Dal 25/04/2017, il diritto alla detrazione dell’Iva potrà essere esercitato, non più fino all’invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma fino al momento di invio del modello relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, cioè fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell’anno dell’esigibilità.
Il decreto, entrato in vigore il 25/4/2017, non contiene alcuna disciplina transitoria: quindi, dal 30/04/2017 non dovrebbe essere più possibile detrarre l’Iva delle fatture datate 2015 o 2016.
Per i titolari di partita Iva, sarà possibile compensare solo tramite l’utilizzo dei servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate ( F24 on line, F24 web,F24 cumulativo, F24 addebito unico).
Di seguito una sintesi delle misure introdotte dal Dl 50/2017 per contrastare le indebite compensazioni tributarie.
Visto di conformità
Il nuovo limite introdotto, prevede la riduzione del tetto da 15.000,00 a 5.000,00 euro per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap che chiudono a credito.