Indennità ASDI compatibile con attività subordinata entro 8.000 euro.
Il Decreto 29 ottobre 2015, che dà attuazione all’art. 16 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, all’articolo 4 prevede che la percezione dell’ASDI sia compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 22 del 2015.
Laddove il beneficiario dell’ASDI intenda intraprendere una nuova attività subordinata, avviare un’attività autonoma o di impresa individuale, dovrà comunicarlo mediante il modello “ASDI – com” (pubblicato dall’INPS), entro 30 giorni dall’inizio della stessa. Nel modello, in particolare, dovrà essere indicato il reddito precedentemente dichiarato e le variazioni a maggiorazione (o eventualmente a diminuzione) dello stesso. In tal caso, si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito.
Pertanto, qualora dal ricalcolo il valore ISEE supera i 5.000 euro (reddito massimo per
accedere all’ASDI), la prestazione viene posta in decadenza, a far data dalla
rioccupazione o dall’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione
dell’ISEE.
10/03/2016
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