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Dichiarazione IMU al 30 novembre

Il termine ultimo per la Dichiarazione IMU 2012 slitta al 30 Novembre.

Per quanto riguarda il calcolo del tributo IMU, invece, sono alle porte ulteriori  scadenze:

il 31 Ottobre è il termine ultimo entro il quale i Comuni possono ritoccare e ridefinire le aliquote 2012 (a dicembre, il saldo che i contribuenti dovranno versare, dovrà essere effettuato incrementando le eventuali differenze – tra aliquote provvisorie definite dal Governo e quelle definitive – previste a livello locale;

Entro il 10 Dicembre anche il Governo può intervenire per variare le aliquote;

Il 16 Dicembre si arriverà all’ultimo adempimento, ovvero, il calcolo ed il relativo versamento del saldo IMU relativo all’anno 2012 con il conguaglio. Tale imposta andrà ricalcolata in base alle eventuali differenze di base imponibile o di aliquota registrate nel corso dell’anno.

Cassa edile – congruità costo manodopera

Di seguito riportiamo il contenuto della circolare della cassa edile di Roma e Provincia del 07/09/2012, relativa alle importanti novità in merito alla congruità della manodopera, a regime da ottobre 2013, ai fini del rilascio del Durc.

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Le Parti Sociali nazionali, con accordo del 25 luglio 2012, in adempimento di quanto previsto al punto 4) della delibera n. 1/2011 del Comitato della Bilateralità (v. cit. circolari) si sono incontrate ed hanno concordato quanto segue.

Nel sostituire il punto 5) della citata delibera 1/2011 le Parti Sociali sopra indicate hanno stabilito che, fermo restando il vigente obbligo di adozione del modello per le Casse Edili della denuncia per cantiere, a partire dalla denuncia di competenza relativa al mese di gennaio 2013, la non compilazione dei campi obbligatori non permetterà l’inoltro della denuncia stessa.

Nel ricordare e sottolineare che attualmente è ancora in vigore la fase della sperimentazione della congruità della mano d’opera, congruità che dovrà essere attestata in fase di fine lavoro nelle opere edili pubbliche e, parimenti, al momento della fine dei lavori nei lavori di edilizia privata, precisiamo che le Parti Sociali nazionali, con il citato accordo del 25 luglio 2012, hanno fissato l’importante criterio di seguito riportato.

In particolare, nel sostituire il punto 6) della citata delibera 1/2011, le predette Parti hanno stabilito che dal 1° ottobre 2012 le Casse Edili a fine lavori segnaleranno alle imprese il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell’opera secondo quanto previsto dall’Avviso Comune del 28 ottobre 2010 delle Associazioni nazionali del settore edile, fermo restando che, a decorrere dal 1° ottobre 2013, la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare.

Per quanto noto ripetiamo che durante la fase della sperimentazione l’eventuale “non congruità” non inciderà ai fini della regolarità del DURC.

Richiamiamo, peraltro, l’attenzione delle imprese e dei Professionisti che assistono le Stesse sulla necessità che vengano, tra l’altro, correttamente forniti tutti gli elementi che consentano di poter monitorare correttamente, con l’avvicinarsi della “Liquidazione Finale” (attualmente nella fase di sperimentazione e, successivamente, a regime dal 1° ottobre 2013), la congruità della manodopera sul valore dell’opera edile.

Poniamo l’accento sull’importanza che le imprese, in caso di lavori pubblici, sottolineino l’importanza di indicare correttamente tali elementi anche alle Stazioni Appaltanti richiedenti il Durc (alle Quali, per necessaria conoscenza dell’argomento di cui trattasi, inoltriamo la presente comunicazione).

Infatti, in un gran numero di richieste, i dati inseriti risultano non corretti (ad esempio data di inizio e fine lavori coincidono con lo stesso giorno; l’importo dei lavori viene indicato con valore 1 euro!!; le lavorazioni indicate in fase di liquidazione finale non corrispondono a quelle indicate inizialmente; ecc.).

Invitiamo, pertanto, tutte le Parti interessate ad una corretta compilazione dei dati, fondamentale per il monitoraggio e la gestione della verifica della congruità al fine di evitare che possano nascere, quando la congruità sarà a regime e non più in fase di sperimentazione, problematiche complesse per il rilascio del DURC regolare.

