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ASPI Assicurazione sociale per l’impiego, ultimi chiarimenti INPS

Facciamo seguito alla Nostra Circolare del 26/11/2012, per comunicarvi gli ultimi chiarimenti dell’INPS, in merito alla nuova contribuzione ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego introdotta dal Governo Monti e dal ministro Fornero)  dal 01.01.2013.

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Rammentiamo brevemente alcune delle caratteristiche dell’Aspi:

 –          l’Aspi è il nuovo strumento di tutela contro la disoccupazione involontaria e sostituisce l’indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione (ordinaria non agricola, con requisiti ridotti e quella speciale per l’edilizia). L’indennità di mobilità resterà per ancora 4 anni ma si ridurrà il periodo;

 –          entrerà a regime, sostituendo del tutto l’indennità di mobilità, nel 2017;

 –          riguarda lo stato di disoccupazione involontaria di tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ( compreso gli apprendisti, i soci di cooperativa, i lavoratori a domicilio), lavoratori del settore pubblico con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, gli impiegati del settore agricolo, il personale artistico, teatrale e cinematografico;

 –          i collaboratori a progetto e i co.co.co sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’Aspi e della Mini-Aspi, ma per questi lavoratori è previsto il pagamento di una indennità una tantum, in presenza dei requisiti richiesti. I lavoratori operai agricoli sono altresì esclusi in quanto per loro si continua ad applicare l’indennità di disoccupazione agricola;

 –          i requisiti per beneficiare dell’Aspi sono: status di disoccupato, 2 anni di anzianità assicurativa, almeno un anno di contributi nei due anni precedenti;

 –          è una prestazione previdenziale che verrà erogata mensilmente per i seguenti periodi: 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni e 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni (ci sarà un periodo transitorio dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, periodo in cui l’Aspi sarà modulata in funzione dell’età del lavoratore);

 –          La liquidazione dell’indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un’apposita domanda, da inviare all’Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento;

 –          Oltre all’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la riforma del lavoro ha previsto anche una Mini-Aspi. Si tratta di una prestazione previdenziale erogata nei confronti dei lavoratori che non possono far valere i requisiti previsti per l’Aspi.

Per il finanziamento delle assicurazioni Aspi e Mini-Aspi, la legge 92/2012 dispone l’obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni:

           Contributo ordinario;

–          Contributo addizionale;

–          Contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro e tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.

 

CONTRIBUTO ORDINARIO

Il contributo ordinario posto a carico dei datori di lavoro è pari all’1.61% della retribuzione imponibile (1,31% contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria + 0.30% contributo art. 25 L 845/1978). La contribuzione risulta aumentata solo per i dipendenti di quei settori che non erano precedentemente destinatari dell’indennità di disoccupazione (cooperative, personale subordinato artistico, teatrale, cinematografico, apprendisti), nulla cambia per gli altri.

 

Apprendisti

In relazione all’estensione dell’Aspi al personale con qualifica di apprendista, dal 01/01/2013 la contribuzione per il suddetto personale, risulta aumentata in misura pari al 1,61% in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti (lo stesso contributo, ha precisato l’INPS con circolare nr 44 del 22/3/2013, è dovuto anche per il  personale apprendista mantenuto in servizio al termine del periodo di formazione, ovvero gli “ex apprendisti” e per gli apprendisti per cui opera lo sgravio totale dei contributi legge 183/2011).

 

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Sempre a decorrere dal 01/01/2013, la legge 92/2012 ha introdotto un contributo addizionale, pari all’ 1.40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Tale contributo riguarda sia i rapporti di lavoro instaurati dal 01/01/2013 sia quelli in essere alla medesima data.

