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Fabbricati merce invenduti esenti da IMU ma non da TASI

La tassazione, ai fini Tasi, degli immobili d’impresa non prevede l’agevolazione concessa ai fini Imu, perché non espressamente richiamata.

 

Di conseguenza, i fabbricati merce delle imprese costruttrici non godono di alcuna esenzione TASI.

L’aliquota TASI su tali immobili può arrivare al massimo al 2,5 per mille, fatta salva la possibilità dei Comuni di aumentarla fino al 3,3 per mille, a condizione che prevedano agevolazioni per l’abitazione principale.

Va detto che fortunatamente la Tasi, a differenza dell’Imu, è deducibile integralmente dal reddito d’impresa, nel rispetto dei principi di derivazione e inerenza. Secondo il principio di derivazione, l’imposta deve essere contabilizzata nel conto economico di competenza, mentre secondo quello di inerenza, vi deve essere una relazione funzionale con l’attività d’impresa.

La Tasi di competenza 2014, pagata nel 2014, va quindi considerata certamente deducibile per gli immobili merce in Unico 2015.

15/12/2014

Nuovo messaggio Inps sul durc negativo

Con messaggio n. 9152, del 26 novembre 2014, l’Inps ha chiarito in che modo poter regolarizzare i debiti in caso di DURC interno negativo. 

Ai fini della regolarizzazione il versamento è possibile effettuarlo entro 15 giorni.

Il datore di lavoro nel caso in cui il preavviso di DURC risultasse non reale potrà erogare richiesta di annullamento per corrispondenti addebiti errati.

Devono essere versati, relativamente alla contribuzione, anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni.

I datori di lavoro, per ottenere l’annullamento del DURC interno negativo, devono rilasciare domanda tramite la sezione “contatti” del Cassetto previdenziale con oggetto “Agevolazione contributiva – Durc interno (regolarità contributiva)”.

Sono, in ogni caso, rinviate al mese di gennaio 2015 tutte le spedizioni di preavvisi di DURC.

01/12/2014

Malattia – rientro anticipato solo con certificato idoneo

Solo il medico può valutare l’idoneità del dipendente al rientro anticipato al lavoro durante il periodo di malattia.

L’INPS interviene sul rientro anticipato del lavoratore dalla malattia, affermando che in questi casi è sempre necessario il certificato medico di rettifica.

Questo perché il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia, non della diagnosi e, pertanto, non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente, che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto, abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro.

Il rischio per il datore potrebbe consistere nell’impossibilità di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’assenza per malattia dei dipendenti è attualmente attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalle norme. La normativa prevede, inoltre, che i medici possano inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano  i precedenti (per es. in caso di errori o refusi) o li rettificano.

La rettifica viene utilizzata nel caso in cui i medici riscontrino nel paziente un decorso più favorevole della malattia, tale da indurre una riduzione della prognosi.

Il datore di lavoro, da parte sua è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, mentre il lavoratore è obbligato a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Tra gli obblighi del dipendente c’è anche quello di osservare le norme del contratto collettivo di comparto, anche in relazione alle  disposizioni in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.

Queste motivazioni, assieme a quelle espresse in precedenza e relative all’l’impossibilità di fatto per il datore di lavoro che non conosce la diagnosi, di assolvere agli obblighi imposti dalle  norme  in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comportano la necessità di ottenere un certificato medico che rettifichi la prognosi. In altre parole, ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

01/12/2014

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