Archivio Autore

Apprendistato e mancata formazione

Il riconoscimento degli incentivi alle imprese che utilizzano il contratto di apprendistato costituisce un investimento che il legislatore opera sulla capacità del contratto di accrescere, mediante un effettivo addestramento professionale, le capacità tecniche e professionali degli apprendisti.

 

Il datore di lavoro che non adempiente a tale obbligo formativo,  è tenuto a pagare la differenza tra la contribuzione previdenziale versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore alla fine del contratto, maggiorata del 100 per cento.

Il datore di lavoro che non eroga la formazione incorre anche in un’altra sanzione, non menzionata espressamente dal Testo unico ma ricavabile dai principi generali civilistici. L’articolo 1.428 del Codice civile dispone la nullità del contratto, la mancanza di un elemento essenziale, e la conseguente – eventuale – conversione dello stesso in un diverso contratto del quale contenga i requisiti di forma e sostanza. In virtù di questi principi, il contratto di apprendistato può essere trasformato dal giudice in un contratto a tempo indeterminato, se il rapporto in concreto si sia svolto con le caratteristiche tipiche di questa fattispecie.

10/01/2013

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

Le compensazioni dal 16 Gennaio 2013

A partire dal 16 gennaio 2013 è possibile procedere con la compensazione dei crediti maturati nel 2012.

[um_loggedin]

Attenzione però, perché la compensazione è limitata in presenza di ruoli scaduti per oltre 1.500 euro mentre per i crediti Iva la compensazione orizzontale di gennaio e febbraio sarà possibile solamente fino all’importo di 5.000 €.

 

Premessa

In linea generale, i crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione:

–       dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione;

–       fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

In altri termini, i crediti maturati nel periodo d’imposta 2012 possono essere utilizzati in compensazione già a decorrere dal 1° gennaio 2013.

L’utilizzo dei suddetti crediti è condizionato dal fatto che il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate.

Tale compensazione è però soggetta a delle limitazioni.

 

I limiti alla compensazione

La cd. Compensazione ‘‘orizzontale’’ (ad es. compensazione di un credito IVA con debiti IRPEF) è infatti vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo:

 

Þ              di ammontare superiore a € 1.500;

Þ              per i quali è scaduto il termine di pagamento.

 

È vietato l’utilizzo in compensazione dei crediti “erariali” fino a concorrenza dell’importo dei debiti:

iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori

di ammontare superiore a € 1.500

Crediti e debiti erariali

L’operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte.

Pertanto, dal lato oggettivo, va segnalato che la disposizione si riferisce a crediti e debiti per imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA), di importo superiore a 1.500 euro, per cui non sono coinvolte somme riguardanti:

ž               i tributi locali (ICI);

ž               i contributi previdenziali (INPS);

ž               altre pretese quali le multe per infrazioni al codice della strada.

 

Sanzioni

Nel caso di indebita compensazione, la norma prevede una sanzione, pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino all’ammontare degli importi indebitamente compensati. La sanzione non può essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

 

Crediti IVA

Per quanto riguarda le limitazioni specifiche si ricorda che:

  • la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui:

         →         può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi      

                     telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del

                    mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione

                    annuale o dell’istanza trimestrale;

  • per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui:

          →        è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di

                     un soggetto abilitato.

 

Compensazione verticale

 Nessun problema, invece, ad operare la compensazione in senso “verticale” ( IVA su IVA, IRPEF con IRPEF), ad esempio compensando crediti Iva con debiti Iva, nel modello F24, o saldi Ires a credito con acconti dovuti per lo stesso tributo.

ESEMPIO

È il caso ad esempio del contribuente che presenta al 1° gennaio 2013 la seguente situazione:

  • credito IVA maturato al 31/12/2012 = 30.000 euro;
  • cartella esattoriale notificata il 30/06/2012, per Irpef non versata di 6.500 euro;
  • debito IVA risultante dalla liquidazione IVA di gennaio 2013 pari a 7.500 euro.

In tale circostanza il suddetto contribuente potrà tranquillamente portare in compensazione dell’IVA da versare per gennaio il credito maturato al 31/12/2012, in quanto si è nell’ambito della compensazione verticale.

