Le compensazioni dal 16 Gennaio 2013
A partire dal 16 gennaio 2013 è possibile procedere con la compensazione dei crediti maturati nel 2012.
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Attenzione però, perché la compensazione è limitata in presenza di ruoli scaduti per oltre 1.500 euro mentre per i crediti Iva la compensazione orizzontale di gennaio e febbraio sarà possibile solamente fino all’importo di 5.000 €.
Premessa
In linea generale, i crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione:
– dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione;
– fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.
In altri termini, i crediti maturati nel periodo d’imposta 2012 possono essere utilizzati in compensazione già a decorrere dal 1° gennaio 2013.
L’utilizzo dei suddetti crediti è condizionato dal fatto che il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate.
Tale compensazione è però soggetta a delle limitazioni.
I limiti alla compensazione
La cd. Compensazione ‘‘orizzontale’’ (ad es. compensazione di un credito IVA con debiti IRPEF) è infatti vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo:
Þ di ammontare superiore a € 1.500;
Þ per i quali è scaduto il termine di pagamento.
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È vietato l’utilizzo in compensazione dei crediti “erariali” fino a concorrenza dell’importo dei debiti: |
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iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori |
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di ammontare superiore a € 1.500 |
Crediti e debiti erariali
L’operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte.
Pertanto, dal lato oggettivo, va segnalato che la disposizione si riferisce a crediti e debiti per imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA), di importo superiore a 1.500 euro, per cui non sono coinvolte somme riguardanti:
i tributi locali (ICI);
i contributi previdenziali (INPS);
altre pretese quali le multe per infrazioni al codice della strada.
Sanzioni
Nel caso di indebita compensazione, la norma prevede una sanzione, pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino all’ammontare degli importi indebitamente compensati. La sanzione non può essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.
Crediti IVA
Per quanto riguarda le limitazioni specifiche si ricorda che:
- la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui:
→ può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi
telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale o dell’istanza trimestrale;
- per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui:
→ è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di
un soggetto abilitato.
Compensazione verticale
Nessun problema, invece, ad operare la compensazione in senso “verticale” ( IVA su IVA, IRPEF con IRPEF), ad esempio compensando crediti Iva con debiti Iva, nel modello F24, o saldi Ires a credito con acconti dovuti per lo stesso tributo.
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ESEMPIO È il caso ad esempio del contribuente che presenta al 1° gennaio 2013 la seguente situazione:
In tale circostanza il suddetto contribuente potrà tranquillamente portare in compensazione dell’IVA da versare per gennaio il credito maturato al 31/12/2012, in quanto si è nell’ambito della compensazione verticale. |
Credito IVA e compensazioni di Gennaio e Febbraio
Il contribuente che ha maturato al 31.12.2012 un credito IVA, ad esempio, di 50.000 euro, qualora intende utilizzarlo in compensazione in misura superiore al limite dei 5.000 euro (libero sin dal 1° gennaio 2012), occorre attendere il 16 del mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione Iva che, come l’anno scorso, potrà avvenire (in forma autonoma) dal 1° febbraio (devono essere approvati i modelli definitivi), quindi non prima del 16 marzo 2013.
Gli F24 del 16 gennaio e quelli del 16 febbraio potranno evidenziare crediti Iva 2012 non superiori, nel complesso, a 5.000 euro (salva la detrazione Iva da Iva).
Ulteriori utilizzi sono rinviati al 16 marzo sempreché entro fine febbraio si sia inviato il modello Iva 2013.
Compilazione F24
Dopo aver analizzato le condizioni da rispettare per effettuare la compensazione orizzontale vediamo come questa avviene praticamente.
La compensazione orizzontale di cui al D.Lgs. n. 241/1997 (indipendentemente che si tratti di credito IRPEF, TRAE IVA, ecc.) obbliga il contribuente a utilizzare il modello unificato di pagamento F24 per manifestare le operazioni compensative.
Nel Mod. F24, per ogni credito utilizzato in compensazione orizzontale si deve indicare:
- nella colonna “importi a credito” l’ammontare del credito;
- nella colonna “anno di riferimento” il periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
- nella colonna “rateazione/regione/prov./mese rif.”:
– qualora il tributo siarateizzabile dev’essere indicato “0101”;
– per i tributi individuati dalla Risoluzione 28 dicembre 2007, n.
395 deve essere indicato anche il mese di riferimento espresso
nella forma “00MM”. Si tratta, sostanzialmente, dei codici
tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute operate sulle
retribuzioni, prestazioni pensionistiche, premi, ecc.;
nella colonna “codice tributo” il codice con il quale si effettua il versamento a saldo dell’imposta in relazione alla quale è scaturito il credito ovvero il codice tributo specifico del credito utilizzato.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
09/01/2013
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