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Impresa femminile con il microcredito

Per donne che hanno progetti imprenditoriali o idee di business da sviluppare, esiste la possibilità di rivolgersi al microcredito per l’impresa al femminile.

Per incentivare il ricorso a questo strumento il Ministero del Lavoro ha presentato una campagna istituzionale, che si chiama “Riparti da te” (a cui partecipano una serie di associazioni tra cui Cna impresa donna, Confapi, Confartigianato Impresa donna, Unioncamere), che ha il preciso obiettivo di sensibilizzare e far conoscere alle aspiranti imprenditrici o lavoratrici autonome la possibilità di accedere a finanziamenti attraverso canali alternativi a quello bancario.

Lo strumento è l’ente nazionale microcredito, che non è un ente erogatore, quindi non fornisce direttamente denaro, ma valuta i singoli progetti e li indirizza presso i canali adeguati, e ha costituito un fondo di garanzia.

14/10/2013

Cig e mobilità: nessuna comunicazione di inizio attività lavorativa

Il lavoratore posto in Cig o in mobilità, che inizia a svolgere attività lavorativa rinvenibile da UNILAV,

 

compatibile con la sua temporanea condizione, non è più obbligato ad effettuare la comunicazione preventiva all’INPS e non rischia la decadenza dall’integrazione salariale.

Questo in quanto la comunicazione obbligatoria di assunzione effettuata dal nuovo datore di lavoro è oravalida anche a tale scopo.

11/9/2013

Sicurezza più onerosa

Maggiori oneri a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza,

 

introdotti dal disegno di legge europea 2013 bis, operativi sia in caso di costituzione di nuova impresa sia in occasione di modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro.


Costituzione o modifica impresa

Fino ad oggi, ai sensi del c. 3-bis dell’art. 28 del T.U. Sicurezza, è previsto che in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento (Dvr) entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Ora, invece, con la novità che s’intende introdurre a tale disposizione, viene aggiunto che “anche in caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, degli adempimenti degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di cui al comma 3.

In pratica, tali obblighi sono gli stessi che devono essere oggetto di valutazione dei rischi ai fini della redazione del Dvr, il che porta alla conseguenza, salvo le necessarie precisazioni, che l’idonea documentazione dovrebbe consistere in un’elencazione degli interventi che il datore di lavoro si accinge a effettuare ai fini della valutazione dei rischi, che saranno oggetto del Dvr da redigere entro 90 giorni.

Aggiornamento rielaborazione DVR
entro 30 giorni

l’aggiornamento o la rielaborazione della valutazione dei rischi in occasione di significative modifiche al processo produttivo o della organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

11/10/2013

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