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Sintesi novità lavoro e fisco 2013

Di seguito breve sintesi di alcune delle principali novità per il 2013:

 

›   Dal 01/01/2013 decolla la tassa sui licenziamenti (anche sugli apprendisti) con un versamento di un ticket (dovuto nelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI)

›   Scatta dal 01/01/2013 il tempo certo di pagamento fatture tra fissato in linea generale in 30 giorni e, in alcuni casi in 60gg

›   Dal 01/01/2013 nuove agevolazioni per Over 50, personale femminile e disoccupati da più di 12 mesi in condizioni particolari

›     Dal 01/01/2013 contributo addizionale pari all’1,4%della retribuzione imponibile ai fini previdenzialia carico del datore di lavoro, sui contratti a termine, recuperabile fino a sei mesi in caso di conversione del contratto a tempo indeterminato con esclusione per i lavoratori in sostituzione e per gli stagionali

›     Dal 01/01 2013, esordisce il contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria a favore dell’ASPI. Il contributo di disoccupazione, fissato nella misura dell’1,61% è esteso a tutti i datori di lavoro (anche per lavoratori apprendisti artigiani e non artigiani e per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti)

›   Dal 01/01/2013 niente più comunicazione via fax per i lavoratori intermittenti ma utilizzando le altre vie comunicate dal Ministero

›   Dal 01/01/2013 sale dal 18% al 20% l’aliquota alla Gestione separata per i soggetti con altra copertura previdenziale

›   Dal 01/01/2013 aumenta la proporzione del numero di apprendisti che possono essere assunti da un datore di lavoro

›   Dal 01/01/2013 al 31/12/2014 proroga della detassazione sulla produttività

›   Dal 01/01/2013 nuovi importi  tabelle ACI ( G.U. n. 297 del 21/12/2012)

›   Dal 01/01/2013 nuove e più alte detrazioni per figli a carico

›   Dal 01/01/2013 cambia la deducibilità per acquisto auto aziendali: dal 40 al 20% – detraibilità IVA: 40%

›   Dal 01/01/2013 entra in vigore ASPI e MINI ASPI

›   Dal 01/01/2013 deducibilità per auto in uso al dipendente in fringe benefit: dal 90% al 70%

›   Dal 18/1/2013 al 15/3/2015 (tempo scaglionato per aree geografiche) possibilità di presentare le domande di rimborso IRAP, On line

›   Dal 01/01/2013 entra a regime l’indennità una tantum concessa ai co.co.pro

›   Dal 01/01/2013 si abbassa a 3000,00 euro netti, il limite di reddito percepibile dal lavoratore in un anno solare attraverso i buoni di lavoro

›   Dal 2013 al 2015, le neo mamme avranno diritto, su richiesta ed in sostituzione del congedo parentale, ad un bonus per voucher baby sitter o asilo nido entro un anno di età del neonato, secondo un indicatore ISEE e fino a concorrenza delle risorse disponibili

›   Scende dal 15% al 5% dal 2013, la deduzione forfetaria concessa sugli affitti dichiarati

›   Proroga per il 2013 delle detrazioni concesse per i carichi di famiglia dei non residenti (introdotte dalla Finanziaria 2007)

›   04/02/2013 scadenza presentazione dichiarazione IMU

›   15/2/2013 scadenza della denuncia disabili, con le nuove regole di computo introdotte dalla Riforma Lavoro in seguito modificata dal decreto sviluppo

›   Dal 01/03/2013 introduzione della Tobin Tax per titoli e azioni

›   Entro il 2/4/2013, dichiarazione dei beni dati in uso ai soci

›   Entro il 30/04/2013 di invio “Elenco clienti e fornitori”. Sparisce la soglia minima dei 3.000 euro

›   Entro il 30/06/2013 obbligo PEC per tutti

›   Dal 01/07/2013 aumento IVA dal 21 al 22%

›   Slitta al 01/07/2013 il DVR che sostituisce l’autocertificazione per la sicurezza lavoro per le piccole aziende

›   Dal 01/07/2013 si torna alla percentuale del 36% sui lavori di ristrutturazione

›   Dal 01/07/2013 introduzione Tobin Tax  sui derivati

›   Dal 01/07/2013 annullamento automatico dei debiti fino a 2mila euro iscritti a ruolo  fino al 31/12/1999

›   Dal 2013 al 2015 congedo obbligatorio di un giorno ai neo papà, da richiedersi entro 5 mesi dalla nascita del figlio. Altri due giorni sono concessi in alternanza con il congedo concesso alla madre

›   Dal 2013  la contrattazione collettiva può stabilire che l’astensione facoltativa dal lavoro possa essere frazionata ad ore

›   Dal 2013  parità giuridica tra figli naturali e figli legittimi

›   Tornano gratuite le ricongiunzioni previdenziali per coloro che sono passati dal pubblico impiego all’INPS entro il 31/7/2010

›   IMU: soppressa la quota erariale e l’IMU sarà interamente attribuita ai comuni

›   Emanate le nuove tabelle per le retribuzioni convenzionali estere.

