Le novità fiscali del Decreto Lavoro
Riportiamo in sintesi le novità di carattere fiscale contenute nel Decreto Lavoro (convertito nella Legge n. 99/2013, entrata in vigore il 23/08/2013).
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LE NOVITA’ FISCALI DEL DECRETO LAVORO |
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| RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI E LAVORATORI AUTONOMI | Dopo il Decreto del fare (D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013), che ha eliminato la responsabilità solidale negli appalti ai fini fiscali tra appaltatore e subappaltatore in caso di mancati versamenti Iva, lasciando invece ferma quella per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, anche il Decreto lavoro è intervenuto in tema di responsabilità solidale.Ha, infatti, esteso l’applicabilità della disciplina sulla responsabilità solidale (per le ritenute) anche ai lavoratori autonomi, cioè ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa da assolvere nei confronti dei lavoratori autonomi, e non solo, quindi, dei lavoratori dipendenti.In sostanza, anche l’impiego di lavoratori autonomi nei contratti di appalto di opere e servizi fa scattare l’obbligo di responsabilità solidale tra il committente e l’appaltatore, oltre che tra l’appaltatore ed il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.La nuova disposizione non si applica in caso di contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni. | |
| LIMITE DI REDDITO PER PENSIONE DI INABILITA’ | Viene stabilito che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità a favore dei mutilati e degli invalidi civili (100%), è calcolato con esclusivo riferimento al reddito ai fini IRPEF del soggetto medesimo, con esclusione quindi del reddito percepito da altri componenti (es. coniuge) del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.Si precisa che gli invalidi civili totali, per beneficiare dell’assegno di invalidità per il periodo d’imposta 2013 (pari a 275,87 euro), devono avere un reddito annuo (del soggetto interessato) non superiore a 16.127,30 euro.La nuova disposizione si applica anche alle domande di pensione di inabilità già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto lavoro (23 agosto 2013), senza però il riconoscimento di importi arretrati e a condizione che sulle domande non sia intervenuto un provvedimento definitivo.La norma detta fine alla diatriba sul calcolo del limite reddituale da conteggiare ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili totali, escludendo da tale conteggio il reddito del coniuge e di altri familiari appartenenti al nucleo familiare. | |
INTERESSI SU CONTI E DEPOSITI |
Il Decreto lavoro è intervenuto anche sulle ritenute che le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare a titolo di acconto per gli interessi maturati sulle somme depositate su conti correnti o depositi.In particolare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo (2014), il versamento di tale acconto è fissato nella misura del 110%. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la novità ha effetti solo sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo versato alla prima scadenza. | |
IMPOSTA DI CONSUMO SULLE SIGARETTE ELETTRONICHE |
A decorrere dal 1° gennaio 2014, sarà introdotta un’imposta di consumo del 58,5% sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette elettroniche e delle relative parti di ricambio.La vendita di sigarette elettroniche e relative parti di ricambio, inoltre, viene ora consentita anche nelle tabaccherie.Con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 ottobre 2013, verranno stabilite le norme per una disciplina organica della produzione e del commercio di tali prodotti. | |
SISMA MAGGIO 2012 |
Viene stabilito che, per i contribuenti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni colpiti dal sisma di maggio 2012, che abbiano subìto danni a seguito di tali eventi sismici, tutti i contributi, gli indennizzi ed i risarcimenti connessi con tali eventi sismici (di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap. | |
IVA AL 22%DAL 1° OTTOBRE 2013 |
E’ stato confermato il rinvio al 1° ottobre 2013 dell’incremento di un punto percentuale dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, fissato inizialmente per il 1° luglio 2013. | |
AUMENTOACCONTI 2013 |
Con la conversione in legge del decreto del lavoro è confermato l’aumento, a decorrere dal 2013:– dal 99 al 100% dell’acconto Irpef ed Irap dovuto dalle persone fisiche e società di persone;– dal 100 al 101% dell’acconto Ires ed Irap previsto per i soggetti Ires.Gli aumenti si dovranno applicare in sede di calcolo della seconda o unica rata dell’acconto Irpef/Irap/Ires 2013, da versare entro il 2.12.2013 (in quanto quest’anno il 30 novembre cade di sabato), effettuando il versamento in misura pari alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto. | |
START UP |