 

Sono esclusi dall’obbligo del contributo addizionale:

–          i lavoratori assunti in sostituzione di personale assente;

–          lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali;

–          gli apprendisti;

–          i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

 

Al fine di incentivare le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, la norma prevede che i datori di lavoro che alla scadenza trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato, possano recuperare il contributo addizionale nel limite massimo di sei mensilità. La restituzione opererà anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il medesimo lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del precedente (in questo caso però la restituzione del contributo avverrà con una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.

 

CONTRIBUTO DOVUTO NEI CASI DI INTERRUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER CAUSA DIVERSA DALLE DIMISSIONI

L’ultimo contributo dovuto per il finanziamento dell’Aspi riguarda tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso dall’apprendista, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodi di formazione.

Sono esclusi dal predetto contributo:

–          i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi d’appalto ma  in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale (fino al 31/12/2016);

–          le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore edile per chiusura/completamento  del cantiere (fino al 31/12/2016);

–          le cessazioni di rapporti di lavoro domestico;

–          cessazioni dovute a risoluzioni consensuale (tranne quelle derivanti da procedure di conciliazione presso la DTL, da trasferimento)

–          interruzioni per decesso del lavoratore.

 

Misura del contributo

Alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, la contribuzione da versare è pari ad € 483,80 (€ 1.180,00 retribuzione da prendere come  base di calcolo per l’anno 2013 X 41% ovvero la percentuale stabilita dalla legge per il calcolo dell’Aspi).

La quota da versare va riproporzionata in tutti i casi in cui la durata del rapporto sia inferiore a 12, 24 o  36 mesi, inoltre, ai fini della determinazione dell’anzianità vanno computati per intero solo i mesi in cui il lavoratore ha prestato attività per almeno 15 giorni di calendario.

Il contributo è lo stesso indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time).

Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, in quanto non è prevista la rateizzazione, entro il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Esempi:

–          per lavoratori  con anzianità pari a 10 mesi à importo da versare € 403,17 (483,80/12 mesi = 40,3167 indennità mensile X 10 mesi di anzianità);

–          per lavoratori  con anzianità pari a 17 mesi à importo da versare € 685,38 (483,80/12 mesi = 40,3167 indennità mensile X 17 mesi di anzianità);

–          per lavoratori  con anzianità pari a 36 mesi à importo da versare € 1.451,40 (483,80/12 mesi = 40,3167 indennità mensile X 36 mesi di anzianità);

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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Fisco: controlli sui conti correnti “anomali”

L’Agenzia delle Entrate lancerà elaborazioni informatiche di massa individuando indici di controllo; i risultati delle elaborazioni le forniranno indicatori di anomalia finanziaria che non costituiscono di per sé indizi di evasione fiscale, ma rappresentano elementi di rischio da valutare.

Per esempio le anomalie potrebbero essere: l’individuazione di operazioni non coerenti rispetto al profilo economico-finanziario, saldi anomali, utilizzo di  particolari mezzi e modalità di pagamento (contanti), tipologia e utilizzo frequente di  operazioni fuori conto.

Le anomalie e gli incroci patrimoniali e dichiarativi consentiranno al fisco di creare liste di controllo e di attivare attività di accertamento. In particolare, le strutture centrali potrebbero direttamente attivare sul contribuente controlli standardizzati (redditometro); ovvero gli uffici periferici potrebbero, sulla base delle informazioni ricevute, attivare ulteriori analisi, o controlli interni o inviare ai contribuenti questionari o, ancora, aprire una vera e propria verifica fiscale.

L’apertura della fase di controllo nei confronti dei contribuenti consente all’amministrazione finanziaria di attivare eventualmente indagini finanziarie mirate. Sotto questo profilo si ritiene che le indagini fınanziarie non possano, però, essere svolte in modo automatico e consequenziale, ma che necessitino di una preventiva autorizzazione del direttore regionale o del direttore centrale accertamento dell’agenzia delle Entrate, secondo le modalità espressamente disciplinate dagli articoli 32, primo comma, numero 7) del Dpr 600/73 e 51, 2 comma, nel Dpr 633/72. Solo così il fisco potrà ottenere le informazioni relative alle singole operazioni realizzate con i rapporti fınanziari considerati e potrà utilizzare, in sede di rettifica, le presunzioni o il meccanismo dell’inversione dell’onere della prova.

