013
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