Certificazione Unica 2016 INPS, come ottenerla

Invio telematico o a domicilio, sportelli sul territorio, servizi mobile: l’INPS invia la Certificazione Unica 2016 ai pensionati e ai soggetti per i quali funziona come sostituto d’imposta prioritariamente in via telematica, ma ci sono altre possibilità per i cittadini che non hanno le necessarie dotazioni informatiche. Le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2016 sono contenute nella Circolare dell’istituto di previdenza 55/2016.

Rilascio telematico

E’ la modalità utilizzabile dagli utenti in possesso di PIN INPS, oppure iscritti a SPID, il sistema pubblico di identità digitale.

I cittadini che iscrivendosi al PIN INPS hanno lasciato un indirizzo di posta elettronica, ricevono via mail l’avviso sulla Certificazione Unica 2016. Il documento è scaricabile anche attraverso la app istituzionale “INPS servizi mobile“, scaricabile dagli store Android e Apple.

Altre modalità

  • Strutture territoriali INPS: in tutti gli uffici INPS c’è almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2016. Presso le strutture territoriale sono presenti anche postazioni telematiche self service che possono essere utilizzate dagli utenti in possesso di PIN per accedere alla CU 2016 e stamparla, con assistenza da parte del personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Si può accedere anche con Tessera sanitaria (TS) o Tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).

 

  • Invio a casa: in tutti i casi in cui il titolare della Certificazione Unica è impossibilitato a riceverla con altri canali, deve presentare richiesta di invio a domicilio attraverso il contact center multicanale INPS, ai seguenti numeri: 800 434320, 803 164 solo da rete fissa, 06 164164 solo da rete mobile.

 

  • Sportello Mobile: è un servizio per utenti ultra 85enni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione. Questi utenti ricevono una specifica comunicazione, nella quale è indicato un numero di telefono da contattare, di un operatore della sede competente che potrà inviare la Certificazione Unica 2016 a casa.

 

  • Posta Elettronica Certificata: i titolari di PEC possono inviare domanda a richiestaCertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it, corredata di copia del documento di identità. Riceveranno la Certificazione Unica 2016 al proprio indirizzo PEC.

 

  • Patronati, Caf, professionisti dell’assistenza fiscale: vanno delegati dal cittadino a visualizzare la relativa Certificazione Unica 2016. La circolare INPS dettaglia le modalità di accesso per gli intermediari, sui quali verranno effettuati controlli a campione.

 

  • Comuni e Pubbliche amministrazioni: è anche possibile recarsi negli uffici del Comune, o di un’altra PA che abbia sottoscritto apposito protocollo con l’INPS. Il Comune deve essere delegato dal cittadino esattamente come un intermediario.

 

  • Pensionati residenti all’estero: possono richiedere la certificazione fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039-06.59058000 – 0039-06.59053132, con orario 8–19 (ora italiana).

 

  • Rilascio a persona diversa dal titolare: ci vuole apposita delega (una persone può presentarsi allo sportello con al massimo due deleghe), o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel caso degli eredi.

 

25/03/2016

Infortuni INAIL: nuova modalità di trasmissione

A partire dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico d’ infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.

Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all’inoltro all’INAIL, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.

Per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede INAIL competente per territorio.

In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 T.U. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.

In ogni caso, resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia d’ infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

A darne notizia è l’INAIL con la Circolare n. 10/2016.

La novità deriva dal D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) il quale all’art. 21 reca varie semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le modifiche normative si collocano nell’ambito degli interventi per i quali la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio d’ informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni Pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica.
Le disposizioni predette, nel ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro, realizzano gli obiettivi di dematerializzazione dei flussi documentali relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal D.Lgs. 82/2005 e determinano l’armonizzazione degli obblighi posti a carico del medico certificatore.

In riferimento all’obbligo d’invio telematico del certificato medico, da ultimo modificato dall’art. 21, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 151/2015, è previsto che “qualunque medico presti la prima assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto Assicuratore”.

Da notare che il certificato d’ infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso in maniera telematica all’INAIL, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

In merito al termine dell’invio della certificazione medica, invece, è stabilito che l’obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.

Resta, pertanto, a carico del datore di lavoro l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto Assicuratore.

Nulla cambia, circa gli obblighi del datore di lavoro, in merito al fatto che lo stesso debba inoltrare la denuncia d’ infortunio all’Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia.