Credito IVA e compensazioni di Gennaio e Febbraio

Il contribuente che ha maturato al 31.12.2012 un credito IVA, ad esempio, di 50.000 euro, qualora intende utilizzarlo in compensazione in misura superiore al limite dei 5.000 euro (libero sin dal 1° gennaio 2012), occorre attendere il 16 del mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione Iva che, come l’anno scorso, potrà avvenire (in forma autonoma) dal 1° febbraio (devono essere approvati i modelli definitivi), quindi non prima del 16 marzo 2013.

Gli F24 del 16 gennaio e quelli del 16 febbraio potranno evidenziare crediti Iva 2012 non superiori, nel complesso, a 5.000 euro (salva la detrazione Iva da Iva).

Ulteriori utilizzi sono rinviati al 16 marzo sempreché entro fine febbraio si sia inviato il modello Iva 2013.

 

Compilazione F24

Dopo aver analizzato le condizioni da rispettare per effettuare la compensazione orizzontale vediamo come questa avviene praticamente.

La compensazione orizzontale di cui al D.Lgs. n. 241/1997 (indipendentemente che si tratti di credito IRPEF, TRAE IVA, ecc.) obbliga il contribuente a utilizzare il modello unificato di pagamento F24 per manifestare le operazioni compensative.

Nel Mod. F24, per ogni credito utilizzato in compensazione orizzontale si deve indicare:

  • nella colonna “importi a credito” l’ammontare del credito;
  • nella colonna “anno di riferimento” il periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
  • nella colonna “rateazione/regione/prov./mese rif.”:

           –       qualora il tributo siarateizzabile dev’essere indicato “0101”;

          –       per i tributi individuati dalla Risoluzione 28 dicembre 2007, n.

                   395 deve essere indicato anche il mese di riferimento espresso

                 nella forma “00MM”. Si tratta, sostanzialmente, dei codici

                tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute operate sulle

                retribuzioni, prestazioni pensionistiche, premi, ecc.;

nella colonna “codice tributo” il codice con il quale si effettua il versamento a saldo dell’imposta in relazione alla quale è scaturito il credito ovvero il codice tributo specifico del credito utilizzato.

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

09/01/2013 

[/um_loggedin]

Il termine del 31.12.2012 per gli atti impositivi

Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che i provvedimenti impositivi devono essere notificati entro determinate scadenze previste a termine di cadenza, e ciò vale sia per gli avvisi di accertamento che per le cartelle di pagamento. Il mancato rispetto di detti termini porta la nullità insanabile dell’atto. Vediamo di seguito quali atti dovevano essere notificati entro lo scorso 31 dicembre.

[um_loggedin]

Premessa

La procedura impositiva è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore, i primi dei quali sono soggetti a termini di decadenza. Ove la procedura concerna l’accertamento delle imposte, al contribuente deve essere notificato l’avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento, mentre nelle liquidazioni automatiche/controlli formali il primo atto impositivo impugnabile è la cartella di pagamento, preceduta da una semplice “comunicazione bonaria” da parte degli uffici finanziari (Agenzia delle Entrate).

Nella suddetta “progressione” di atti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro precisi termini di decadenza, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.

L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria. Infatti, l’ente impositore non può chiedere alla Commissione Tributaria di essere rimesso in termini poiché tale norma, peraltro circoscritta a ipotesi eccezionali, trova applicazione solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come gli accertamenti e le cartelle di pagamento.

La regola per le imposte dirette

Ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del D.P.R. n. 600/1973, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).

La regola per l’IVA

 Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere notificati, ai sensi del citato articolo 57 del D.P.R. n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’avviso di accertamento dell’imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Accertamenti scaduti il 31/12/2012

Alla luce di quanto sopraesposto entro lo scorso 31 dicembre dovevano essere notificate:

  • le cartelle relative agli avvisi bonari derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni anno 2007 (per esempio

controllo delle detrazioni, deduzioni). La scadenza è a pena di decadenza, pertanto nel caso di inattività dell’Amministrazione entro il 31 dicembre, le somme non potranno più essere pretese;

  • gli avvisi di accertamento per le violazioni relative alle dichiarazioni presentate per l’anno 2007 (Unico 2008)

ovvero per l’anno 2006, se sono state omesse (fatti salvi i casi in cui c’è un reato tributario di cui si dirà nel prosieguo);

  • le cartelle relative a ruoli conseguenti ad accertamenti divenuti definitivi nel 2010 o a sentenze passate in giudicato nel 2010;

 

  • le cartelle di pagamento relative alle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata conseguiti nel l’anno 2008 non versate in seguito alla comunicazione.

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

08/01/2013

[/um_loggedin]

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *