Detrazioni per carichi di famiglia
Sono considerati familiari fiscalmente a carico, i membri della famiglia che hanno posseduto un reddito complessivo, uguale o inferiore, a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite del reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, sebbene le stesse non siano comprese nel reddito complessivo:
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della L. n. 388/2000 – Finanziaria 2001);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente, prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo, da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
In tema di familiari a carico è necessario richiamare la seguente distinzione.
Anche se non conviventi con il dichiarante (possono risiedere anche all’estero):
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età.
Solo se conviventi
con il dichiarante o se ricevono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
– i discendenti dei figli;
– i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
– i generi e le nuore;
– il suocero e la suocera;
– i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
– i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Attenzione – La detrazione prevista per i familiari a carico, va rapportata all’effettivo numero di mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico.
Ad esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2013, la detrazione spetta solo per cinque mesi.
Non è, tuttavia, possibile riproporzionare la detrazione in base ai mesi di effettiva percezione dei redditi.
Ad esempio, se il coniuge ha lavorato solo 3 mesi, percependo tuttavia un reddito superiore a 2.840,51 lorde, il contribuente non potrà beneficiare di una detrazione per 9 mesi
IL CONIUGE A CARICO
La detrazione spetta unicamente per il coniuge a carico, mentre non può essere concessa ai soggetti conviventi.
La misura della detrazione è modulata in base al reddito complessivo del soggetto dichiarante al lordo degli oneri detraibili (non spetta alcuna detrazione se il reddito supera gli 80.000,00 euro).
I FIGLI A CARICO
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.
Genitori non legalmente ed effettivamente separati = 50% CIASCUNO
I genitori,però, possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato, per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. L’intera detrazione non può essere attribuita al genitore con reddito inferiore.
Separazione legale ed effettiva o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio = 100% al genitore affidatario, oppure, in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50% ciascuno
(salvo eventuali accordi tra le parti). Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato.
100% ad un genitore:
– Un Genitore fiscalmente a carico dell’altro genitore;
– Genitore rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente Separato;
– Figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato
Anche la detrazione per figli a carico varia a seconda del reddito complessivo del contribuente e va riproporzionata in base al periodo di tempo in cui il figlio è effettivamente a carico.
Esempi:
– Figlio nato nel mese di settembre : la detrazione spetta per 4 mesi;
– Il figlio si sposa nel mese di agosto e diventa fiscalmente a carico del coniuge: la detrazione spetta per 8 mesi.
DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE
Chi ha a carico almeno quattro figli, per i quali spetti una detrazione per figli a carico, può fruire di un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro
La detrazione per famiglie numerose:
- non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo;
- non varia se il numero dei figli è superiore a quattro;
- deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione, come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete per intero;
- In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
ALTRI FAMILIARI A CARICO
Per gli altri familiari a carico la detrazione prevista è pari ad euro 750.
La stessa, tuttavia, deve essere sempre ricalcolata in base al reddito del soggetto.
Sono considerati “altri” familiari a carico:
– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
– i discendenti dei figli;
– i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
– i generi e le nuore;
– il suocero e la suocera;
– i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
– i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Anche in questo caso, se il reddito complessivo è superiore a 80.000 euro, non spetta alcuna detrazione.
28/01/2014
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