Passando all’obbligo di trasmissione telematica delle denunce all’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’art. 21, co. 1, lett. c) del predetto Decreto Legislativo ha posto a carico dell’INAIL l’obbligo di inoltrare le informazioni relative alle denunce d’ infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento.
Si ricorda che tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

In fase di avvio e nelle more del completamento degli applicativi informatici che consentano la ricezione con la modalità sopra indicata da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’INAIL trasmette, a decorrere dal 22 marzo 2016, le predette denunce tramite PEC alle caselle di posta elettronica delle questure con procedure centralizzate.

 

25/03/2016

I Voucher di lavoro e il criterio di deduzione

Sempre più diffusione stanno trovando nel mercato del lavoro i c.d. voucher con cui è remunerato il “lavoro accessorio”, ovvero quelle prestazioni lavorative non riconducibili a contratti di lavoro poiché svolte in modo saltuario.

 

Non a caso i settori in cui trovano maggiore diffusione sono ad esempio quelli stagionali (ad esempio in agricoltura, ristorazione, ecc.) in cui la richiesta di manodopera può rendersi maggiore addirittura in alcune giornate dell’anno rispetto ad altre.

Pertanto, il legislatore al fine di contrastare il lavoro “nero” e al fine di assicurare, comunque, un copertura assicurativa al lavoratore ha deciso per l’introduzione di questo metodo.

I voucher sono acquistati (telematicamente) dal datore di lavoro (committente) e sono utilizzati per pagare la prestazione del lavoratore. Questi può ricevere il valore della prestazione eseguita provvedendo al cambio del voucher presso qualsiasi punto autorizzato (es. tabacchi).
Il vantaggio è soprattutto per il committente, il quale acquistando e rilasciando il voucher al lavoratore, si tutela potendo beneficiare della prestazione nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare successive vertenze. Il lavoratore, dal canto suo, integra le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale (dunque non va dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi) e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è altresì compatibile con ulteriori attività lavorative (nel rispetto di alcuni liniti reddituali).

Il voucher minimo ha un valore lordo di 10 euro di cui 7,50 euro come valore netto della prestazione del lavoratore (corrispondente ad un’ora di lavoro) e 2,50 euro (per copertura INAIL e INPS).

In particolare, esistono voucher di valore lordo da 10 euro (1 ora di lavoro), 20 euro (2 ore di lavoro) e 50 euro (5 ore di lavoro) di cui rispettivamente come valore netto per il lavoratore 7,50 euro, 15 euro e 37,50 euro (poiché il 13% va all’INPS e il 7% all’INAIL).

Il datore di lavoro che utilizza il voucher lo “attiva” comunicando (telematicamente o tramite call center) all’INPS (valida anche ai fini INAIL) i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. La comunicazione può essere fatta anche il giorno stesso della prestazione purché prima che abbia inizio.

Il costo relativo all’acquisto del voucher per remunerare il lavoratore occasionale può essere considerato dal committente (datore di lavoro) con partita IVA un costo detraibile dal reddito d’impresa o professione qualora le prestazioni richieste siano inerenti o accessorie all’attività esercitata.

Al riguardo, è forse, opportuno fare chiarezza sul principio da seguire ai fini della deduzione ovvero quello di cassa o di competenza, visto che il datore di lavoro potrebbe aver acquistato dei voucher a fine anno 2015 ed averli utilizzati solo ad inizio 2016 poiché è in questo momento che si è usufruito della prestazione accessoria del lavoratore (il quale è remunerato appunto tramite il voucher).

Al riguardo, senza dubbio, la regola da seguire è quella del principio di deduzione dei costi e della tassazione dei compensi / ricavi, propri del committente che può essere per competenza economica o per cassa.

Così, ad esempio qualora il committente sia un’impresa che determina il reddito secondo il principio di competenza, questi potrà dedurre il costo del voucher secondo lo stesso principio. Pertanto, il costo relativo al voucher acquistato a fine 2015 ma utilizzato nel 2016, poiché la prestazione è stata eseguita in tale momento, sarà deducibile dal reddito del periodo d’imposta 2016 e non 2015 in cui il voucher è stato acquistato.

Stessa cosa dicasi qualora il committente sia un professionista, il quale come si sa determina il reddito secondo il principio di cassa. In particolare, questi, potrà dedurre i voucher acquistati a fine 2015 ma utilizzati ad inizio 2016, solo ed esclusivamente dal reddito del periodo 2015 (quello in cui è avvenuto l’esborso monetario per l’acquisto del voucher) e non dal reddito 2016 (dove è stata eseguita la prestazione dal lavoratore consegnandogli il voucher).

 

25/03/2016

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