Si intensificano i controlli nei luoghi di lavoro da parte degli ispettori del lavoro e dei funzionari degli istituti previdenziali.
La più importante e recente novità in materia di procedimentalizzazione dell’attività ispettiva è stata introdotta dall’articolo 33 della legge n. 183/2010 (“collegato lavoro”) in base al quale i verbali ispettivi devono essere chiari e trasparenti a pena d’invalidità; in particolare:
IL PRIMO ACCESSO
A conclusione del primo accesso l’ispettore dovrà rilasciare al datore o alla persona presente, un verbale con:
– l’identificazione dei lavoratori trovati al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
– la specificazione delle attività accertative compiute;
– le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi l’assiste, o dalla persona presente all’ispezione;
– ogni richiesta, anche documentale, necessaria al proseguimento dell’ispezione
CHIUSURA DELL’ISTRUTTORIA
Completata l’istruttoria, l’ispettore dovrà notificare un unico verbale di accertamento al trasgressore e all’eventuale responsabile in solido contenente:
– l’esito dettagliato dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti;
– la diffida a regolarizzare gli adempimenti;
– la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida ed al pagamento della somma;
– l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con i termini di impugnazione
LA DIFESA
II datore potrà far valere le proprie ragioni attraverso:
– un ricorso (entro 30 giorni dalla notifica del verbale), al Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione regionale del lavoro (se viene contestata la qualifıcazione del rapporto di lavoro);
– inoltrando le proprie memorie difensive alla Direzione territoriale del lavoro per gli illeciti amministrativi e alla Direzione regionale del lavoro contro l’eventuale ordinanza ingiunzione;
– oltre ai rimedi in sede amministrativa il datore potrà rivolgersi al Tribunale civile, per le sanzioni, e a quello del lavoro per la qualificazione del rapporto.
La Suprema Corte ha ribadito che il tempo trascorso tra l’accertamento del fatto contestato al lavoratore e l’intimazione del licenziamento disciplinare può indicare l’assenza di un requisito della fattispecie prevista dall’articolo 2119 cc (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse nell’esercizio del diritto potestativo di licenziare.
In definitiva, la mancanza di una tempestiva contestazione dell’infrazione è stata interpretata come se il comportamento del lavoratore fosse stato, in qualche modo, tollerato dal datore di lavoro.
Il 5 febbraio 2013 il decreto che fissa le procedure in merito alla valutazione del rischio per i lavoratori nelle piccole imprese (da svolgere con le procedure standardizzate) acquista piena efficacia.
Questa entrata in vigore ha effetti differenziati a seconda delle dimensioni dell’azienda. Mentre per le quelle che occupano fino a dieci dipendenti, l’obbligo di valutare i rischi tramite le procedure standardizzate è stato rinviato al 5 maggio, per quelle che occupano da 11 a 50 dipendenti l’adozione (facoltativa) è possibile, appunto, dal 5 febbraio.
Per quest’ultime l’uso delle procedure rappresenta una occasione per conformare i documenti al Testo unico sulla sicurezza: il decreto, infatti, prevede esplicitamente che gli obblighi di valutazione dei rischi per i lavoratori si considerano assolti se si adottano le procedure indicate dal decreto stesso.
Il modello elaborato dal ministero, indica con chiarezza i soggetti tenuti alla valutazione abbinando alle diverse fasi specifiche schede da compilare: la prima fase è individuata nella descrizione generale dell’azienda, con la descrizione dei cicli produttivi e delle mansioni aziendali; la seconda fase –la più complessa – prevede l’individuazione dei rischi presenti in azienda.
I moduli allegati alle procedure standardizzate sono suddivisi per famiglia di pericoli, ma è evidente che occorrono nozioni tecniche importanti per poterli valutare.
Infine, per ogni pericolo individuato si deve dimostrare che sono state attuate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a impedire o ridurre al minimo il rischio di incidenti.
L’omessa o incompleta valutazione del rischio comporta sanzioni penali significative, ma il vero pericolo nell’omessa o non adeguata valutazione del rischio è quello di incorrerenell’imputazione di lesioni colpose o omicidio colposo, nel caso si verificasse un infortunio, ricollegabile all’omessa valutazione.