07/01/2013

Per le Partite Iva controlli dal 2014

Il mancato rispetto della condizioni previste dalla legge Fornero sulle partita Iva, fa scattare la presunzione di lavoro a progetto

 

anche se gli ispettori o i lavoratori potranno rivendicare direttamente il lavoro subordinato sulla base degli ordinari criteri previsti dal Codice civile (articolo 2094). Lo chiarisce il ministero del Lavoro con la circolare 32/2012  in cui ha illustrato le novità introdotte dalla legge 92/2012.

I primi controlli sul rispetto delle nuove regole partiranno dal 18 luglio 2014.

La legge 92 prevede che per il rapporto intrattenuto con un «titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto» si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto laddove si dovessero riscontrare almeno due dei seguenti requisiti:

– la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi da intenderci civili (1° gennaio – 31 dicembre);

– il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più del l’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi da intendersi due periodi di 365 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma (18 luglio 2012);

– il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro, anche in modo non esclusivo, presso una delle sedi del committente.

La presunzione di lavoro coordinato e continuativo si riflette principalmente in due ambiti:

il primo di natura previdenziale, poiché il lavoratore autonomo paga interamente a proprio carico il contributo alla gestione separata in relazione al reddito prodotto, salvo la possibilità di effettuare una rivalsa del 4 per cento. Mentre nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo il contributo è dovuto dal committente fermo restando la suddivisione di 2/3 (committente) e 1/3 (collaboratore).

Il secondo ambito in cui si riflette la presunzione di legge è quello delle tutele per il rapporto di lavoro. In particolare, è necessaria la presenza di un progetto che presupponga un risultato specifico.

Il compenso, in assenza di contrattazione collettiva specifica, non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Inoltre, trovano applicazione le tutele previste dall’articolo 66 del Dlgs 276/2003: ossia, la gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. Mentre, in caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Il ministero però, chiarisce che i lavoratori potranno rivendicare la sussistenza di un rapporto i lavoro subordinato invocando gli ordinari criteri distintivi previsti dall’articolo 2094 del Codice civile. Ad analoga conclusione può giungere l’ispettore anche se, con particolare riguardo al settore edile, quest’ultimo è chiamato a rispettare i parametri già dettati dalla direzione generale per l’Attività ispettiva contenuti nella circolare 16/2012.

 

COSA CAMBIA

Quando scattano i controlli per i soggetti inclusi nella presunzione di uso improprio della partita Iva

GLI INCLUSI NELLA PRESUNZIONE

– Le partite Iva aperte per svolgere un’attività di impresa individuale di servizi

– I lavoratori autonomi, cosiddetti consulenti, privi di un ordinamento o di un elenco

 GLI ESCLUSI DALLA PRESUNZIONE

– Le imprese

– Gli studi professionali

– I professionisti iscritti a un albo, collegio, ordine, ruolo o elenco professionale tenuto o controllato da un’amministrazione pubblica che richiede un esame di stato o una valutazione di titoli

– Imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio se l’iscrizione non è solo a fini di pubblicità dichiarativa

– Federazioni sportive se per l’iscrizione è necessaria una valutazione di titoli o/e altre condizioni poste dai propri ordinamenti

– Quando ricorrono congiuntamente almeno una delle tre tipologie del parametro tecnico e il parametro economico

 PRAMETRO TECNICO (DECLINATO IN TRE TIPLOGIE)

– Possesso di un titolo di studio (diploma, laurea, qualifica professionale) nelle materie oggetto di incarico

– Periodo di apprendistato svolto nell’attività oggetto dell’incarico

– Attività oggetto dell’incarico svolta con un contratto qualificato da almeno 10 anni

 PARAMETRO ECONOMICO

– La collaborazione autonoma deve dare luogo a un reddito lordo di almeno 18.662,50 euro

 

I CONTROLLI

– I primi controlli ispettivi partiranno il 18 luglio del 2014

 LE CONDIZIONI DI PRESUNZIONE

1) la collaborazione con il medesimo committente ha una durata complessiva superiore a otto mesi l’anno per due anni consecutivi ( Verifica a posteriore: il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all’anno civile 1° gennaio/31 dicembre)

2) il corrispettivo che deriva dalla collaborazione di cui al punto 1) costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente

percepiti dal collaboratore in due anni solari consecutivi ( Verifica a posteriori: il parametro del fatturato va rapportato a dal 18 luglio 2012 al 18 luglio 2014)

3) il collaboratore dispone di una postazione fissa d lavoro, anche se non a uso esclusivo, presso una delle sedi del committente (Verifica immediata)

ESEMPI:

 

1) Postazione fissa e fatturato oltre l’80% – prima verifica 18 luglio 2014

 

2) Postazione fissa e durata della collaborazione – prima verifica nel 2015 sul biennio 2013/2014

 

3) Durata della collaborazione e fatturato – prima verifica nel 2015 sul biennio 2013/2014.

 

07/01/2013

Fonte: Il Sole 24 Ore

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