Jobs act. Addio ai co.co.pro.
La data del 25 giugno 2015 segna ufficialmente la fine dell’art. 61.
Come stabilito dall’art. 52 del Decreto in trattazione non sarà più possibile stipulare nuove collaborazioni a progetto; mentre restano ancora in piedi quelle già in essere fino alla loro naturale scadenza.
A questo punto cosa succederà a tutti quei lavoratori con contratto a progetto?
Stabilizzazione – Una soluzione a tale problema ci viene offerta direttamente dall’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 che, in un’ottica di promozione dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, permette ai committenti/datori di lavoro privati di poter stabilizzare le pregresse collaborazioni coordinate continuative prive dei requisiti, assumendo il collaboratore con un contratto a tempo indeterminato, in modo tale da evitare qualsivoglia sanzione per l’errata qualificazione della natura del contratto.
La sanatoria, operativa, riguarda sia soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) sia soggetti titolari di partita Iva con cui i rapporti di collaborazione siano stati intrattenuti a norma dell’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, ora abrogato. La conseguenza è l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l’assunzione.
Tuttavia, esistono delle condizioni specifiche affinché i lavoratori possano essere “sanati”. In particolare, è necessario che:
• i lavoratori sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, appositi atti di conciliazione in una delle sedi protette, di conciliazione o certificazione;
• nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
Nessuna sanatoria sarà invece ammessa per gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla sanatoria.
Riconduzione al lavoro subordinato – Le novità fin qui descritte, però, risultano in forte contrasto con l’intento dell’Esecutivo di ridurre il numero dei contratti oggi esistenti. Ciò in considerazione del fatto che rimangono ancora salve le collaborazioni coordinate e continuative, ossia quelle prive degli obblighi connessi al lavoro a progetto.
Infatti, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Le deroghe – Tuttavia, gli indicatori di presunzione appena visti non avranno efficacia in alcuni casi espressamente previsti dal nuovo codice dei contratti; in particolare:
• collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
• collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
• attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
• prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Altro caso di esenzione, piuttosto temporaneo, riguarda le Pubbliche Amministrazioni, le quali, fino al completamento della riforma del lavoro pubblico, potranno continuare a godere della vecchia disciplina sui co.co.co. In compenso, però, a partire dal 1° gennaio 2017 è stato previsto un divieto di utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative da parte di tutte le PA.
29/06/2015
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