Archivio Autore

Presentato il nuovo accertamento sintetico

Nell’ambito della conferenza stampa “Nuovo Accertamento sintetico e ReddiTest” organizzata presso l’Agenzia delle entrate, è stato illustrato il nuovo accertamento sintetico (c.d. nuovo redditometro), che sarà utilizzato dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate per i controlli relativi al periodo d’imposta 2009 e successivi.

Il nuovo strumento previsto dall’articolo 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973 come modificato dall’articolo 22 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 si applica a partire dall’anno di imposta 2009 e tiene conto inoltre di 100 voci di spesa.

Si tratta di un metodo di ricostruzione del reddito che si basa su dati certi (spese sostenute) e situazioni di fatto (spese medie di tipo corrente, risultanti dall’analisi annuale dell’Istat), e che considera la composizione e l’area geografica di appartenenza della famiglia.

 

In particolare il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si basa su:

  • spese risultanti da dati disponibili o da informazioni presenti in Anagrafe Tributaria (vari comunicazioni e spesometro);
  • spese basate su elementi certi (potenza delle auto, lunghezza delle barche, etc.) cui viene applicato un valore rilevato dall’Istat o da analisi degli operatori economici del settore;
  • spese medie di tipo corrente (alimenti, abbigliamento, calzature, etc.), risultanti dall’indagine annuale Istat sui consumi delle famiglie;
  • incrementi patrimoniali dell’anno;
  • risparmio dell’anno.

Alla molteplicità delle informazioni utilizzate si aggiunge la garanzia del doppio contraddittorio obbligatorio.

L’Agenzia è, infatti, tenuta a dialogare con il contribuente:

  • in fase preventiva, chiedendogli di fornire chiarimenti e di integrare, con i dati in suo possesso, le informazioni a disposizione dell’Amministrazione;
  • in una eventuale seconda fase, per definire la ricostruzione del reddito in adesione.

In questo modo il contribuente può sempre fornire la prova contraria prima della quantificazione definitiva della pretesa tributaria.

 La determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile del contribuente è pari alla somma di:

  • spese puntuali sostenute direttamente dal contribuente;
  • ottenute applicando una valorizzazione ai dati certi;
  • quota parte dell’ammontare complessivo delle spese medie Istat del nucleo familiare, così calcolata:

rapporto tra il reddito complessivo dichiarato o attribuibile al     contribuente e il totale dei redditi complessivi dichiarati o attribuibili ai componenti del nucleo familiare

oppure in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare

rapporto tra le spese sostenute dal contribuente e il totale delle spese dell’intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili e dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria

  • incrementi patrimoniali e risparmi dell’anno.

La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. 

Le fonti di informazione

Dati provenienti da Enti, operatori del settore e campagne di raccolta sul territorio: 

•     Immobili

•     Autoveicoli

•     Aeromobili/natanti

•     Movimenti di capitali/titoli

•     Contratti di assicurazione

•     Appalti non registrati

•     Atti del registro

•     Beni in godimento ai soci

•     Leasing e noleggio

•     Spesometro

•     Possesso cavalli

•     Dia

•     Emolumenti a professionisti da strutture sanitarie private

•     Contributi previdenziali Inps

•     Contributi previdenziali altri istituti

•     Licenze

•     Utenze

•     Mutui

•     Bonifici bancari per ristrutturazioni

•     Risparmio, movimenti e saldi bancari

•     Gallerie d’arte, tour operator, etc.

 Dati dichiarati dal contribuente:

Composizione della famiglia

Dati presenti in Unico, modello 730, modello 770

Oneri deducibili

– Previdenza complementare

 – Assegni corrisposti all’ex coniuge

  • Oneri detraibili

  – Istruzione

 – Assicurazione vita

 – Interessi passivi

 – Intermediazione immobiliare

 – Ristrutturazioni

21/11/2012

Documento Valutazione Rischi: obbligatorio dal 01/01/2013

Dal 1 Gennaio 2013 vi è obbligo per tutti i datori di lavoro di redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi), e ciò indipendentemente dal  numero dei dipendenti occupati in azienda.

 

Per le piccole aziende dunque che occupano meno di 10 dipendenti, a far data 1/1/2013 non sarà più sufficiente autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma si dovranno preoccupare di redigere un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

All’interno dell’area “Circolari” abbiamo pubblicato tutte le informazioni e le normative di riferimento.

20/11/2012

Documento Valutazione Rischi: obbligatorio dal 01/01/2013

Dal 1 Gennaio 2013 vi è obbligo per tutti i datori di lavoro di redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi), e ciò indipendentemente dal  numero dei dipendenti occupati in azienda.

[um_loggedin]

Per le piccole aziende dunque che occupano meno di 10 dipendenti, a far data 1/1/2013 non sarà più sufficiente autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma si dovranno preoccupare di redigere un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il DVR sarebbe dovuto diventare obbligatorio già a giugno 2012 ma le procedure standardizzate non erano ancora state elaborate per cui il Decreto Legge numero 57 del 12 Maggio 2012 (convertito dalla Legge 101/2012) ha prorogato la scadenza del 30 giugno al 31 Dicembre 2012.

Si rimane comunque a tutt’oggi  in attesa di  un decreto interministeriale, già in preparazione, che acquisisca il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Tutte le aziende fino a 10 dipendenti dovranno elaborare il documento di valutazione dei rischi entro e non oltre il 31 Dicembre 2012, per evitare sanzioni pesanti a partire dal 1 gennaio 2013.

Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed avere data certa.

Per la mancata redazione del DVR sono previste le seguenti sanzioni: arresto da 3  a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 ad € 6.400,00. La pena dell’arresto è aumentata  nelle aziende a rischio rilevante.
L’incompleta redazione del DVR è sanzionata con un’ammenda da € 1.000,00 ad € 4.000,00 a seconda del tipo di  omissione di indicazione.
In considerazione delle pesanti sanzioni, è meglio informarsi al più presto con l’esperto della sicurezza di riferimento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

20/11/2012

[/um_loggedin]

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *