Il Ccnl ha inserito tra gli elementi del contratto di assunzione la “applicazione di tutti gli istituti” includendo quello relativo “alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale”. La precisazione ha l’effetto pratico di rendere vincolante per le parti (datore di lavoro e lavoratore domestico) il riconoscimento del diritto all’assistenza contrattuale, il cui contributo è riscosso dall’Inps in base alla nuova convenzione sottoscritta il 14 marzo e illustrata nella circolare n. 68/29014.
Il diritto alle prestazioni scatta se risultano versati contributi per quattro trimestri consecutivi e se è stato raggiunto un importo minimo di versamenti pari a 25 euro.
L’Inps, con il messaggio n. 5430 del 18 giugno 2014, comunica che le variazioni alle domande di indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi potranno essere presentaresolo in via telematica.
Sono disponibili i modelli ASpI-COM (Mod. SR137) e Mini ASpI-COM (Mod. SR138) tramite i quali comunicare tutti gli eventi che possono incidere sul diritto, sulla misura e sula durata delle prestazioni.
Sarà possibile anche comunicare on line le variazioni di domicilio/residenza, di telefono, di e-mail e delle modalità di pagamento riportate sulle domande di disoccupazione in ambito ASpI precedentemente inviate e le informazioni attinenti al reddito percepito da lavoro autonomo o parasubordinato.
La presentazione di queste comunicazioni deve avvenire attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; contact center e patronati o intermediari attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, ma fino al 18 agosto 2014, sarà possibile utilizzare i vecchi canali di presentazione dei modelli ASPI-COM e mini ASPI-COM.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n.3670/C del 23 giugno 2014 impone un indirizzo pec univoco per singola impresa.
In riferimento all’obbligo di iscrizione della PEC delle imprese individuali e delle società nel registro delle imprese è infatti vietata l’iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese.
L’indirizzo di posta certificata (PEC) deve essere esclusivo ed univoco per ciascuna impresa, così come disposto dall’art.16,c.6 e ss. del DL 185/2008 e dall’art.5, c. 1 e ss. del DL 179/2012.
Tale necessità si è rilevata stringente a seguito di una comunicazione dall’lNAIL nella quale viene evidenziato la presenza, nel registro delle imprese, di un elevato numero di indirizzi PEC condivisi da due o più imprese.