Qualora il cliente volesse effettuare il pagamento con carta di debito, ma il professionista/imprenditore ne fosse sprovvisto,
si configurerebbe la fattispecie della “mora del creditore”.
In questo caso il debitore non è liberato dall’obbligazione, ma, comunque non può essere addebitato allo stesso il ritardo nel pagamento.
Per questo motivo il professionista/imprenditore non dotato di Pos non potrà chiedere al cliente che vuole pagare con carta di debito gli interessi maturati.
In tal senso una possibile soluzione potrebbe essere quella di inserire un’apposita clausola contrattuale con la quale si individua un metodo di pagamento diverso dalla carta di debito: nulla vieta infatti alle parti di derogare la disposizione introdotta.
Alcune perplessità sorgono invece con riferimento agli altri operatori: si pensi, a tal proposito ad un piccolo ristorante, in cui il cliente decida di pagare con carta di debito il conto superiore a 30 euro.
In questo caso, evidentemente, la mora del creditore non è una conseguenza priva di effetti.
Come comportarsi con il cliente che dopo aver consumato, possa pagare soltanto con carta di debito?
Potrebbe allontanarsi dal locale senza saldare il conto?
È sempre vero che il debitore non è liberato dall’obbligazione, ma quante probabilità ci sono che un cliente torni dopo alcuni giorni con il contante per provvedere al pagamento?
Si pensi poi all’idraulico che, con i suoi due dipendenti, si rechi presso le famiglie per piccoli interventi di manutenzione. Cosa dovrà fare, nel caso in oggetto, l’idraulico?
Dovrà fornire un Pos a ciascuno dei suoi due dipendenti ed averne anche uno per sé?
Sicuramente il costo sarebbe eccessivo.
Il tutto senza considerare l’aspetto relativo ai rapporti con il cliente: è ovvio che, a parità di altre condizioni, un consumatore scelga l’imprenditore che gli assicuri maggiore facilità nei pagamenti, così come decida di evitare quello, che non rispettando una disposizione di legge, lo obbliga al pagamento in contante.
Si spera quindi che, molto presto, si intervenga anche sui costi connessi all’obbligo Pos, al fine di poter consentire a tutti di adeguarsi all’obbligo imposto dal legislatore.
La mancata previsione di sanzioni, infatti, se da un lato ha ridotto le proteste, dall’altro non può rappresentare la soluzione definitiva al problema.
Ancora pochi giorni per verificare l’avvenuto godimento delle feriematurate nel 2012: se non godute entro il 30 giugno2014scatta l’obbligo contributivo per i datori di lavoro.
Il principio diirrinunciabilitàdi questo diritto è regolato dal D.Lgs. n. 213/2004, che disciplina il godimento delle ferie di lavoratori subordinati a tutela della salute psico-fisica e del giusto equilibrio tra vita personale e professionale.
Nel caso in cui i lavoratori non completino entro il 30 giugno 2014 l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2012 i datori di lavoro devono versare obbligatoriamente i contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute, aggiungendo quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse.
Il relativo versamento andrà eseguito entro il 16 agosto.
Il datore di lavoro DEVE:
Concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione (a meno che non si tratti di lavoratore assunto in corso d’anno, per il quale va considerato l’anno effettivo), anche in maniera continuativa in caso di richiesta specifica del lavoratore, compatibilmente con le esigenze dell’attività d’impresa.
Concedere e far godere nei18 mesi successivial termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie, a meno che i CCNL non stabiliscano regole che vadano maggiormente a favore dei lavoratori.
Nel caso in cui per il lavoratore sia concretamente impossibile fruire delle ferie minime maturate entro i termini previsti (per astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o malattia di lunga durata) queste potranno essere godute successivamente valutando sia le esigenze dell’impresa che gli interessi del lavoratore.
Le ferie maturate non vengono azzerate, ma scatta comunque l’obbligo contributivo in attesa della fruizione da parte del lavoratore.
In caso di mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione non diffidabile che va dai 200 euro ai 1.200 per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione.
L’obbligo Pos, per pagamenti superiori ad € 30,00, è stato introdotto per promuovere la diffusione e l’uso dei pagamenti con carte di debito e credito e limitare l’uso del contante.
I costi connessi a tale nuova previsione non sono tuttavia trascurabili, e, per tali motivi, vivaci sono state le proteste degli operatori.
In risposta all’interrogazione n. 5-02936 in Commissione Finanze alla Camera il Ministero dell’Economia ha però chiarito che non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui i professionisti ed imprese non dovessero dotarsi di POS entro la data del 30 giugno 2014.
Qualora, però, il cliente volesse effettuare il pagamento con carta di debito, ma il professionista/imprenditore ne fosse sprovvisto, si configurerebbe la fattispecie della “mora del creditore”.
In questo caso il debitore non è liberato dall’obbligazione, ma, il professionista/imprenditore non dotato di Pos non potrà chiedere al cliente che vuole pagare con carta di debito gli interessi maturati.