Novità decreto IRPEF

Il decreto Irpef è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile e da martedì partirà il suo iter in Senato per la conversione in legge.

Il decreto noto per le 80 euro mensili ai lavoratori, ha molte disposizioni rilevanti anche per le imprese.

 

Abbiamo infatti già parlato del taglio previsto per le aliquote Irap: un taglio che è stato disegnato secondo due distinte fasi.

L’abbattimento previsto per il 2014 non si riverserà,  nella stessa misura, sugli acconti calcolati con il metodo previsionale, in quanto, per questi ultimi, sono state designate aliquote ad hoc.

Nessuna novità invece per gli acconti calcolati con il metodo storico, in quanto, come noto, per questi ultimi, l’importo da versare è pari al 100% (per le società di persone e le imprese individuali) o al 101,50% (per le società di capitali) dell’imposta versata l’anno prima.

Le altre novità introdotte dal Decreto Irpef sono sicuramente meno favorevoli per le imprese: basti pensare, in tal senso, al necessario pagamento in un’unica soluzione (entro il 16 giugno 2014) dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni delle società, per la quale, quindi, non sarà più possibile optare per il pagamento in 3 rate.

Altra cattiva notizia riguarderà i creditori delle PA, i quali vedranno ridursi le possibilità di pagamento: a causa dei vincoli del Patto di stabilità, infatti, i pagamenti reali saranno circa pari a 5 miliardi, sebbene gli anticipi di liquidità agli enti debitori fossero pari a 8,77 miliardi.

 

Le novità per le famiglie

Diverse sono anche le novità per le famiglie, alcune favorevoli, altre decisamente meno.

In primo luogo merita di essere sottolineata la completa cancellazione della ritenuta d’acconto del 20% che era stata prevista per i bonifici esteri, ma, all’opposto, i contribuenti si troveranno a versare una maggiore aliquota sui redditi di natura finanziaria: l’aliquota del 20% salirà, dal 1°luglio, al 26%.

Saranno colpite dall’aumento non solo gli investimenti in titoli azionari e obbligazioni, ma anche gli interessi sui conti correnti postali e bancari e i depositi, nonché gli utili distribuiti dalle società di capitali.
È tuttavia consentito l’affrancamento delle plusvalenze latenti secondo la vecchia aliquota del 20% entro il 1°luglio.

Il ministero dell’Economia e dell’Agricoltura dovranno inoltre rivedere la mappa dei terreni agricoli di montagna e collina: si ridurranno quindi le aree che beneficiano dell’esenzione da IMU.

Altre novità riguardano infine, il versamento delle imposte che dal 1° ottobre 2014, dovranno essere effettuati tramite F24 telematico non più cartaceo.

 28/04/2014

Tasi e Tari – i codici tributo

Ci sono ancora molti nodi da sciogliere intorno alla Iuc, nella sua triplice ripartizione (Tasi, Tari e Imu) ma possiamo dire che i codici tributo sono già pronti.

Con tre risoluzioni (la n.45/E, la n.46/E, la n.47/E), tutte del 24.04.2014, l’Agenzia delle entrate ha infatti individuato gli specifici codici tributo per il versamento, mediante modello F24 e F24EP, della Tasi e della Tari.

La Iuc

La nuova Imposta Municipale Unica è stata introdotta con la Legge di stabilità 2014, e include la vecchia Imu, per la quale è prevista l’esclusione per le abitazioni principali, la Tari, ovvero la Tassa sui rifiuti e la Tasi, ovvero la tassa sui servizi indivisibili.

In alcuni Comuni è altresì possibile applicare, in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva, a condizione che siano stati realizzati sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Tre sono quindi i nuovi tributi per i quali si rendeva necessaria la creazione di appositi codici tributi per il versamento mediante modello F24, e l’Agenzia delle entrate ha quindi risolto il problema con le tre risoluzioni in oggetto.

