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F24 cartaceo: dal 1° ottobre possibile solo in casi limitati

In generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli di banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare:

– senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.
Dunque, una delega relativa alla TASI che scade il 16 ottobre 2014, che ammonta a 400 euro, senza utilizzo di compensazioni, può essere pagata in posta anche dopo il primo ottobre 2014.

La presentazione del modello F24 in forma cartacea è inoltre ammessa nei seguenti casi particolari:

– F24 precompilati dall’ente impositore anche se superano i 1.000 euro, ma senza compensazioni.

Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (es. Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;

 – versamenti rateali in corso, di ogni tipo, possibili fino al 31.12.2014.

Dato che numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione (1° ottobre 2014), devono versare le rate residue dei tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;

– i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.

Ulteriori aperture – I versamenti dovuti da contribuenti, oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente, e in particolare:

a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi:

 
• a un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente;

• o a intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;

• i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche appena richiamate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.

 23/09/2014

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