Ferie residue 2012 in scadenza

La fine del corrente mese coincide con un importante adempimento da tenere d’occhio.

Infatti, i datori di lavoro che non hanno concesso la fruizione delle due settimane di ferie maturate nel 2012, devono farlo entro il 30 giugno 2014.

Qualora ciò non accada, il datore di lavoro, oltre a versare i contributi entro il 16 agosto 2014 sulle ferie maturate e non godute a tale data, deve pagare anche una sanzione amministrativa che va da € 130,00 a € 780,00 per ciascun lavoratore.

Al riguardo, occorre ricordare che per l’anno in corso i lavoratori hanno diritto ad altre due settimane del monte ferie da maturare per il 2014.

Le ferie, la cui durata è prestabilita dai rispettivi C.C.N.L., rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore, in quanto è garantito dalla Costituzione. In ogni caso, la rispettiva durata non può essere inferiore alle 4 settimane annuali, così come stabilito dal D.Lgs. 66/2003. Infatti, il predetto decreto distingue tre periodi di riposo: i primi due periodi corrispondono a due settimane l’uno; mentre il terzo periodo, quello eccedente il minimo sindacale, può essere previsto dai C.C.N.L. o dal contratto di assunzione.

Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, in modo ininterrotto, purché non vengano violati i principi del codice civile.

Nel senso che la richiesta deve essere comunque formulata in anticipo in modo tale da rispettare le esigenze dell’impresa.

Qualora il lavoratore non abbia beneficiato del suddetto periodo di ferie nel corso dell’anno, il datore diventa passibile di sanzione.

Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

Se non viene rispettato il suddetto termine: il datore di lavoro sarà sanzionato; mentre il lavoratore vanterà un credito di ferie arretrate di cui potrà fruire successivamente (in ultima istanza, gli verranno indennizzate a fine rapporto lavoro). Infine, il terzo periodo, vale a dire quello che eccede il periodo minimale, è piuttosto flessibile rispetto ai precedenti periodi in quanto è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione. Infatti, è addirittura possibile monetizzare le ferie non fruite mediante un’indennità sostitutiva.

Dunque, alla luce di quanto sopra è molto importante che i datori di lavoro controllino la situazione di ciascun dipendente per non incorrere in sanzioni inutili.

Non resta ancora molto tempo per i datori di lavoro che devono concedere i periodi di riposo, poiché il 30 giugno prossimo scade l’ultimo giorno utile per consentire ai propri dipendenti di beneficiare l’eventuale arretrato di ferie relative al “minimo legale”, maturato nell’anno 2012.

06/06/2014

TASI – la proroga

Con comunicato del 19 maggio 2014, il Ministero risponde alla tante richieste giunte dagli operatori, che nel caos normativo, chiedevano a gran voce una proroga dei termini di versamento dell’imposta.

Il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio 2014, non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi, è prorogata da giugno a settembre.
Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno 2014.

Per le abitazioni principali e pertinenze (oltre che per immobili assimilati alle stesse) i sindaci devono approvare le aliquote Tasi, da inviare entro il 23 maggio 2014 per la pubblicazione entro il 31 maggio 2014, In caso di mancata pubblicazione, il versamento viene automaticamente fatto slittare al 16 dicembre 2014, senza necessità di proroga.

Il vero problema si poneva per gli immobili diversi dall’abitazione principale ed è qui che è intervenuta la proroga. Se i comuni non delibereranno entro il 31 maggio 2014 (e non entro il 23 come specificato erroneamente dal Ministero), il versamento verrà prorogato al 16 dicembre 2014.
Non sarà necessario, dunque, versare sulla base dell’aliquota standard pari all’1 per mille, l’imposta, per poi conguagliare a saldo (16 dicembre 2014) sulla base delle delibere comunali.
Si verserà direttamente applicando l’aliquota effettiva, evitando il problema di versare un’imposta all’ 1 per mille (al 50% per l’acconto), che dovrà poi essere chiesta a rimborso, se il comune ne avesse deliberato l’esenzione (es. immobili in uso gratuito ai figli che la utilizzano come abitazione principale), con le lungaggini delle procedure comunali per ottenerlo.

 
Anche la ripartizione dell’imposta tra proprietario (o detentore di altro diritto reale) e occupante dell’immobile non è più un problema; la Legge di stabilità 2014 (L. n.147/2013) stabilisce un range che va dal 10% al 30% di compartecipazione dei due soggetti al versamento; è l’ente locale, poi, a dover stabilire la ripartizione esatta.

