Archivio Autore

Cedolare secca: convenienza e controindicazioni

Il taglio della deduzione forfettaria aumenta la convenienza della “tassa piatta”
 
 
La riduzione della deduzione forfettaria – Con la Legge 92/2012 viene previsto un inasprimento della tassazione dei redditi fondiari derivanti dai fabbricati locati, abbattendo dal 15 al 5% la riduzione forfettaria del canone annuo di locazione. Tale novità in vigore dal 2013 assume particolare rilevanza nella scelta tra il regime di tassazione ordinario e quello della cedolare secca, in quanto incide sulle modalità di formazione della base imponibile Irpef.
La nuova formulazione dell’articolo 37, comma 4-bis del Tuir, prevede che il reddito delle unità immobiliari locate da assoggettare a tassazione è rappresentato dal valore maggiore tra la rendita catastale rivalutata e il canone di locazione risultante dal contratto ridotto forfettariamente del 5%. Il taglio della deduzione forfettaria del canone di locazione, rende maggiormente conveniente la scelta della cedolare secca rispetto al regime ordinario.

Disposizioni nella Legge di Stabilità – La scelta dell’opzione deve tenere conto anche delle misure fiscali che sono contenute nel disegno di legge di stabilità che potrebbero rimodulare l’entità delle deduzioni e detrazioni. Naturalmente il tutto va ponderato anche in relazione alla situazione del contribuente che riguarda sia i nuovi contratti sia quelli in corso per i quali il contribuente può decidere di transitare da un regime all’altro.

Variabili per i due regimi – In merito alle variabili che caratterizzano i due regimi alternativi, oltre agli indubbi vantaggi della cedolare secca, che consistono nell’applicazione di aliquote fisse al di sotto delle aliquote progressive Irpef per scaglioni e che sostituiscono le altre imposte gravanti sul contratto, vi è il fatto che le aliquote sostitutive vanno applicate sull’intero canone annuo senza considerare le deduzioni forfettarie previste nel regime ordinario. Tale effetto dal prossimo anno si ridurrà notevolmente quando la deduzione riconosciuta a chi applica il regime ordinario scende dall’attuale 15% al 5%.

Le controindicazioni  – Prima di effettuare la scelta sul regime sostitutivo è necessario effettuare alcune valutazioni. Ricordiamo che il locatore per tutta la durata dell’opzione deve rinunciare alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, anche se prevista nel contratto, compreso l’aggiornamento Istat. Il principale svantaggio è rappresentato poi dall’applicazione di un regime sostitutivo che si muove al di fuori del meccanismo ordinario di determinazione dell’Irpef che impedisce al contribuente, in assenza di altri redditi oltre a quelli da locazione, di riassorbire eventuali oneri deducibili o detrazioni d’imposta.

Solo per alcuni contratti – Un altro fattore che deve essere considerato, riguarda la possibilità di adesione solo per alcuni contratti di locazione, facendo confluire nel regime ordinario i canoni degli altri contratti. Potrebbe così risultare vantaggioso assoggettare al regime ordinario alcuni contratti con un risparmio fiscale derivante sia dall’applicazione dell’aliquota Irpef del 23% sul canone ridotto forfettariamente, che dall’applicazione di eventuali oneri deducibili o detrazioni d’imposta.

 
14/11/2012

Assunzioni: niente sgravi entro un anno dalla cessazione

Gli sgravi fiscali o contributivi concessi ai datori di lavoro dalla Legge 223/91 in caso di assunzioni non sono applicabili ai lavoratori licenziati e messi in mobilità dalle imprese se il nuovo contratto arriva entro un anno dalla precedente cessazione del rapporto di lavoro.

Una situazione che si verifica tipicamente nelle imprese edili, dove i rapporti di lavoro vengono spesso cessati a causa della chiusura dei cantieri a fine incarico o appalto.

La motivazione è che tali tipologie di lavoratori, nel caso in cui il datore di lavoro torni ad assumere, hanno diritto di precedenza. Diritto che esclude la possibilità per le imprese di accedere agli incentivi statali volti a favorire l’occupazione.

Sentenza Corte di Cassazione nr. 19481 del 09/11/2012

14/11/2012

Redditometro 2012: in presentazione il Redditest

L’Agenzia delle Entrate illustrerà tutte le funzionalità del nuovo software il  prossimo 20 novembre.

Il Redditest è uno strumento informatico studiato dall’Amministrazione finanziaria per consentire ai contribuenti di verificare direttamente online se il reddito dichiarato in fase di dichiarazione è coerente con il tenore di vita presunto in base agli indicatori con cui il Fisco ci classificherà tutti.

Ricordiamo che in tutto sono 100 le voci di spesa analizzate dal Redditometro, ognuna con un diverso coefficiente, riconducibili a 7 categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, investimenti immobiliari e mobiliari netti, altre spese significative.

13/11/2012

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *