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Legge di Stabilità – come cambiano detrazioni e deduzioni

Gentile Cliente,

            con la presente circolare informativa intendiamo metterLa a conoscenza che con l’approvazione del testo relativo al disegno di Legge di Stabilità per il 2013, di notevole interesse per le famiglie che andranno a compilare la prossima dichiarazione dei redditi (Unico/2013 730/2013) vi è la revisione degli sconti fiscali, per i redditi superiori ai 15.000 euro. Viene introdotta nello specifico una franchigia di 250 euro per alcune deduzioni e detrazioni Irpef e, per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità di 3.000 euro.

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Premessa

La revisione delle deduzioni e detrazioni con effetto retroattivo (vale a dire che le modifiche riguarderanno la prossima dichiarazione dei redditi Unico 2013 – 730/2013) prevede l’introduzione di una nuova franchigia di 250 euro e di un tetto massimo detraibile di 3.000 euro. Il loro effetto combinato non permetterà di ottenere sconti con piccole uscite, tuttavia le variazioni riguarderanno solamente i redditi complessivi superiori a 15.000 euro.

 

Le deduzioni e le detrazioni

È opportuno ricordare che le deduzioni e le detrazioni sono delle agevolazioni concesse al contribuente nell’ambito della compilazione della dichiarazione dei redditi.

Nello specifico:

–  le detrazioni d’imposta costituiscono una serie di sconti fiscali per alcune spese che sono ritenute meritevoli di incentivo o di tutela. La detrazione è uno sconto applicato direttamente all’imposta lorda, generalmente nella misura del 19% della spesa sostenuta. Attualmente gli sconti sono soggetti a diversi limiti a seconda delle voci interessate;

–  una spesa che è deducibile invece, riduce il reddito imponibile da assoggettare all’Irpef. Le deduzioni, di fatto, sono le spese che possono essere sottratte al reddito totale, comportando per il contribuente un beneficio.

 

Deduzioni e detrazioni nella nuova Legge di Stabilità

Secondo quanto riportato nel testo di legge sulla Stabilità per il 2013 approvato dal Governo, viene introdotta nello specifico:

–      una franchigia di 250 euro per alcune deduzioni e detrazioni Irpef;

–     per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità di 3.000 euro.

 

Le voci escluse

Le uniche voci escluse sono le detrazioni che riguardano i carichi di famiglia, le detrazioni per lavoro dipendente, e quelle per le ristrutturazioni e il risparmio energetico, per le quali non riguarda nemmeno il tetto dei 3mila euro.

Fuori dal tetto massimo dei 3.000 euro, vi sono inoltre le spese sanitarie, che però si vedono raddoppiare la soglia di accesso a 250 euro rispetto agli attuali 129 euro.

Dalla franchigia sono esentati i seguenti costi:

–     quelli sostenuti dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida;

–     quelli sostenuti per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.

Costi che tuttavia non è possibile “ammortizzare” integralmente, in quanto rientrano nel tetto massimo di tremila euro introdotto per le detrazioni.

Il tetto del 3.000 euro avrà un’efficacia piuttosto ampia in quanto saranno bloccate molte spese che oggi è possibile “scaricare” al 19%.

Per esempio, gli interessi passivi sui mutui contratti per acquistare la prima casa, le spese veterinarie, le spese funebri sostenute nel caso della morte di familiari, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria dei figli e quelle per la pratica sportiva degli under 18, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, così come di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ovvero le erogazioni liberali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

L’effetto della franchigia

L’effetto della franchigia cambierà a seconda delle dimensioni delle diverse spese a cui il Fisco riserva un occhio di riguardo. La franchigia per le deduzioni non si applicherà, in ogni caso, ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e a quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi).

Ad essere esclusi saranno anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali e alcune altre spese.

 

Come saranno le nuove agevolazioni

 

Detrazioni Irpef

Sugli oneri per i quali spetta la detrazione Irpef del 19% si abbatte il doppio effetto:

–     della nuova franchigia di 250 euro;

–     del tetto massimo detraibile di 3 mila euro per ciascun periodo d’imposta.

La più importante categoria di oneri detraibili, le spese sanitarie, non risulta interessata dal tetto massimo di detraibilità annuo pari a 3 mila euro, ma soltanto dalla nuova franchigia di 250 euro, che peraltro supera quella attualmente prevista di 129,11 euro e che rimarrà invece in essere per le spese mediche sostenute dai soggetti con redditi non superiori alla soglia di 15 mila euro.

 

Nota bene

Per quanto riguarda le spese sanitarie, per i redditi inferiori a 15.000 euro la franchigia rimane quella attuale di 129,11 euro.

