L’INPS ha emanato la circolare n. 115 del 19 luglio 2017, con la quale fornisce le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 7 della legge n. 81 del 2017 che – integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 – ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017.
Se si omette il pagamento di fine luglio della rottamazione, la ripresa della dilazione precedente avviene suddividendo il debito residuo nelle rate non pagate del piano originario.
Inoltre, con il versamento della prima rata, il fermo amministrativo dei veicoli viene sospeso alla pari di ciò che accade nelle dilazioni ordinarie.
Fino al 30 giugno i contribuenti che non hanno pagato IMU e TASI, oppure hanno effettuato un versamento insufficiente, possono rimediare attraverso il ravvedimento operoso breve, che prevede una maggiorazione limitata allo 0,1% per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del 16 giugno. Ricordiamo che quest’ultimo era il termine per pagare la prima rata delle imposte sugli immobili, mentre il saldo verrà effettuato in dicembre.