Piano casa: la cedolare secca ridotta dal 19% al 10%

Per chi ha già stipulato un contratto convenzionato, la nuova aliquota

 

si tradurrà in un risparmio d’imposta del 5%; per chi invece si trova a dover siglare una nuova locazione, la riduzione del prelievo imporrà di rifare da zero le valutazioni di convenienza.

L’opzione per la cedolare secca, già in linea generale più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria, dal 2013 presenta ulteriori vantaggiper il contribuente; in particolare:

– l’articolo 4, D.L. n. 102/2013 ha previsto la riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato, che passa dal 19% al 15%;

– l’articolo 4, comma 74, Legge n. 92/2012 ha ridotto la differenza tra base imponibile in caso di cedolare secca (100%) e in caso di tassazione ordinaria (nel 2013 si passa dall’85% al 95%).

L’imposta sostitutiva va applicata sull’intero canone di locazione se questo è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%: in caso contrario il reddito imponibile sarà determinato dalla rendita catastale così rivalutata.

Il mancato riferimento al comma 4-bis dell’art. 37, TUIR comporta, infatti, che per determinare la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva non opera la deduzione forfetaria pari:

– al 5% per i contratti di locazione in generale;

– al 25% per i contratti di locazione di immobili situati nel centro di Venezia e nelle isole limitrofe (Giudecca, Murano e Burano);

– al 5% per i contratti a canone convenzionato (più un’ulteriore deduzione del 30%);

 – al 35% per gli immobili di interesse storico artistico.

La cedolare secca si applica ai soli redditi derivanti da contratti di locazione per i quali il locatore ha esercitato l’opzione per il nuovo sistema di tassazione.

Pertanto, nel medesimo periodo d’imposta potranno aversi redditi fondiari derivanti da contratti di locazione assoggettati a cedolare secca e redditi fondiari assoggettati ad IRPEF e relative addizionali.

Grazie alle novità del 2013, la cedolare conviene a tutti, anche a chi ha redditi bassi,a meno che il proprietario non abbia grandi detrazioni fiscali.

 

13/03/2014

 

San Marino eliminata dalla Black list

Il 24 febbraio 2014, con la pubblicazione in G.U. del provvedimento del 12 febbraio 2014, è stata resa definitiva l’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi c.d. Black list.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n.53/E/10, ha chiarito che vanno considerati tutti i Paesi indicati nelle due liste, senza far riferimento alcuno ai limiti soggettivi e oggettivi espressamente previsti dagli artt.2 e 3 del D.M. 21.11.2001.

San Marino era presente esclusivamente nel D.M. 4.5.1999; di conseguenza, la fuoriuscita dal citato decreto lo esclude definitivamente dall’adempimento.

Il venir meno dell’obbligo di presentazione del quadro BL della comunicazione polivalente, non comporta per il contribuente il venir meno dell’obbligo di presentare il quadro SE della stessa comunicazione.

Si tratta, infatti, di due obblighi distinti e autonomi:

– da un lato la comunicazione periodica (quadro BL) per comunicare le operazioni effettuate con operatori c.d. Black list;

– dall’altro la comunicazione una tantum (quadro SE) per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino, per le quali non è stata applicata l’Iva dal fornitore, bensì dal cliente italiano attraverso il meccanismo dell’inversione contabile.

Nulla cambia in relazione alla comunicazione degli acquisti di beni da San Marino autofatturati dal cliente italiano.

In base all’art.16 D.M. 24.12.1993 gli operatori economici italiani:

– corrispondono l’imposta a norma dell’art.17, co.3, D.P.R. 633/72, indicandone l’ammontare sull’originale fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese;

–    annotano le fatture nei registri previsti dagli artt.23 e 25 D.P.R. Iva secondo le modalità e i termini in essi stabiliti;

– danno comunicazione delle avvenute registrazioni al proprio ufficio Iva, indicando il numero progressivo annuale di detti registri nel quadro SE della nuova comunicazione polivalente.

Le autofatture per gli acquisti da San Marino devono essere indicate nel quadro SE.

L’indicazione in tale ultimo quadro deve essere analitica e con cadenza mensile.

13/03/2014

Lavoro Accessorio – aumento importo voucher

Con la circolare n. 28 del 26/2/2014, l’Inps ha comunicato l’aumento dei valori degli importi economici lavoro accessorio. 

I nuovi importi per l’anno 2014, sono stati  così rideterminati:

– 5.050,00 € netti per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare,

– 2.020,00 € netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

Rimane a  3.000,00 euro netti per anno solare il limite  per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che anche per l’anno 2014, corrisponde a  4.000 euro lordi.

10/03/2014

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *