Auto in uso promiscuo a soci e dipendenti

La presente per comunicarLe che l’ACI ha pubblicato, come ogni anno, le tabelle ACI.

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Grazie al provvedimento, pubblicato in G.U. n. 297 del 21 dicembre 2012, è ora possibile determinare il valore dei costi chilometrici e del relativo imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit delle autovetture date in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori per l’anno 2013.

 

La valutazione alla luce della nuova disciplina del godimento ai soci

L’aggiornamento delle tabelle ACI per il 2013 riporta alla mente altre valutazioni fiscali. In primis la nuova disciplina sul godimento dei beni aziendali in uso ai soci/familiari, introdotta dall’art.2, co.36-quaterdecies del D.L. n.138/11.

Essa comporta l’indeducibilità dei costi relativi al bene, se lo stesso viene concesso in uso a tali soggetti a un valore inferiore a quello di mercato.

L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.24/E ha, successivamente, precisato che l’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento trova una deroga in tutti quei casi in cui vi siano già delle disposizioni del Tuir, che stabiliscono una limitazione alla deduzione dei costi, come ad esempio l’art. 164 per i veicoli aziendali.

In tal caso, infatti, l’indeducibilità, sia pure parziale, dei costi afferenti il bene è già sancita da disposizioni “speciali” del Tuir che hanno stabilito “a monte”, presuntivamente, un’inerenza parziale del bene all’attività d’impresa, consentendo la deduzione forfettaria dei costi.

Effetti fiscali della concessione in uso dell’auto agli amministratori e dipendenti

Le conseguenze fiscali in capo al socio e alla società concedente, nel caso di concessione in godimento di un veicolo al socio che è amministratore o dipendente si sostanziano:

  • non tassazione del socio quale reddito diverso, in quanto si applicano le regole del fringe benefit dell’art.51 del Tuir: tassazione sul 30% della tariffa Aci, al netto di eventuali somme pagate alla società.

Il reddito rimane attratto nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e non andrà dichiarato come reddito diverso. Per le autovetture, in particolare, l’ammontare da assoggettare ad Inps e a Irpef sarà quantificato in base al 30% dei costi chilometrici della tariffa Aci dei 15.000 chilometri annui; e ciò indipendentemente da quanta strada viene effettivamente percorsa per finalità private e dall’ammontare dei costi sostenuti dall’impresa per l’auto, che potrà essere maggiore o minore di quello previsto forfettariamente come benefit;

  • gli oneri sostenuti per l’automezzo, dalla società concedente, sono deducibili al 90% (per i soci-dipendenti) e al 40% con tetto di € 18.076 come costo rilevante (per i soci-amministratori).

 

 

La nuova deducibilità de costi auto dal 2013

Va ricordato che la L. 28.6.2012, n. 92 (c.d. “Riforma del lavoro”) con l’art. 4, co. 72-76, aveva compiuto un primo ridimensionamento della deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via esclusiva come beni strumentali da imprese e professionisti. In particolare, la misura di deducibilità, fissata al 40%, sarebbe stata ridotta al 27,5%. Inoltre, anche per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità passa dal 90% al 70% a partire dal periodo d’imposta 2013. Con la Legge di Stabilità 2013 è stata però prevista un’ulteriore stretta (sempre a partire dal periodo d’imposta 2013) dei costi relativi alle auto delle imprese riducendo la deducibilità al 20% e non più al 27,5%. Si evidenzia il fatto che la Legge di Stabilità non fa alcuna modifica per le auto in uso promiscuo ai dipendenti, pertanto dovranno subire “solo” la riduzione prevista dalla “Riforma del Lavoro” dal 90% al 70%.

 

Per le auto, dunque, premesso che la C.M. n.36/E/12 dispone che per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione è necessario confrontare i due seguenti importi:

  • il valore normale del diritto di godimento del bene, rappresentato dal c.d. fringe benefit, determinato ai sensi dell’art.51, co.4 del Tuir, al netto del corrispettivo eventualmente pagato;
  • il maggior reddito derivante dalla ripresa a tassazione dei costi indeducibili dell’autovettura, ex art. 164 del Tuir, imputato a tutti i soci, a prescindere da chi utilizza effettivamente il veicolo.

A differenza di quanto accade per i beni per i quali non sussistono disposizioni del TUIR che limitano la deducibilità, il maggiore reddito d’impresa che deriva dalla ripresa a tassazione dei costi ai sensi dell’art.164 del Tuir deve essere imputato pro- quota a tutti i soci (e quindi nei modi ordinari), mentre il reddito diverso è ovviamente attribuito al solo socio come effettivo utilizzatore del bene.

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

08/01/2013

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