Buy to rent anche per gli immobili propri
Il decreto “Sblocca Italia” prevede una deduzione dal reddito del 20% a favore di chi, al di fuori di un’attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017,
da un’impresa di costruzione, imprese di ristrutturazione immobiliare, cooperative edilizie o imprese che hanno effettuato gli interventi di ristrutturazione edilizia, un alloggio per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni.
La deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell’immobile su una propria area edificabile.
L’immobile deve essere a destinazione residenziale (di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione – ex art. 3, co.1 lett.d – del D.P.R. n.380/2001) e la categoria catastale deve essere necessariamente A (abitazioni) esclusi gli A8, A9 e A1 (ville e case storiche o signorili).
Inoltre l’unità non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E (D.M. n.1444 del 2.04.68) e la classe energetica degli immobili deve essere del tipo A o B.
La deduzione dal reddito si applica alle seguenti operazioni, se effettuate da persone fisiche non esercenti attività commerciali (compresi i soci di cooperative edilizie):
• acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione;
• acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Si tratta dell’ipotesi in cui è il contribuente che provvede direttamente, mediante appalto, alla costruzione dell’immobile, purché lo stesso insista su un terreno edificabile di proprietà dello stesso contribuente
16/10/2014
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