Scadenzario Novembre 2013
[um_loggedin]
[/um_loggedin]
[um_loggedin]
[/um_loggedin]
I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo massimo di € 5.164,57 per ogni anno.
Resta inteso che affinché sia possibile ottenere la deduzione è necessario che il contribuente abbia IRPEF da pagare. In caso contrario, ossia qualora il contribuente non abbia potuto fruire della deduzione poiché incapiente, la quota parte dei contributi versati e non dedotti non saranno tassati al momento della liquidazione della prestazione.
Affinché ciò accada è necessario che il contribuente comunichi alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto in dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento oppure, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione.
17/10/2013
Con la sentenza nr. 35845 del 2/9/2013, la cassazione ha confermato la responsabilità del legale rappresentante di una società, dell’infortunio con gravi lesioni occorso ad un lavoratore
per l’accertata omessa vigilanza sul lavoratore e della mancata verifica dell’esatta osservanza, da parte dello stesso, delle disposizioni concernenti le mansioni attribuitegli, nonche’ della mancata formazione dello stesso lavoratore.
Per effetto della disposizione generale espressa dall’art. 2087 c.c., che pone l’obbligo generale del datore di lavoro di adottare misure di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro, è costituito garantedell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi ai previsti obblighi di tutela, l’evento lesivo generato dalla violazione dei predetti, gli è imputato secondo il meccanismo previsto dall’art. 40 II comma c.p. (Corte Cost. n. 399/ 1996; Cass. Pen. n 4129/02; Cass. Pen. n. 12138/03; Cass. Pen. n. 4123/ 2009).
L’obbligo di garanzia del datore di lavoro è articolato, e comprende sia un dovere di prevenzione tecnica e organizzativa, che determina la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza di fatto esistenti allo stato della tecnica e della scienza, ma anche laeffettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo e reale, circa la concreta osservanzadelle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, nonchè la verifica sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione; sia un dovere di prevenzione informativa e formativa, volto all’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte.
Ne discende che il datore di lavoro, ha il dovere, di accertarsi che l’ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e, di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera.
17/10/2013