Fonte: Il Sole 24 Ore

27/03/2013

Agenzia delle Entrate: emanato il provvedimento sull’Anagrafe dei Conti Correnti

Entro il 31 ottobre 2013 banche e intermediari finanziari comunicheranno i dati 2011, che potranno essere utilizzati per compilare liste di contribuenti e rischio evasione e per controllare la veridicità delle dichiarazioni ISEE. 

La scadenza per i dati 2012 è il 31 marzo 2014, mentre per gli anni successivi si attesterà al 20 aprile dell’anno seguente.

Oltre ai dati  identificativi (compresi codice univoco e tutti gli eventuali cointestatari), saranno comunicati i seguenti dati:

  • Carte di credito e debito: utilizzo del plafond di spesa e fine anno precedente e fine anno, importo totale degli acquisti effettuati nell’anno. Per le carte prepagate ricaricabili, importo totale delle ricariche in corso d’anno, per quelle non ricaricabili, importo totale del valore delle carte acquistate nell’anno.
  • conto corrente e conto deposito di risparmio: saldo contabile di fine anno precedente e di fine anno, importo totale degli accrediti e degli addebiti effettuati nell’anno.
  • Conto deposito titoli (o obbligazioni): controvalore dei titoli rilevati a fine anno precedente e a fine anno (come da estratto conto), importo totale degli acquisti effettuati nell’anno (esclusi i rinnovi), importo totale disinvestimenti.
  • Certificati di deposito e buoni fruttiferi: totale degli importi facciali di certificati e buoni a fine anno precedente e a fine anno, importo totale accensioni ed estinzioni in corso d’anno, numero totale dei titoli.
  •  Conto terzi: saldo contabile a fine anno precedente e fine anno, importo contabile addebiti e accrediti in corso d’anno.
  • Cassette di sicurezza: numero totale degli accessi effettuati nell’anno. 
  • Gestione collettiva del risparmio: ammontare del contratto di gestione a fine anno precedente e a fine anno, importo totale sottoscrizioni e rimborsi di quote nell’anno.
  • Gestione patrimoniale: valore globale del patrimonio a fine anno precedente e a fine anno, importo totale di apporti e prelievi in corso d’anno.
  • Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: importo totale degli incrementi e dei riscatti della polizza effettuati nell’anno.
  • Rapporto fiduciario: controvalore rilevato contabilmente a fine anno precedente e fine anno, importo totale distintamente individuato dei conferimenti e dei prelievi effettuati nell’anno.
  • Dopo incasso: saldo contabile a fine anno precedente e fine anno, importo totale incassi in corso d’anno.
  • Contratti derivati: importo totale nozionale dei contratti accesi e chiusi nell’anno, numero totale dei contratti stipulati.
  • Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi: importo totale di acquisti e vendite effettuati nell’anno, numero totale dei riscatti della polizza effettuati nell’anno.
  • Operazioni extra conto: ammontare delle operazioni nell’anno, numero delle operazioni effettuate.

Sono esclusi dalla comunicazione i dati su depositi chiusi, fondi pensione, portafoglio, cessione indisponibile,  crediti, finanziamenti, finanziamento in pool, patto compensativo, partecipazione, garanzie, altri rapporti finanziari.

I dati comunicati al Fisco,  potranno essere elaborati per la formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

L’elaborazione dovrà avvenire con procedure centralizzate, secondo criteri che saranno oggetto di un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

I dati potranno essere utilizzati anche per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE), e per il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato.

I dati verranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione, per poi essere integralmente e automaticamente cancellati.

Agenzia Entrate – provvedimento del 25.03.2013

27/03/2013

 

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