20/05/2014

E-commerce nuove direttive Ue

L’e-commerce cambia pelle dal prossimo 13 giugno, quando diventeranno operative le nuove regole per il commercio elettronico dettate dalla direttiva europea entrata in vigore lo scorso 26 marzo,

 

direttiva nata con l’obiettivo di dare delle regole universali e omogenee a tutti i Paesi e che offre maggiori garanzie su tutti i contratti a distanza con un controvalore superiore ai 50 euro.

Ma cosa cambia esattamente con le nuove regole?

L’acquirente “digitale” avrà più tempo a disposizione per restituire la merce se non è soddisfatto: 14 giorni, a decorrere dal momento in cui si riceve il prodotto, contro i precedenti 10. Inoltre, dopo aver comunicato la volontà di voler restituire la merce, il consumatore ha altri 14 giorni a disposizione per spedire i prodotti acquistati al negoziante. L’elemento più rilevante, però, è che nel momento in cui il consumatore dichiara di aver spedito la merce, il negoziante è obbligato nei 14 giorni successivi al ricevimento dell’informativa a restituire la somma (ora ha un mese di tempo).E questo crea una sorta di disagio, in quando il commerciante potrebbe essere costretto a rimborsare il dovuto anche se i prodotti acquistati non sono stati ancora recapitati.

Un altro cambiamento importante a tutela del consumatore è la maggiore trasparenza delle spese, con il negoziante che è obbligato a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione della merce.

E se le spese non sono state palesate in anticipo, allora i costi di restituzione saranno a carico del commerciante.

Cambia tutto anche per i contratti formulati a distanza, quindi tutte le vendite fatte fuori da un punto commerciale, come le vendite a catalogo e telefoniche. In questi due casi, la vendita si finalizza soltanto se c’è una conferma contrattuale della proposta commerciale formulata dal venditore – cioè  prima di spedire un prodotto o abilitare un servizio, il venditore deve mandare un contratto in forma cartacea da far firmare al cliente. Solo allora la vendita potrà intendersi valida a tutti gli effetti.

 Anche l’aspetto sanzionatorio è stato “intensificato”. Il commerciante che non rispetterà le nuove regole andrà incontro a una sanzione che può oscillare da un minimo di 5mila euro (50mila in caso di gravi violazioni) a un massimo di 5 milioni.

GLOSSARIO

B2C
Il B2C, ovvero Business to Consumer, è la vendita di prodotti e servizi da parte di un’azienda direttamente al consumatore finale. L’azienda può decidere di mettere in vendita beni di propria produzione, oppure può anche svolgere semplicemente una funzione di intermediario, propenendo al cliente, su un’unica piattaforma, prodotti e servizi di brand differenti.

Circuito di pagamento
Il circuito di pagamento è il sistema di diffusione e gestione di una carta di credito. In generale, con il termine circuito di pagamento si identifica la società che mette a disposizione dei propri “soci” servizi di pagamento con accettazione internazionale e che dunque consente lo scampio di operazioni. I circuiti più diffusi Visa, MasterCard, American Express e Diners.

Codice identificativo
Il codice identificativo della carta di credito è un numero, diverso dal Pin, generalmente composto da 16 cifre e riportato in rilievo sulla carta di credito. È indispensabile per identificare la carta in caso di furto o smarrimento. Inoltre è fondamentale per effettuare transazioni in assenza di un Pos, per esempio quando si fa un acquisto via Internet o via telefono.

Cvv e Cvc
Card verification value e card verification code, sono codici di verifica dell’autenticità delle carte di credito. Negli acquisti online sono richiesti come ulteriore sistema di sicurezza. Il Cvv delle carte American Express è di 4 cifre ed è nella parte anteriore della carta sopra il codice identificativo. Il Cvc di Mastercard, Visa e Diners Club, è composto da 3 cifre ed è sul retro.

Malware
Malicious software. È un programma creato per arrecare danno al computer o a come smartphone e tablet. Si trasmette via internet attraverso la posta elettronica o la navigazione, ma anche scaricando sul cellulare applicazioni sconosciute. I virus e i Trojan sono tipici esempi di malware utilizzati spesso da hacker per appropriarsi dei codici delle identità elettroniche.

SSL
Secured sockets layer, uno dei protocolli di sicurezza più famosi nello scambio di informazioni su internet. L’applicazione del protocollo nei siti web è identificabile dalla presenza all’inizio dell’indirizio internet della sigla https:// (e non http://). È usato per crittografare i dati scambiati in rete e garantirne l’integrità. Prima dei pagamenti verificare la presenza del certificato.

Fonte: Il Sole 24 Ore

16/05/2014

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