Ecco le novità in materia di start up: | |
| Soci | Eliminato il vincolo che imponeva che i soci fossero persone fisiche e che detenessero per 24 mesi la maggioranza del capitale sociale | |
| Investimenti | Diminuita dal 20% al 15% la percentuale di spese in ricerca e sviluppo | |
| Dipendenti | Introdotta la possibilità che la forza lavoro sia composta per almeno 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale | |
| Diritti | Introdotta la possibilità che la società sia titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario | |
| Registrazione | Cancellato il termine di 60 giorni per depositare al Registro Imprese la dichiarazione di possesso dei requisiti | |
| Vengono, inoltre, estese anche al 2016 (oltre che al 2013, 2014 e 2015) le agevolazioni fiscali a favore delle persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di imprese start-up. Il beneficio consiste nella detrazione Irpef del 19%, o deduzione Ires del 20% delle somme investite. Le suddette agevolazioni passano al 25% e 27% nel caso in cui le start-up siano a vocazione sociale, o sviluppino e commercializzino prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. | ||
ABOLIZIONE SRL A CAPITALE RIDOTTO |
La legge di conversione del decreto del lavoro conferma la cancellazione della Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr), introdotta con il D.l. 83/2012, già operata in sede di decreto legge.Pertanto non è più possibile costituire srl di tale tipologia e quelle finora costituite sono convertite in automatico dal Registro delle Imprese in srl semplificate (Srls). | |
MODIFICHE SRL SEMPLIFICATE |
Il decreto del lavoro nella sua versione finale conferma le modifiche attuate in sede di D.l. 76/2013 alla disciplina delle srl semplificate.Si ricorda che tale tipologia di società è stata introdotta dal decreto liberalizzazioni (art. 3 comma 1 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 convertito in L. 27/2012), inserita nel codice civile all’articolo 2643-bis e disciplinata oltre che dalla norma istitutiva anche dalle disposizioni della S.r.l. ordinaria laddove compatibili.Queste sono le caratteristiche della società modificate dal decreto del lavoro:¨ la costituzione della Srls era consentita solo a persone fisiche che non avessero compiuto 35 anni di età. Ora invece è eliminato per i soci il limite dei 35 anni, per cui alla Srls possono partecipare persone fisiche di qualunque età;¨ era vietata la cessione di quote a soggetti non aventi i requisiti d’età fissati per la costituzione della srls, ora tale divieto è stato eliminato;– gli amministratori dovevano essere necessariamente soci, mentre ora si prevede che gli amministratori possano anche non essere soci;– deve costituirsi per atto pubblico secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n.138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G. U. n.189 del 14 agosto 2012. In base alla modifica apportata in sede di conversione in legge del decreto del lavoro le clausole del modello sono inderogabili.Restano ferme, invece, le altre caratteristiche della Srls:– la società può essere sia pluripersonale che unipersonale, quindi alla base vi può essere un vero e proprio contratto sociale ovvero un atto unilaterale;– la denominazione sociale deve specificare che si tratta di Srl semplificata;– il Capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 9.999 euro, e può essere costituito solo da conferimenti in denaro e deve essere versato integralmente alla costituzione, nelle mani degli amministratori;– l’atto costitutivo, pur esigendo il passaggio dal notaio, non richiede onorari notarili ed è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. È dovuta solo l’imposta di registro fissa sui conferimenti di capitale – €168 – oltre ai diritti di iscrizione in Cciaa (e poi una volta all’anno) e le altre tasse normalmente dovute (ad esempio quella di CC.GG. dovuta per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori). | |
MODIFICHE SRL ORDINARIA |
Le novità apportate con la conversione in legge del decreto del lavoro alla disciplina societaria riguardano anche la Srl ordinaria, per la quale viene ora previsto che:– il 25% del conferimento in denaro del capitale sociale venga effettuato agli amministratori, e non più in banca;– il capitale sociale possa essere anche inferiore a 10.000 euro, ma comunque almeno pari a 1 Euro. In questo caso i conferimenti devono essere effettuati in denaro, e versati per intero nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società. Inoltre una somma pari a 1/5 degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto 10.000 Euro. La riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale e per coprire eventuali perdite, e deve essere sempre reintegrata nei casi in cui risulti diminuita per qualsiasi ragione. | |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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