A tale riguardo, non essendo al momento possibile intervenire per eventuali correzioni sulle richieste di DURC già inoltrate tramite lo Sportello Unico Previdenziale, le Stazioni Appaltanti dovranno comunicare immediatamente eventuali dati integrativi/correttivi del Documento di Regolarità Contributiva richiesto inviandoli allo scrivente Ente tramite PEC all’indirizzo durc.rm00@postepec.cassaedile.it .

Come noto, invece, eventuali correzioni di denunce di MUT da parte delle Aziende dovranno pervenire tramite denuncia integrativa.

E’ necessario, in ultima analisi, che i dati comunicati dalle Stazioni Appaltanti coincidano con quanto dichiarato dalle Aziende esecutrici (cantiere, valore dell’opera edile, tipologia lavorazioni, ecc.).

Del pari è richiesta la corretta, completa ed esaustiva compilazione della richiesta di DURC per Lavori Edili Privati.

Per la corretta compilazione della denuncia mensile (identificabilità dei cantieri; valore complessivo di aggiudicazione dell’opera; valore dei lavori edili; attribuzione per cantiere delle ore lavorate da ciascun operaio, ecc.) rinviamo alle citate circolari ed, in particolare, a quelle del 14 dicembre 2011 e del 16 marzo 2012 (in cui sono riportate le indicazioni operative di compilazione).

Comunichiamo inoltre che, per quanto riguarda i lavori edili privati, la soglia della verifica della congruità della manodopera è stata elevata da 70.000 euro a 100.000 euro.

Nell’invitare nuovamente ad una corretta compilazione delle richieste di DURC e di compilazione delle denunce mensili ricordiamo, con l’occasione, che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le Aziende nel cui ambito non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale – R.L.S. devono versare alla CEMA di Roma e provincia un contributo fissato nella misura dello 0,03% per lo svolgimento delle attività da parte dei R.L.S.T. – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito territoriale.

Tale contributo non è, invece, dovuto da parte delle Aziende nel cui ambito sia stato eletto/designato il Rappresentante dei Lavoratori Aziendale per la Sicurezza Aziendale – R.L.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Remissione in bonis

La remissione in bonis è una particolare forma di ravvedimento operoso,  introdotta  dal Decreto Semplificazioni, con la quale è possibile sanare dimenticanze formali o relative a regimi opzionali o che permettono di fruire di determinati benefici fiscali o  correggere comunicazioni e adempimenti fiscali fuori tempo.

Lo scopo è di semplificare gli adempimenti tributari a carico dei contribuenti e di ridurre gli oneri amministrativi anche delle imprese, ma solo relativamente a quei comportamenti che non hanno effetti negativi per l’Erario.

L’omissione di un determinato adempimento può comportare la decadenza dal beneficio o del regime fiscale in essere, con la remissione in bonis è possibile regolarizzare, anche tardivamente, questa dimenticanza purchè la stessa non sia stata già constatata dal Fisco e che a carico del contribuente non vi siano in corso ispezioni, verifiche o attività di accertamento.

Il contribuente inoltre deve essere in possesso dei requisiti sostanziali che gli consentono di aderire a regimi fiscali opzionali o di accedere ai benefici relativi all’adempimento omesso, già in data antecedente alla sua scadenza originaria.

Per usufruire della remissione in bonis è necessario presentare tale istituto in occasione della prima scadenza utile  dopo il termine  previsto per effettuare la comunicazione o l’adempimento omesso.

L’unica eccezione riguarda quelle irregolarità per le quali, al 2 marzo 2012, pur essendo già scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile è ancora possibile presentarne una relativa al periodo d’imposta nel quale l’adempimento è stato omesso (valido ad esempio per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). In questo caso il termine per la remissione in bonis è stato eccezionalmente fissato al 31 dicembre 2012.

Nell’istituto della remissione in bonis è previsto il versamento di una sanzione minima pari ad € 258,00 da versare contestualmente mediante modello F24.

Agenzia delle Entrate – circolare n.38/E

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