È stato inoltre necessario distinguere i codici tributo con riferimento ai modello F24 (utilizzabili dalla generalità dei contribuenti) e dei modello F24EP (specificatamente riservati agli enti pubblici): pertanto, mentre la risoluzione n.45 e n.46 si occupano dei codici tributo relativi al modello F24, la risoluzione n.47 è espressamente dedicata ai modelli F24EP.

I nuovi codici tributo per la Tasi

 

I codici tributo riservati alla Tasi, nel caso di pagamento mediante modello F24 (per la generalità dei contribuenti – no enti pubblici), sono:

“3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze

“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale

“3960” – Tasi, aree fabbricabili

“3961” – Tasi, altri fabbricati

“3962” – Tasi, interessi

“3963” – Tasi, sanzioni

I codici tributo per la Tari

Con riferimento alla Tari i codici tributo non sono del tutto nuovi, ma sono stati rinominati.

Per coloro che effettuano il versamento della Tari mediante modello F24 (per la generalità dei contribuenti – no enti pubblici)  il codice tributo di riferimento sarà “3944”, denominato “ TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES –art. 14 DL n.201/2011 ”, mentre i codici tributo 3945 e 3946 saranno dedicati, rispettivamente ad interessi e sanzioni.

Sempre mediante modello F24 (per la generalità dei contribuenti – no enti pubblici) sarà possibile versare la tariffa mediante il codice tributo “3950” denominato “TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 ” , mentre i codici tributo per interessi e sanzioni sono il 3951 e il 3952.

 

28/04/2014

SISTRI e MUD

Non è ancora attivo in maniera definitiva il SISTRI

 

  (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e, in attesa che diventi completamente operativo, per la gestione dei rifiuti e le dichiarazioni ambientali è stato disposto il MUD 2014 (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale).

In sostanza fino al 31 dicembre 2014 si continueranno ad applicare gli obblighi ambientali previsti dalla normativa precedente, questo significa che entro il 30 aprile 2014 tutte le categorie di operatori (imprese e amministrazioni) che hanno prodotto e gestito rifiuti nel 2013 e 2014 devono presentare alle Camere di commercio il modello MUD 2014.  

Si tratta forse dell’ultima volta in cui gli operatori del settore dei rifiuti dovranno presentare il cosiddetto “Modello 740 ecologico” sul quale continua a basarsi il sistema di contabilizzazione dei rifiuti in Italia.

Tra i soggetti obbligati al MUD vi sono gestori di rifiuti speciali (come ad esempio i “veicoli fuori uso”), i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (cioè il Comune, il Consorzio di Comuni o la Comunità montana, a seconda dei casi) e i produttori di imballaggi.

Il SISTRI è diventato obbligatorio per i primi due scaglioni di categorie:

  • il 1° ottobre 2013 sono partiti con il SISTRI i gestori di rifiuti pericolosi e i nuovi produttori di rifiuti pericolosi;
  • il 3 marzo 2014 è stata la volta produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, insieme a Comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania;
  • il 30 giugno 2014 sarà la volta, a livello sperimentale, degli altri gestori di rifiuti urbani.

In realtà però lo specifico Decreto Ministeriale per quest’ultimo scaglione, che in ottica di semplificazione dovrebbe prevedere anche l’esenzione dal SISTRI per alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quelli con non più di 10 dipendenti e attivi nei settori industria, artigianato, commercio, sanitario e servizi), non è ancora stato emanato.

 

Ricordiamo infine che fino al 31 dicembre 2014 è in vigore il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, le quali scatteranno quindi a partire dal 2015.

 Tuttavia fino a fine anno gli operatori obbligati, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI dovranno rispettare anche gli obblighi previsti dall’art. 189 del DLgs 152/2006 nel testo non modificato dal DLgs n. 205/2010: tenere i registri di carico e scarico, redigere i formulari di trasporto e compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti.

Per questo per quest’anno è ancora obbligatorio presentare il MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.

24/04/2014

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