Spese sportive sostenute per gli under 18

Per quanto riguarda le spese sportive sostenute per i ragazzi di attività compresa fra 5 e 18 anni, l’attuale limite massimo di spesa detraibile, fissato in 210 euro, risulta completamente azzerato dalla nuova franchigia posta al livello più elevato.

L’effetto combinato di franchigia e tetto massimo

Secondo il provvedimento, i vari limiti massimi fissati dal Tuir sembrano sopravvivere alla nuova franchigia e al tetto massimo dei 3 mila euro annui, anche se in alcuni casi l’effetto combinato delle due nuove disposizioni finisce per azzerarli, se non ridurli sotto soglia.

È il caso, per esempio, delle detrazioni per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (c.d. mutui prima casa), per i quali l’attuale limite massimo detraibile di 4 mila euro finisce per essere inevitabilmente ridimensionato, anche in questo caso al ribasso, dal tetto massimo per periodo d’imposta previsto dalla Legge di Stabilità.

 

 

Le deduzioni dal reddito

Sugli oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche viene introdotta la nuova franchigia di 250 euro. Questa misura non riguarda però tutte le tipologie di spese per le quali spetta la deduzione in dichiarazione dei redditi.

Ne restano fuori:

–     i contributi previdenziali e assistenziali versati dal contribuente sia per obbligo di legge sia in via facoltativa, alla gestione pensionistica di appartenenza;

–   i contributi versati alle forme pensionistiche complementari alle condizioni e nei limiti previste dalle singole disposizioni istitutive delle stesse.

Anche per gli oneri deducibili così come per le detrazioni d’imposta la franchigia introdotta dal decreto di Stabilità deve essere combinata con i limiti massimi di deduzioni previsti per alcune tipologie di spese e oneri.

Naturalmente come già detto, l’effetto combinato della franchigia e del limite di deduzione finirà per sterilizzare notevolmente il beneficio fiscale riconducibile alla deduzione stessa.

 18/10/2012

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Le pensioni di invalidità pagheranno l’Irpef

A decorrere dal 2013 è prevista l’assoggettabilità all’imposta sul reddito delle persone fisiche delle pensioni di guerra e di invalidità.

La tassazione di tali prestazioni risulta contemperata da un limite reddituale. Infatti,le pensioni di guerra comunque denominate nonchè le pensioni privilegiate ordinarie  unitamente a quelle tabellari spettanti ai militari di leva saranno esenti soltanto se il soggetto titolare della prestazione avrà un reddito complessivo non superiore a  € 15.000; in caso contrario è prevista l’assoggettamentoa tassazione.

PROGETTO AMVA – contributi per assunzioni apprendisti

CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

 

Italia Lavoro, in qualità di organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è soggetto attuatore del Programma AMVA – “Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale”  la cui finalità è, tra le altre, la promozione del contratto di apprendistato, attraverso un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il lavoro e politiche per la formazione. Il programma è promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, e attuato da Italia Lavoro con il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema”.

 

 

Risorse finanziarie

Le risorse previste per il presente avviso sono pari sono pari a € 78.150.700

 

 

Termini di presentazione della domanda di partecipazione

Il termine per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2012.

 

 

Tipologia di contributi

L’intervento si concretizza con la pubblicazione di un bando che incentiva le aziende ad assumere giovani con il contratto di apprendistato a fronte di un contributo per ogni giovane assunto.

Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell’Avviso fissata al 31/12/2012, verrà riconosciuto alle imprese:

  • 5.500 euro di contributo per ogni giovane, che abbia compiuto quindici anni e fino al venticinquesimo anno di età, assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (in tutti i settori di attività);

 

  • 4.700 euro di contributo per ogni giovane di età compresa tra i diciassette e i ventinove anni, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (in tutti i settori di attività).  

I giovani devono:

  • essere stati assunti, dall’Azienda che ne richiede il contributo, dopo il 30/11/2011;

 

  • possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n. 800/20082, fermo restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa all’apprendistato;

 

  • non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti. 

 

È «lavoratore svantaggiato» chiunque rientri in una serie di categorie, tra le quali:

  • chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
  • adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  • lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

 

Assunzione di apprendisti anche per gli studi professionali
La particolarità dei contributi all’assunzione di apprendisti tramite il programma AMVA è che possono parteciparvi anche gli studi professionali. Così per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2012, ferme restando tutte le ulteriori condizioni, possono presentare richiesta di contributo anche gli studi professionali in qualunque forma costituiti.

 

AVVISO

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